DECRETO-LEGGE 26 gennaio 1987, n. 8

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversita' atmosferiche del gennaio 1987, nonche' provvedimenti relativi a pubbliche calamita'.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 marzo 1987, n. 120 (in G.U. 28/03/1987, n.73).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/2004)
Testo in vigore dal: 14-2-1989
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7. 
 
  1. In attesa che  sia  individuato  l'ente  al  quale  affidare  la
gestione del  patrimonio  edilizio  realizzato  per  fronteggiare  le
emergenze derivate da pubbliche calamita', l'Istituto autonomo per le
case popolari di Napoli  provvede  alla  gestione  provvisoria,  alla
tutela ed alla conservazione dell'insediamento di  Monteruscello  nel
comune di Pozzuoli, realizzato  dal  Ministro  per  il  coordinamento
della protezione civile per  la  sistemazione  dei  nuclei  familiari
colpiti dal fenomeno bradisismico del 1983-1984. 
  2. La consegna e' effettuata dall'intendenza di finanza  di  Napoli
mediante appositi verbali. 
  3.  I  canoni  di  locazione  corrisposti  dagli  assegnatari  sono
contabilizzati con le modalita' di cui all'articolo 25 della legge  8
agosto 1977, n. 513, nella gestione speciale di cui  all'articolo  10
del decreto del Presidente della  Repubblica  30  dicembre  1972,  n.
1036. 
  4. Per sopperire alle maggiori esigenze dovute alla attuazione  del
presente articolo, l'Istituto autonomo per le case popolari di Napoli
costituisce una apposita sezione staccata nel comune di Pozzuoli. Per
far fronte alle accresciute esigenze dell'Istituto  autonomo  per  le
case popolari, il presidente della giunta  regionale  della  Campania
puo' avvalersi della disposizione di cui al primo comma dell'articolo
60 della legge 14 maggio 1981, n. 219. 
  Per  l'avvio  della  operativita'  dell'ufficio  e'   concesso   un
contributo straordinario di lire 2 miliardi posto a carico del  fondo
per la protezione civile. 
  5. Per assicurare al  complesso  di  Monteruscello  nel  comune  di
Pozzuoli l'espletamento dei necessari servizi  pubblici  locali,  con
particolare riguardo per la nettezza urbana, vigilanza  e  trasporti,
e' autorizzata, in  deroga  alle  vigenti  disposizioni  in  materia,
l'assunzione straordinaria di  centocinquanta  unita'  lavorative  da
attingere fra i cittadini residenti nel comune di Pozzuoli alla  data
del 14 ottobre 1983,  iscritti  nelle  liste  di  collocamento  dello
stesso comune. Il prefetto di Napoli e' incaricato di dare esecuzione
a tali disposizioni. Il relativo onere, valutato in lire  3  miliardi
in ragione d'anno, e' posto a carico  del  fondo  per  la  protezione
civile per ciascuno degli anni  dal  1987  al  1989.  Tale  somma  e'
accreditata  al  Ministero  dell'interno  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 26 maggio  1984,  n.  159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio  1984,  n.  363,
per essere successivamente assegnata al comune di Pozzuoli. 
  6. L'amministrazione comunale di Pozzuoli deve approvare i piani di
recupero edilizio entro e  non  oltre  il  30  giugno  1987.  Decorso
inutilmente il  termine,  all'approvazione  dei  piani  provvede,  in
qualita' di commissario governativo, il provveditore  regionale  alle
opere pubbliche della Campania entro il termine perentorio di  trenta
giorni dal suo insediamento. ((5)) 
  7. Entro i successivi sei  mesi  dalla  data  di  approvazione,  il
sindaco di Pozzuoli deve dare attuazione ai piani di cui al comma  6,
avvalendosi, se  necessario,  della  collaborazione  dell'Universita'
degli  studi  di  Napoli  con  la  quale  puo'   stipulare   apposita
convenzione. Decorso inutilmente  il  termine,  alla  attuazione  dei
piani  di  recupero  provvede  l'organo  che  sara'  individuato  dal
Ministro per il coordinamento della protezione civile. 
  8. Per consentire il proseguimento dell'attivita' assistenziale  in
favore della popolazione dei comuni di Pozzuoli, Bacoli  e  Monte  di
Procida sgomberata per effetto  del  bradisismo,  e'  autorizzata  la
spesa di lire 50 miliardi, in ragione di lire 30 miliardi per  l'anno
1986 e di lire 20 miliardi per il 1987. 
  9. Le somme destinate all'attuazione del presente articolo e  degli
articoli 1, 2 e 6 affluiscono al fondo per la protezione civile. 
  10. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 27 MARZO 1987, N. 120. 
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AGGIORNAMENTO (5) 
La L. 10 febbraio 1989, n. 48 ha disposto (con l'art.  21,  comma  2)
che il termine indicato nel presente comma e' differito al 30  giugno
1989. 
La L. 10 febbraio 1989, n. 48 ha inoltre  disposto  (con  l'art.  22,
comma 1) che "Le disposizioni della presente legge hanno effetto a 
decorrere dal 1 gennaio 1989."