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LEGGE 28 luglio 1967, n. 641

Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
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Testo in vigore dal:  9-8-1967

Art. 3

(Istituzione degli Uffici scolastici regionali o interregionali)


Allo scopo di provvedere agli adempimenti previsti dalla presente legge sono istituiti Uffici scolastici regionali o interregionali come indicato nella tabella annessa e fatte salve le competenze previste dagli statuti delle Regioni. A tali Uffici sono preposti Sovrintendenti.
Le funzioni di Sovrintendente scolastico sono affidate dal Ministro per la pubblica istruzione a provveditori agli studi di prima classe o a ispettori generali del Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio di amministrazione.
Il personale dei ruoli di cui alle tabelle A - con esclusione di quello della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale - C, D, E ed F annesse alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, può essere assegnato, oltre che alla Amministrazione centrale e ai Provveditorati agli studi anche agli Uffici di cui al primo comma del presente articolo.
Il personale della carriera direttiva della Amministrazione centrale con qualifica superiore a quella di consigliere di la classe potrà essere distaccato a prestare servizio presso gli uffici di cui al precedente comma previo parere del Consiglio di amministrazione ovvero su domanda.
Alle spese per la fornitura e la manutenzione dei locali, dell'arredamento e degli impianti dell'acqua, della illuminazione, del riscaldamento e dei telefoni, provvede l'Amministrazione della provincia in cui ha sede l'Ufficio scolastico regionale o interregionale.
L'onere di cui al precedente comma è ripartito fra tutte le Province della circoscrizione in misura proporzionale al numero degli alunni delle scuole medie statali funzionanti in ciascuna di esse.