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LEGGE 14 maggio 1981, n. 219

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
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Testo in vigore dal:  19-4-1984
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Art. 60

(Comuni e comunità montane).


Per l'espletamento dei compiti tecnici, attinenti la ricostruzione, i comuni, ad integrazione dei piani di riorganizzazione, sono autorizzati ad avvalersi di personale qualificato, mediante convenzione da stipularsi per il tempo strettamente necessario e comunque per un periodo non superiore a tre anni.
Le maggiori spese derivanti, ai comuni disastrati o gravemente danneggiati, dalla utilizzazione del personale di cui al primo comma sono a carico del fondo di cui al precedente articolo 3.
Le Regioni Basilicata e Campania possono istituire appositi uffici geologici regionali, con il compito di svolgere analisi sistematiche finalizzate alla individuazione di norme e di indirizzi per la salvaguardia e la disciplina d'uso del territorio regionale, nonché di coordinare l'attività svolta dagli enti locali subregionali in materia.
Per l'espletamento dei compiti tecnici di cui alla presente legge e per il coordinamento dell'assistenza tecnica ai comuni, ricadenti nell'ambito dei rispettivi territori, le comunità montane Alta Irpinia, Alto e Medio Sele, Irno, Marmo, Melandro, Tanagro, Terninio-Cervialto e Vulture possono avvalersi, a carico del fondo di cui al precedente articolo 3, di personale incaricato con apposita convenzione per un periodo non superiore a tre anni. Analoga convenzione possono stipulare i comuni disastrati.
Per l'assistenza tecnica ai comuni e alle comunità montane e per garantire un'efficace ed unitaria gestione dei servizi sociali, le Regioni Basilicata e Campania possono istituire appositi uffici tecnici locali, con riferimento alle unità sanitarie locali o ad aggregazioni sovracomunali all'interno di esse.
I comuni possono avvalersi per la redazione degli strumenti urbanistici della opera di liberi professionisti singoli od associati.
Per le finalità di cui alla lettera b) del precedente articolo 7 ed alla lettera 4) del precedente articolo 8 potrà essere previsto l'apporto di personale e di mezzi di comuni, province e Regioni sulla base di apposite convenzioni e delle direttive generali emanate dalle Regioni Basilicata e Campania.
((7))
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AGGIORNAMENTO (7)
La L. 19 aprile 1984, n. 80 ha disposto (con l'art. 2) che "le facoltà di cui agli articoli 17 e 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, possono essere esercitate fino al 31 dicembre 1984. Alla data del 30 settembre 1984 cessano di avere efficacia le convenzioni stipulate dai comuni ai sensi dell'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Le convenzioni, stipulate ai sensi dell'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, dai comuni danneggiati, cessano di avere efficacia il 30 settembre 1984 e non sono prorogabili. Gli oneri maturati sono posti a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge stessa".