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DECRETO-LEGGE 31 agosto 1987, n. 359

Provvedimenti urgenti per la finanza locale.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1987, n. 440 (in G.U. 31/10/1987, n.255). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2000)
Testo in vigore dal:  31-10-1987
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Art. 3

Finanziamento degli enti locali e delle comunità montane
((
1. Lo Stato concorre per gli anni 1987 e 1988 al finanziamento dei bilanci dei comuni, delle province e delle comunità montane con i seguenti fondi:
a) fondo ordinario per la finanza locale, in misura pari alle erogazioni autorizzate ai sensi del comma 1 del successivo articolo 4;
b) fondo perequativo per la finanza locale, determinato in lire 2.652 miliardi per il 1987 e lire 3.370 miliardi per il 1988, di cui rispettivamente lire 2.231 miliardi e lire 2.720 miliardi per i comuni, e lire 421 miliardi e lire 650 miliardi per le province. La quota annua del fondo perequativo per le province è comprensiva degli importi corrispondenti alle riduzioni apportate ai contributi ordinari secondo il criterio di cui al successivo articolo 4, comma 1, lettera a). Per il solo anno 1987, il fondo perequativo per i comuni è maggiorato, in via straordinaria, di lire 840 miliardi.
c) fondo per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province pari, per l'anno 1987, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1986.
Detto fondo è maggiorato per ciascuno degli anni 1988 e 1989 di lire 1.050 miliardi annui, di cui lire 935 miliardi per i comuni e lire 115 miliardi per le province;
d) fondo ordinario per il finanziamento delle comunità montane per un ammontare di lire 40 miliardi per il 1987 e lire 31,2 miliardi per il 1988;
e) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle comunità montane per un ammontare di lire 20 miliardi per l'anno 1988.
2. I fondi perequativi per i comuni e le province e il fondo ordinario per le comunità montane sono maggiorati del complessivo importo di lire 623 miliardi per l'anno 1987 e di lire 745 miliardi per l'anno 1988, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), e comma 2, lettera b), del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355, concernente il finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, del Fondo sanitario nazionale, del fondo comune regionale e del fondo ordinario per la finanza locale, nonché per consentire la corresponsione di anticipazioni al personale.
))
3. La ripartizione dell'importo di lire 623 miliardi di cui al comma 2, tra i comuni, le province, e le comunità montane, è quella effettuata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani, in data 19 maggio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 1987.
((Per l'anno 1988 il riparto del fondo di lire 745 miliardi a comuni, province e comunità montane è effettuato con la stessa proporzione adottata con il citato decreto del 19 maggio 1987.))
4. Nessuna deroga di alcun genere è consentita agli enti locali in sede di applicazione del contratto nazionale collettivo di lavoro per quanto riguarda la normativa concernente lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente contenuta nel decreto approvativo.
5. Sono del pari vietate, in violazione o in aggiunta a quanto previsto dai decreti del Presidente della Repubblica approvativi di accordi nazionali, concessioni economiche comunque denominate o motivate.
6. I provvedimenti adottati in violazione di quanto disposto dai commi 4 e 5 sono nulli.
7. Non si fa luogo a ripetizione dei trasferimenti già eseguiti in favore di comuni, province e comunità montane e si dà esecuzione a quelli disposti in applicazione dei decreti-legge 30 dicembre 1986, n. 922, 2 marzo 1987, n. 55, 2 maggio 1987, n. 167, e 30 giugno 1987, n. 256, nei limiti in cui siano conformi alle norme del presente decreto.