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DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1989, n. 415

Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonchè disposizioni varie.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/12/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1990, n. 38 (in G.U. 28/02/1990, n.49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/01/1998)
Testo in vigore dal: 17-5-1995
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in materia di finanza locale e  di  rapporti  finanziari
tra lo Stato e le regioni, nonche'  di  adottare  misure  urgenti  in
materia sanitaria, di lavori pubblici, di conferimenti  agli  enti  a
partecipazione  statale,  di  credito  alle  imprese  artigiane,   di
contributi alle universita' non statali, e di protezione civile; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 dicembre 1989; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri dell'interno e del tesoro, di concerto con  i  Ministri  del
bilancio e della programmazione economica,  delle  finanze,  per  gli
affari  regionali  ed  i  problemi  istituzionali,   della   sanita',
dell'industria,   del    commercio    e    dell'artigianato,    delle
partecipazioni statali e dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
                           B i l a n c i o 
  1. Per l'anno 1990, il termine per la deliberazione dei bilanci  di
previsione dei comuni, delle province,  dei  loro  consorzi  e  delle
comunita' montane e'  fissato  al  15  marzo  1990.  Di  conseguenza,
restano modificati gli altri termini per gli adempimenti  connessi  a
tale deliberazione. 
  2. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77).