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DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1983, n. 55

Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1983, n. 131 (in G.U. 30/04/1983, n.117).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/2000)
Testo in vigore dal:  1-5-1983
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Art. 2-ter

(((1) Ai comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti che nel 1982 abbiano ottenuto, a norma degli articoli 5, 5-bis e 12 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, trasferimenti dallo Stato complessivamente inferiori a quelli del 1981 di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, è riconosciuto per lo stesso anno 1982 un contributo integrativo pari alla differenza, purché tale differenza non dipenda dall'utilizzazione per il finanziamento delle spese correnti dell'avanzo di amministrazione e delle entrate una tantum ai sensi dell'articolo 7, secondo e quarto comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.
(2) Tale contributo integrativo costituisce base per i trasferimenti statali per il 1983 in aggiunta a quanto previsto dal precedente articolo 2.
(3) Per la corresponsione del contributo integrativo di cui al precedente primo comma, i comuni debbono far pervenire al Ministero dell'interno, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 15 maggio 1983, motivata istanza, firmata dal sindaco e dal segretario comunale. Al pagamento relativo, nel limite di lire 5 miliardi, provvede il Ministero dell'interno prioritariamente a carico del fondo di cui al successivo articolo 4, primo comma, lettera a).
Qualora le richieste superino il limite di spesa anzidetto, la ripartizione avverrà proporzionalmente.))