LEGGE 8 agosto 1977, n. 513

Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/04/2001)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 18-8-1977
                              Art. 25.

  I  canoni  di  locazione  degli  alloggi  di  edilizia residenziale
pubblica  di  cui  al  precedente  articolo  22, al netto delle spese
generali  e  di  amministrazione e delle spese di manutenzione di cui
all'art.  19,  lettere  b)  e  c),  del  decreto del Presidente della
Repubblica  30  dicembre  1972,  n.  1035,  nonche' le somme ricavate
dall'alienazione  degli  alloggi  di  edilizia residenziale pubblica,
sono  contabilizzati  dagli  istituti  autonomi  case  popolari nella
gestione  speciale  di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.
  Entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore della presente
legge,  la  regione,  su  proposta  degli  IACP,  definisce,  entro i
massimali  determinati dal Ministro per i lavori pubblici su proposta
del  CER,  l'ammontare  delle  quote  di cui alle lettere b) e c) del
citato articolo 19, da aggiornare annualmente.
  Le somme di cui al primo comma sono destinate:
    a)  al  pagamento  delle  rate  residue  dei mutui gravanti sugli
alloggi, al netto dei contributi statali;
    b)  all'esecuzione  di  opere  di manutenzione straordinaria e di
risanamento del patrimonio di abitazioni degli IACP o dello Stato;
    c)  al  finanziamento  dei  programmi  di  edilizia  residenziale
pubblica  di  cui all'articolo 3 della legge 22 ottobre 1971, n. 865,
per  l'incremento  del  patrimonio di proprieta' degli IACP destinato
alla sola locazione;
    d) al ripianamento dei disavanzi pregressi degli IACP e di quelli
eventualmente conseguenti all'applicazione della presente legge;
    e) alla realizzazione di servizi e di urbanizzazioni in quartieri
o immobili di edilizia pubblica carenti di tali opere.
  L'utilizzazione  dei fondi da destinarsi alle finalita' di cui alle
lettere  b),  c),  d)  ed  e) del precedente comma e' autorizzata, su
proposta  della  regione,  con  decreto  del  Ministro  per  i lavori
pubblici, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale.