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LEGGE 9 agosto 1986, n. 488

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/08/1986)
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Testo in vigore dal:  22-8-1986
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



1. Il decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:
Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:
"Art. 1-bis. (Controllo della gestione). - 1. I comuni e le province sono tenuti a rispettare nelle variazioni di bilancio e durante la gestione il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme finanziarie stabilite dalla legge.
2. Qualora i dati della gestione facciano prevedere un disavanzo di amministrazione per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, spetta ai consigli comunali e provinciali adottare, non oltre il 15 ottobre di ciascun anno, apposita deliberazione con la quale siano previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al consuntivo dell'esercizio relativo.
3. La deliberazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario è adottata entro il 30 settembre dell'esercizio successivo. Qualora per eventi straordinari ed imprevisti il consuntivo si chiuda con un disavanzo di amministrazione o rechi l'indicazione di debiti fuori bilancio, i consigli comunali e provinciali adottano, entro il successivo 15 ottobre, provvedimenti per il riequilibrio della gestione, anche impegnando l'esercizio in corso o inderogabilmente i primi due immediatamente successivi.
All'uopo possono essere utilizzate tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge. Possono anche essere utilizzati i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali non redditizi.
4. Il conto consuntivo deliberato, con gli eventuali provvedimenti di cui al comma 3, è allegato al bilancio di previsione del secondo esercizio successivo come documento necessario per il controllo da parte del competente organo regionale".
All'articolo 4:
al comma 6, le parole: "entro il 31 agosto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 settembre".
All'articolo 6:
al comma 3, il secondo periodo è soppresso.
All'articolo 8:
al comma 3, le parole: "del 6 per cento semestrale" sono sostituite dalle seguenti: "riconosciuto sui depositi degli enti locale dalla disciplina della tesoreria unica al momento dell'inizio dell'operazione".
All'articolo 9:
al comma 6, le parole: "finora operate" sono sostituite dalle seguenti: "operate fino al 30 dicembre 1985".
Dopo l'articolo 9, è aggiunto il seguente:
"Art. 9-bis. (Contrazione di mutui da parte di aziende speciali municipalizzate, provincializzate o consortili). - 1. Le aziende speciali municipalizzate, provincializzate o consortili, previa deliberazione del consiglio o dell'assemblea dell'ente proprietario, e le società per azioni a prevalente capitale di enti locali territoriali che gestiscono pubblici servizi sono autorizzate a contrarre mutui direttamente con la Cassa depositi e prestiti, con gli istituti di previdenza e con gli altri istituti di credito che concedono mutui agli enti locali. Ai mutui di cui sopra si applicano le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9.
2. Ai mutui di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 4 luglio 1967, n. 537, modificata, da ultimo, dalla legge 3 novembre 1971, n. 1069.
3. Sino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'ordinamento dei servizi pubblici degli enti locali, è consentita la costituzione di nuove aziende speciali per la gestione di servizi in concessione o appaltati a terzi ovvero gestiti direttamente in economia, esclusivamente qualora si accresca l'efficienza
((del servizio e non si produca))
lievitazione degli oneri a carico degli enti locali.
4. È in ogni caso consentita l'assegnazione di nuovi servizi, comunque gestiti, a preesistenti aziende speciali, nonché la costituzione di nuove aziende speciali consorziali in sostituzione di una o più preesistenti aziende speciali municipalizzate da porre, contestualmente, in liquidazione".
All'articolo 10:
dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
"6-bis. Limitatamente alla costruzione e al completamento di opere volte alla protezione dell'ambiente, tra le quali collettori ed impianti di depurazione, l'onere di ammortamento non coperto da contributo regionale è assunto a carico del bilancio dello Stato nei comuni i cui territori siano stati interamente vincolati con apposito decreto ministeriale ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, modificata ed integrata dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431. La spesa è finanziata con i fondi detratti dalle somme trasferite ai sensi del comma 1, lettera a), dell'articolo 6 sui mutui estinti".
