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DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1989, n. 415

Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonchè disposizioni varie.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/12/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1990, n. 38 (in G.U. 28/02/1990, n.49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/01/1998)
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Testo in vigore dal:  31-12-1989 al: 28-2-1990
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché di adottare misure urgenti in materia sanitaria, di lavori pubblici, di conferimenti agli enti a partecipazione statale, di credito alle imprese artigiane, di contributi alle università non statali, e di protezione civile;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

B i l a n c i o
1. Per l'anno 1990, il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane è fissato al 28 febbraio 1990. Di conseguenza, restano modificati gli altri termini per gli adempimenti connessi a tale deliberazione.
2. L'esercizio provvisorio del bilancio dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane è autorizzato con deliberazione dei rispettivi consigli, per la durata massima di quattro mesi e con le facoltà di gestione previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421.
Nelle more dell'approvazione del bilancio deliberato da parte dell'organo regionale di controllo, è consentita la protrazione automatica della gestione provvisoria, con le medesime facoltà.