LEGGE 14 maggio 1981, n. 219

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
Testo in vigore dal: 19-4-1984
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 60.
                    (Comuni e comunita' montane).

  Per l'espletamento dei compiti tecnici, attinenti la ricostruzione,
i  comuni,  ad  integrazione  dei  piani  di  riorganizzazione,  sono
autorizzati   ad   avvalersi   di   personale  qualificato,  mediante
convenzione  da  stipularsi  per  il  tempo strettamente necessario e
comunque per un periodo non superiore a tre anni.
  Le  maggiori  spese  derivanti,  ai  comuni disastrati o gravemente
danneggiati,  dalla utilizzazione del personale di cui al primo comma
sono a carico del fondo di cui al precedente articolo 3.
  Le  Regioni Basilicata e Campania possono istituire appositi uffici
geologici  regionali, con il compito di svolgere analisi sistematiche
finalizzate  alla  individuazione  di  norme  e  di  indirizzi per la
salvaguardia  e la disciplina d'uso del territorio regionale, nonche'
di  coordinare  l'attivita'  svolta dagli enti locali subregionali in
materia.
  Per l'espletamento dei compiti tecnici di cui alla presente legge e
per  il  coordinamento  dell'assistenza  tecnica ai comuni, ricadenti
nell'ambito  dei  rispettivi  territori,  le  comunita'  montane Alta
Irpinia,   Alto   e  Medio  Sele,  Irno,  Marmo,  Melandro,  Tanagro,
Terninio-Cervialto e Vulture possono avvalersi, a carico del fondo di
cui  al  precedente  articolo 3, di personale incaricato con apposita
convenzione  per  un  periodo  non  superiore  a  tre  anni.  Analoga
convenzione possono stipulare i comuni disastrati.
  Per  l'assistenza  tecnica ai comuni e alle comunita' montane e per
garantire  un'efficace  ed  unitaria gestione dei servizi sociali, le
Regioni  Basilicata  e  Campania  possono  istituire  appositi uffici
tecnici  locali,  con  riferimento  alle unita' sanitarie locali o ad
aggregazioni sovracomunali all'interno di esse.
  I  comuni  possono  avvalersi  per  la  redazione  degli  strumenti
urbanistici   della   opera   di  liberi  professionisti  singoli  od
associati.
  Per  le  finalita' di cui alla lettera b) del precedente articolo 7
ed  alla  lettera 4) del precedente articolo 8 potra' essere previsto
l'apporto di personale e di mezzi di comuni, province e Regioni sulla
base di apposite convenzioni e delle direttive generali emanate dalle
Regioni Basilicata e Campania. ((7))
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AGGIORNAMENTO (7)
  La  L.  19  aprile  1984,  n. 80 ha disposto (con l'art. 2) che "le
facolta'  di cui agli articoli 17 e 60 della legge 14 maggio 1981, n.
219, e successive modificazioni, possono essere esercitate fino al 31
dicembre  1984.  Alla  data  del  30  settembre 1984 cessano di avere
efficacia  le convenzioni stipulate dai comuni ai sensi dell'articolo
60  della  legge 14 maggio 1981, n. 219. Le convenzioni, stipulate ai
sensi dell'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, dai comuni
danneggiati,  cessano  di  avere efficacia il 30 settembre 1984 e non
sono prorogabili. Gli oneri maturati sono posti a carico del fondo di
cui all'articolo 3 della legge stessa".