All'articolo 11:
al comma 2, lettera a), dopo le parole: "gli istituti d'arte" sono aggiunte le seguenti: ", i conservatori di musica e le accademie di belle arti";
al comma 2, lettera b), numero 2, dopo le parole: "5 agosto 1975, n. 412," sono aggiunte le seguenti: "o finanziate da comuni e province con mutui a loro carico assistiti da contributi regionali o con mezzi propri,";
al comma 2, lettera b), numero 3, dopo le parole: "di secondo grado, ", sono aggiunte le seguenti: "compresi i licei artistici, gli istituti d'arte, i conservatori di musica e le accademie di belle arti,";
al comma 3, sono soppresse le parole: "in misura dell'80 per cento, elevabile al 100 per cento nei confronti di quegli enti che si trovino nell'impossibilità di garantire, con i propri mezzi, in tutto o in parte, il pagamento della differenza di rata".
All'articolo 14:
il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Il minimo tariffario di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, afferente le affissioni di urgenza, notturne e festive, deve intendersi maggiorato in relazione agli aumenti intervenuti dopo la pubblicazione del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1972.
I comuni possono attribuire, con motivata deliberazione del consiglio comunale, il gettito di cui sopra, in tutto o in parte, all'effettiva gestione del servizio";
dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. L'ultimo comma dell'articolo 21 del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, è sostituito dal seguente:
"La pubblicità annuale va computata ad anno solare e le frazioni di anno risultanti dai periodi iniziali o finali vanno liquidate in dodicesimi. La durata di tale pubblicità si intende prorogata di anno in anno col semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi nei trenta giorni precedenti la scadenza di ciascun anno.
Il pagamento così eseguito sostituisce la dichiarazione annuale".
4-ter. I limiti previsti dal secondo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, sono così modificati:
lire 900.000 per i comuni di I e II classe;
lire 600.000 per i comuni di III e IV classe;
lire 300.000 per i comuni di V, VI e VII classe.
4-quater. Gli importi unitari finali di tariffa e i versamenti della imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, nonché delle relative sanzioni ed accessori, sono arrotondati alle cento lire superiori.
4-quinquies. Il diritto accessorio di lire 300, di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, si applica per il rilascio di ogni bolletta.
4-sexies. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti e restano validi gli atti e i provvedimenti adottati dai comuni e dai concessionari, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in applicazione delle tariffe per la pubblicità luminosa od illuminata e per le pubbliche affissioni, di cui
((all'ultimo comma))
dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, ed al penultimo comma dell'articolo 30
((dello stesso decreto))
, intese come tariffe di base.
4-septies. L'attività pubblicitaria effettuata nell'ambito delle ferrovie dello. Stato ai sensi della legge 18 marzo 1959, n. 132, quando sia visibile o percettibile anche da vie o piazze pubbliche, è sottoposta anche all'autorizzazione comunale di cui all'articolo 28, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, per quanto attiene alle affissioni, o all'autorizzazione stabilita dai singoli regolamenti comunali per quanto attiene alla pubblicità. L'autorizzazione si intende rilasciata in assenza di contraria motivata comunicazione entro trenta giorni dalla richiesta".
Dopo l'articolo 16, è aggiunto il seguente:
"Art. 16-bis. (Sostituzione dell'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10). - 1. L'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sostituito dal seguente:
"Art. 12. (Destinazione dei proventi delle concessioni).
- 1. I proventi delle concessioni e delle sanzioni di cui agli articoli 15 e 18 sono versati in conto corrente vincolato presso la tesoreria del comune e sono destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali di cui all'articolo 13, nonché, nel limite massimo del 30 per cento, a spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale"".
All'articolo 17:
al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"La tariffa del servizio fognature è elevata ad un massimo di 100 lire".
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti dagli articoli da 1 a 10, dall'articolo 11, commi 1, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e dal titolo III - Altre disposizioni fiscali - del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 789, dal titolo I - Bilanci, trasferimenti e mutui - e dal titolo III - Altre disposizioni fiscali - del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 47, nonché dal titolo I e dal titolo III del decreto-legge 30 aprile 1986, n. 133.