LEGGE 28 ottobre 1986, n. 730

Disposizioni in materia di calamita' naturali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/1997)
Testo in vigore dal: 28-3-1987
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 12.

  1.  Il  personale  convenzionato  da  enti,  amministrazioni  e dai
Commissari   straordinari  di  Governo,  con  i  fondi  appositamente
stanziati e in relazione alle esigenze dei terremoti del gennaio 1968
in  Sicilia,  del  novembre  1980  e  febbraio  1981  in  Campania  e
Basilicata,  del  7  giugno  1981  nei  comuni  di  Mazara del Vallo,
Petrosino e Marsala, del 19 settembre 1979 in Umbria, Marche e Lazio,
del  29  aprile  1984  in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo,
Molise,  Lazio  e  Campania, del bradisismo dell'area flegrea nonche'
del programma costruttivo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio
1981,  n.  219, che risulta in servizio alla data del 31 marzo 1986 o
che  abbia comunque prestato servizio per almeno un anno, e' immesso,
a  domanda  da  prodursi  entro 60 giorni dalla data di pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale e previo superamento di
un  concorso riservato, al personale in possesso dei requisiti di cui
al  presente articolo, in ruoli speciali ad esaurimento da istituirsi
presso  gli  enti  o  le amministrazioni ove gli interessati prestano
servizio.  Il  personale  in  servizio  presso i Commissari di cui al
richiamato  titolo VIII e' immesso rispettivamente nei ruoli speciali
istituiti dalla regione Campania e dal comune di Napoli. Il personale
degli enti non territoriali e delle societa' a partecipazione statale
convenzionati  con  il Ministro per il coordinamento della protezione
civile  e'  immesso  nei  ruoli  speciali istituiti presso le regioni
territorialmente competenti. (1)
  2.  La  immissione  nei  ruoli  speciali  di  cui  al  comma  1  e'
subordinata  al  possesso  dei  requisiti  richiesti per l'accesso al
pubblico  impiego,  ad  eccezione  dell'eta',  e  al  superamento del
concorso  previsto  dal medesimo comma, da svolgere secondo modalita'
stabilite ai sensi del comma 6.
  Non  possono  in  ogni  caso  essere annessi al concorso i soggetti
sottoposti  a  misure  di  prevenzione  e di sicurezza ai sensi delle
leggi  27  dicembre  1956,  n.  1423,  31  maggio  1965, n. 575, e 13
settembre 1982, n. 646.
  3. Possono richiedere, alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e
2,  l'immissione  nei  ruoli  speciali  i  dipendenti di ogni ente ed
amministrazione   anche  statale  che  abbiano  svolto  attivita'  di
servizio in relazione agli eventi sismici indicati al comma 1. ((2))
  4.  Il  trattamento  economico  del  personale  immesso  nei  ruoli
speciali previsti dal presente articolo e' pari a quello iniziale del
livello  di  inquadramento rideterminato sulla base di una anzianita'
pari al periodo di servizio prestato.
  5. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, posto a
carico  del  fondo  per  la protezione civile, e' valutato in lire 20
miliardi  per  l'anno  1986  e in lire 40 miliardi per ciascuno degli
anni  1987 e 1988. L'importo di lire 40 miliardi costituisce base per
i trasferimenti statali agli enti interessati negli anni successivi.
  6.  Il  Ministro  per  il  coordinamento  della  protezione  civile
determina  con  proprie ordinanze criteri e modalita' di applicazione
del presente articolo.
  7.   Le   convenzioni   di  cui  al  comma  1  cessano  al  momento
dell'immissione  nei  ruoli  speciali e in ogni caso alla data del 30
giugno 1987.
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AGGIORNAMENTO (1)
  Il D.L. 3 gennaio 1987, n. 1 convertito, senza modificazioni, dalla
L.  6  marzo  1987,  n. 64 ha disposto (con l'art. 2 comma 3) che "Il
termine  di  60  giorni  indicato  nel comma 1 dell'articolo 12 della
legge  28  ottobre  1986,  n. 730, concernente la presentazione delle
domande  per l'immissione nei ruoli speciali ad esaurimento istituiti
ai sensi del medesimo articolo, e' prorogato al 28 febbraio 1987."
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AGGIORNAMENTO (2)
  Il  D.L. 26 gennaio 1987, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla
L.  27 marzo 1987, n. 120 ha disposto (con l'art. 5 comma 12) che "va
intesa nel senso che possono chiedere l'immissione nei ruoli speciali
soltanto  i  dipendenti civili formalmente distaccati per le esigenze
di  cui al comma 1 del medesimo articolo 12, con esclusione di quelli
distaccati  presso  le  amministrazioni  periferiche  dello Stato, il
personale  militare non di leva, che non sia in servizio permanente e
che  non  fruisca  gia'  di  trattamento  di  quiescenza,  nonche' il
personale civile legato all'ente o all'amministrazione da un rapporto
precario di lavoro dipendente."