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DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1983, n. 55

Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1983, n. 131 (in G.U. 30/04/1983, n.117).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/2000)
Testo in vigore dal:  1-1-1985
aggiornamenti all'articolo

Art. 4-bis


(1) Per gli anni 1984 e 1985 è istituito un fondo perequativo per i comuni, il cui importo è stabilito dalla legge finanziaria.
(2) Il fondo perequativo è ripartito:
a) per il 55 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, ponderata prima con il coefficiente 1 per i comuni fino a 4.999 abitanti, 1,2 per i comuni da 5.000 a 19.999 abitanti, 1,3 per i comuni da 20.000 a 59.999 abitanti, 1,6 per i comuni da 60.000 a 99.999 abitanti, 1,8 per i comuni da 100.000 a 499.999 abitanti, e 2 per gli altri comuni e poi con il coefficiente 1,1 per i soli comuni che nel decennio 1971-81 abbiano avuto un incremento demografico superiore al 10 per cento;
b) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune, moltiplicata per il reciproco del reddito medio pro capite della provincia di appartenenza quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione;
c) per il 15 per cento fra i comuni la cui spesa corrente pro capite prevista nel bilancio di previsione del penultimo anno precedente, attestata nel certificato finanziario e calcolata secondo quanto indicato all'articolo 5, è inferiore alla media nazionale. La ripartizione è effettuata tenendo conto delle fasce demografiche dei comuni fino a 499.999 abitanti, secondo il procedimento indicato negli articoli 4 e 5 e previa detrazione, per i comuni che hanno partecipato alla ripartizione dei fondi perequativi in base alla spesa corrente pro-capite, delle somme a tale titolo attribuite per il biennio precedente;
(3) Qualora in un esercizio finanziario le somme occorrenti per consentire ai predetti enti locali di raggiungere la media nazionale dovessero essere inferiori alla consistenza delle suddette quote, ciascuna eccedenza viene ripartita rispettivamente fra i comuni in base alla popolazione residente.
(4) Il Ministro dell'interno provvede con proprio decreto, da emanare entro il 31 ottobre 1983 per l'anno 1984 ed entro il 31 ottobre 1984 per l'anno 1985, a determinare i parametri finanziari risultanti dalla applicazione a ciascun comune dei criteri di cui alle lettere a) e b). (6)
((8))
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AGGIORNAMENTO (6)
La L. 27 dicembre 1983, n. 730 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che i fondi perequativi per i comuni e per le province istituiti ai sensi degli articoli 4-bis e 4-ter del citato decreto, sono stabiliti, per l'anno 1984, rispettivamente, in lire 1.630 miliardi ed in lire 250 miliardi.
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AGGIORNAMENTO (8)
La L. 22 dicembre 1984, n. 887 ha disposto (con l'art. 6, comma 4) che i fondi perequativi per i comuni e le province istituiti ai sensi degli articoli 4-bis e 4-ter del presente decreto-legge, sono stabiliti, per l'anno 1985, rispettivamente, in lire 1.324 miliardi ed in lire 203 miliardi.