LEGGE 13 agosto 1980, n. 454

Indennita' speciale di seconda lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale, e concessione di un assegno speciale di studio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2003)
Testo in vigore dal: 1-1-2004
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Dalla data di entrata in vigore della presente  legge  l'indennita'
speciale mensile di seconda lingua, prevista  dall'articolo  1  della
legge 23 ottobre 1961, n.  1165,  e'  corrisposta  al  personale  ivi
indicato che abbia superato l'esame previsto  dall'articolo  2  della
predetta legge, ovvero l'esame previsto dall'articolo 4  del  decreto
del Presidente  della  Repubblica  26  luglio  1976,  n.  752,  nella
seguente misura: 
    a) per il personale delle carriere direttive, i magistrati e  gli
ufficiali: L. 120.000; 
    b) per il personale delle carriere di concetto ed equiparate:  L.
100.000; 
    c) per il personale delle carriere esecutive ed equiparate  ed  i
sottufficiali: L. 80.000; 
    d) per il personale delle carriere ausiliarie ed equiparate,  per
gli operai permanenti, temporanei  e  giornalieri,  per  i  procaccia
postali e per il rimanente personale militare non di leva: L. 72.000. 
Tale indennita' e' estesa al personale che, precedentemente 
all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica  26
luglio 1976, n. 752, per l'accesso ai posti  statali  riservati  alla
provincia di Bolzano, ha dovuto sostenere l'esame di  seconda  lingua
gia' previsto dal decreto del Presidente della Repubblica  23  maggio
1960, n. 671. 
  Al personale statale in servizio nella provincia  di  Bolzano  alla
data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752, ove superi l'esame previsto  dall'articolo  4
del decreto del Presidente della Repubblica predetto per la  carriera
immediatamente inferiore a quella  di  appartenenza,  e'  corrisposta
l'indennita'  nella  misura  prevista  per  la   carriera   inferiore
medesima. 
  Al personale di cui al comma precedente  che  abbia  conseguito  il
passaggio alla carriera immediatamente superiore perdendo il  diritto
all'indennita'  di  seconda  lingua,  dall'entrata  in  vigore  della
presente  legge,  e'  corrisposta  l'indennita'  gia'  in   godimento
rivalutata ai sensi del presente articolo. ((1)) 
    
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto (con l'art. 3, comma 81)
che:  "Al  fine  di  realizzare  l'omogeneizzazione  dei  trattamenti
economici accessori, la misura mensile  dell'indennita'  speciale  di
seconda  lingua   prevista   per   il   personale   di   magistratura
dall'articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n.  454,  come  stabilita
dai decreti del Ministro del  tesoro  22  dicembre  1992,  pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1993, e' rideterminata
in 236,00 euro, nel limite massimo di spesa di 46.000 euro annui".