LEGGE 15 novembre 1989, n. 373

Istituzione di uffici scolastici regionali.

note: Entrata in vigore della legge: 6/12/1989
  • Allegati
Testo in vigore dal: 6-12-1989
                               Art. 2.
  1.  Le  funzioni  di  sovrintendente  scolastico  sono affidate dal
Ministro  della  pubblica  istruzione,  sentito   il   consiglio   di
amministrazione, a funzionari che rivestono la qualifica di dirigente
superiore, ai sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica  30
giugno 1972, n. 748.
  2.   La  tabella  IX  allegata  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 1972, n.  748,  e'  aumentata  delle  unita'  di
personale di cui all'allegata tabella A.
  3.  La  tabella  dei  ruoli  e  delle  relative dotazioni organiche
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n.
283,  e'  aumentata  delle  unita'  di  personale di cui all'allegata
tabella B.
  4.  Alle  spese  per  la  fornitura  e  la manutenzione dei locali,
dell'arredamento e degli impianti dell'acqua, dell'illuminazione, del
riscaldamento   e  dei  telefoni,  provvede  l'amministrazione  della
provincia in cui ha sede l'ufficio scolastico regionale. Il  relativo
onere  e'  ripartito  fra  tutte  le  province  della  circoscrizione
regionale secondo quanto previsto dall'ultimo comma  dell'articolo  3
della legge 28 luglio 1967, n. 641.
           Note all'art. 2:
             - Il D.P.R. n. 748/1972 reca: "Disciplina delle funzioni
          dirigenziali nelle Amministrazioni dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento  autonomo".  La  tabella IX allegata al decreto
          riguarda  l'organico  dei  dirigenti  del  Ministero  della
          pubblica istruzione.
             -  Il  D.P.R.  n.  283/1971  reca:  "Revisione dei ruoli
          organici  del  personale  del  Ministero   della   pubblica
          istruzione".
             -  Il  testo  dell'art. 3 della legge n. 641/1967 (Nuove
          norme per l'edilizia scolastica  e  universitaria  e  piano
          finanziario  dell'intervento  per il quinquennio 1967-1971)
          e' il seguente:
             "Art. 3 (Istituzione degli uffici scolastici regionali o
          interregionali).  -   Allo   scopo   di   provvedere   agli
          adempimenti  previsti  dalla  presente legge sono istituiti
          uffici scolastici regionali o interregionali come  indicato
          nella  tabella annessa e fatte salve le competenze previste
          dagli statuti delle regioni. A Tali  uffici  sono  preposti
          sovrintendenti.
             Le  funzioni  di sovrintendente scolastico sono affidate
          dal Ministro per la pubblica istruzione a provveditori agli
          studi  di prima classe o a ispettori generali del Ministero
          della  pubblica  istruzione,  sentito   il   consiglio   di
          amministrazione.
             Il  personale  dei  ruoli  di  cui  alle tabelle A - con
          esclusione   di    quello    della    carriera    direttiva
          dell'Amministrazione  centrale  - C, D, E ed F annesse alla
          legge 7 dicembre 1961,  n.  1264,  puo'  essere  assegnato,
          oltre  che all'amministrazione centrale e ai provveditorati
          agli studi anche agli uffici di  cui  al  primo  comma  del
          presente articolo.
             Il      personale      della      carriera     direttiva
          dell'amministrazione centrale  con  qualifica  superiore  a
          quella di consigliere di 1a classe potra' essere distaccato
          a prestare servizio presso gli uffici di cui al  precedente
          comma previo parere del consiglio di amministrazione ovvero
          su domanda.
             Alle  spese  per  la  fornitura  e  la  manutenzione dei
          locali, dell'arredamento e degli impianti dell'acqua, della
          illuminazione,  del  riscaldamento e dei telefoni, provvede
          l'amministrazione della provincia in cui ha sede  l'ufficio
          scolastico regionale o interregionale.
             L'onere  di  cui  al  precedente  comma e' ripartito fra
          tutte  le   province   della   circoscrizione   in   misura
          proporzionale  al  numero  degli  alunni delle scuole medie
          statali funzionanti in ciascuna di esse".