DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1989, n. 415

Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonche' disposizioni varie.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/12/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1990, n. 38 (in G.U. 28/02/1990, n.49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/01/1998)
Testo in vigore dal: 31-12-1989
                              Art. 11. 
Fondi per il finanziamento dei maggiori oneri contrattuali 1985-1987 
  1. A valere sul fondo di lire 745.000 milioni di  cui  all'articolo
2, comma 1, lettera e), il Ministero dell'interno  e'  autorizzato  a
corrispondere, negli  anni  1990  e  seguenti,  alle  amministrazioni
provinciali, ai comuni e alle comunita' montane somme pari  a  quelle
attribuite per l'anno 1988 ai sensi dell'articolo  3,  comma  3,  del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440. 
  2. I contributi sono corrisposti in unica soluzione entro  il  mese
di giugno di ciascun anno.