LEGGE 14 maggio 1981, n. 219

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
Testo in vigore dal: 19-4-1984
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 17.
   (Ricostruzione e riparazione di opere pubbliche e di proprieta'
di enti pubblici).

  Gli  interventi di riparazione, di ricostruzione e di miglioramento
delle  opere  di  competenza  dei  Ministeri  per  i beni culturali e
ambientali,  di  grazia  e  giustizia,  dei trasporti, della pubblica
istruzione,    dei    lavori    pubblici,   delle   poste   e   delle
telecomunicazioni,  delle  finanze, della difesa e dell'agricoltura e
delle foreste, realizzati sulla base di programmi annuali predisposti
da  ciascuna  amministrazione,  finalizzati  all'equilibrato sviluppo
delle  regioni  Basilicata e Campania, sono approvati e finanziati ai
sensi  dei precedenti articoli 3 e 4 e sono eseguiti in conformita' a
quanto previsto dal precedente articolo 16.
  Gli  interventi di riparazione, di ricostruzione e di miglioramento
delle  sedi delle camere di commercio sono approvati e finanziati dal
CIPE  a  valere sulle risorse finanziarie ripartite fra le regioni ai
sensi del titolo III della presente legge.
  Per  l'esecuzione  dei  lavori di competenza dell'ANAS, relativi al
ripristino e allo sviluppo della rete delle strade statali nelle zone
terremotate,  i capi compartimento della viabilita' sono autorizzati,
in  deroga  ai  limiti  stabiliti  dall'articolo  70  del regolamento
approvato  con  regio  decreto  25  maggio 1895, n. 350, e successive
modificazioni, e dall'articolo 25, lettera e), della legge 1 febbraio
1961, n. 59, a disporre l'esecuzione con il sistema dell'economia.
  Agli  interventi di competenza di amministrazioni dello Stato anche
ad  ordinamento  autonomo  che  si  eseguono  ai  sensi  del presente
articolo  non  si applicano le disposizioni di cui al titolo II, capo
III, e titolo III della legge 2 febbraio 1974, n. 64. (2)
  Il  Ministro  per  i  beni culturali e ambientali puo', con proprio
decreto,  di  concerto  con  il Ministro del tesoro, affidare, per le
opere  di  sua  competenza,  incarichi  a  singoli studiosi, istituti
universitari o di alta cultura, mediante apposite convenzioni.
  Il Ministro della pubblica istruzione, nel formulare i programmi di
sua  competenza,  tiene  conto  anche della esigenza di ricostruzione
degli  istituti  universitari  nonche'  delle  esigenze connesse alla
istituzione  ed al completamento delle Universita' della Basilicata e
di  Salerno, ivi comprese le residenze per gli studenti universitari,
con priorita' per quelle delle facolta' scientifiche.(2)
  Per  l'assolvimento  dei  compiti  connessi  con l'attuazione della
presente   legge,   i   provveditorati  alle  opere  pubbliche  e  le
soprintendenze  del Ministero per i beni culturali e ambientali delle
regioni  Basilicata  e Campania possono avvalersi, per un periodo non
superiore a tre anni, dell'opera di liberi professionisti, stipulando
apposite convenzioni .((7))
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AGGIORNAMENTO (2)
  Il D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito con modificazioni dalla
L.  29  aprile  1982,  n.  187,  ha  disposto  (con  l'art. 6) che la
disposizione  del  comma  4  del  presente  articolo,  e' estesa alla
esecuzione  dei  lavori relativi a tutte le opere pubbliche, comunque
finanziate,  da  eseguirsi dalle amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento  autonomo,  salvo  quanto previsto dall'articolo 20 della
legge  10  dicembre 1981, n. 741. Ha inoltre disposto (con l'art. 21)
che la disposizione del comma 6 e' estesa alle opere di completamento
delle strutture edilizie dell'Universita' statale di Napoli.
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AGGIORNAMENTO (7)
  La  L.  19  aprile  1984,  n. 80 ha disposto (con l'art. 2) che "le
facolta'  di cui agli articoli 17 e 60 della legge 14 maggio 1981, n.
219, e successive modificazioni, possono essere esercitate fino al 31
dicembre 1984".