DECRETO-LEGGE 30 settembre 2003, n. 269

Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-10-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.24 novembre 2003, n. 326 (in SO n.181, relativo alla G.U. 25/11/2003, n.274).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 26-11-2003
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 41-bis
          (( (Altre disposizioni in materia tributaria) ))

  ((1.   All'articolo   26-ter   del  decreto  del  Presidente  della
   Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il comma 3 e' sostituito dal
   seguente:
  "3.  Sui  redditi  di  capitale indicati nei commi 1 e 2, dovuti da
   soggetti  non  residenti  e  percepiti  da  soggetti residenti nel
   territorio   dello   Stato   e'   dovuta   un'imposta  sostitutiva
   dell'imposta  sui  redditi  con  aliquota  del  12,50  per  cento.
   L'imposta  sostitutiva  puo'  essere  applicata direttamente dalle
   imprese  di  assicurazioni  estere  operanti  nel territorio dello
   Stato in regime di liberta' di prestazione di servizi ovvero da un
   rappresentante   fiscale,   scelto   tra   i   soggetti   indicati
   nell'articolo  23, che risponde in solido con l'impresa estera per
   gli   obblighi  di  determinazione  e  versamento  dell'imposta  e
   provvede alla dichiarazione annuale delle somme. Il percipiente e'
   tenuto  a  comunicare,  ove  necessario,  i dati e le informazioni
   utili  per  la  determinazione  dei  redditi consegnando, anche in
   copia,   la   relativa   documentazione   o,   in   mancanza,  una
   dichiarazione  sostitutiva  nella quale attesti i predetti dati ed
   informazioni.   Nel   caso   in  cui  i  redditi  siano  percepiti
   direttamente  all'estero  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
   all'articolo  16-bis  del testo unico delle imposte sui redditi di
   cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
   n. 917".
  2.  Le  disposizioni  di  cui al comma 1 si applicano per i redditi
   percepiti dal 1° gennaio 2004.
  3.  All'articolo  1  del  decreto-legge  24 settembre 2002, n. 209,
   convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 22 novembre 2002, n.
   265, dopo il comma 2-quater, e' aggiunto il seguente:
"2-quinquies.  A  decorrere  dal  periodo  d'imposta  in  corso al l°
   gennaio  2004,  le  disposizioni  di  cui  ai  commi  2 e 2-ter si
   applicano  anche  alle  imprese  di'  assicurazione  operanti  nel
   territorio  dello  Stato  in  regime di liberta' di prestazione di
   servizi.  L'imposta  di  cui  al  comma  2  e' commisurata al solo
   ammontare  delle  riserve  matematiche ivi specificate relativo ai
   contrattai  di  assicurazione  stipulati  da soggetti residenti in
   Italia.  A  tale  fine  essi  adempiono direttamente agli obblighi
   indicati   nei   commi  2  e  2-ter  ovvero  possono  nominare  un
   rappresentante  fiscale  residente  nel territorio dello Stato che
   risponde  in  solido  con  l'impresa  estera  per  gli obblighi di
   determinazione   e   versamento   dell'imposta   e  provvede  alla
   dichiarazione annuale delle somme dovute".
  4. All'articolo 4 del decreto del Ministro delle finanze 24 ottobre
   2000, n. 366, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma  2,  lettera  a),  dopo  le parole: "ai rivenditori
   autorizzati   e"sono  inserite  le  seguenti:  "il  corrispondente
   identificativo unitario o codice seriale di ciascun mezzo tecnico,
   nonche' il";
    b)  al  comma  7,  dopo  le parole: "decreto del Presidente della
   Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633;"sono inserite le seguenti: "i
   documenti di acquisto loro rilasciati da parte dei soggetti di cui
   al  comma 1, conseguentemente agli adempimenti in capo ai medesimi
   ai   sensi   del   comma   2,  sono  integrati  con  l'elencazione
   dell'identificativo  unitario o codice seriale assegnato a ciascun
   mezzo tecnico oggetto della cessione;".
  5.  L'articolo  1,  nota  II-bis),  comma 4, secondo periodo, della
   parte  prima  della  tariffa  allegata  al  testo  unico di cui al
   decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e'
   sostituito  dal  seguente:  "Se  si  tratta  di  cessioni soggette
   all'imposta  sul  valore  aggiunto,  l'ufficio  dell'Agenzia delle
   entrate  presso  cui  sono  stati  registrati i relativi atti deve
   recuperare  nei  confronti  degli  acquirenti  la  differenza  fra
   l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di
   agevolazioni  e  quella risultante dall'applicazione dell'aliquota
   agevolata, nonche' irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30
   per cento della differenza medesima".
  6.  Sono  riconosciuti  appartenenti  al  patrimonio  dello Stato e
   alienati   anche  con  le  modalita'  e  alle  condizioni  di  cui
   all'articolo  29  i  beni  immobili  non strumentali di proprieta'
   dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di Stato individuati
   dall'Agenzia  del  demanio  con  uno  o piu' decreti dirigenziali,
   sulla   base   di  elenchi  predisposti  dall'Amministrazione  dei
   monopoli   medesima,  da  emanare  ai  sensi  e  per  gli  effetti
   dell'articolo  1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
   351,  convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
   n. 410.
  7.  Nell'articolo  37 del testo unico di cui al decreto legislativo
   24  febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e' aggiunto,
   in fine, il seguente comma:
"2-bis.  Con  il  regolamento  previsto  dal  comma  1, sono altresi'
   individuate le materie sulle quali i partecipanti dei fondi chiusi
   si  riuniscono  in assemblea per adottare deliberazioni vincolanti
   per la societa' di gestione del risparmio. L'assemblea delibera in
   ogni  caso  sulla  sostituzione  della  societa'  di  gestione del
   risparmio,  sulla  richiesta  di  ammissione  a quotazione ove non
   prevista   e   sulle   modifiche   delle  politiche  di  gestione.
   L'assemblea  e'  convocata  dal consiglio di amministrazione della
   societa'   di  gestione  del  risparmio  anche  su  richiesta  dei
   partecipanti  che  rappresentino  almeno il 5 per cento del valore
   delle  quote in circolazione e le deliberazioni sono approvate con
   il voto favorevole dei partecipanti che rappresentano almeno il 30
   per cento delle quote emesse. Le deliberazioni dell'assemblea sono
   trasmesse   alla   Banca  d'Italia  per  l'approvazione.  Esse  si
   intendono approvate quando il diniego non sia stato adottato entro
   quattro mesi dalla trasmissione. All'assemblea dei partecipanti si
   applica, per quanto non disciplinato dalla presente disposizione e
   dal regolamento previsto dal comma 1, l'articolo 46, commi 2 e 3".
  8.  Nell'articolo  6  del  decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
   convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 23 novembre 2001, n.
   410, i commi 2 e 3 sono abrogati.
  9.  L'articolo  7  del  decreto-legge  25  settembre  2001, n. 351,
   convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 23 novembre 2001, n.
   410, e' sostituito dal seguente:
"ART. 7. - (Regime tributario dei partecipanti). - 1. Sui proventi di
   cui  all'articolo  41,  comma 1, lettera g), del testo unico delle
   imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del Presidente della
   Repubblica   22   dicembre   1986,   n.   917,   derivanti   dalla
   partecipazione  a  fondi  comuni d'investimento immobiliare di cui
   all'articolo  6,  comma  1,  la societa' di gestione del risparmio
   opera  una  ritenuta  del  12,50 per cento. La ritenuta si applica
   sull'ammontare dei proventi riferibili a ciascuna quota risultanti
   dai  rendiconti  periodici redatti ai sensi dell'articolo 6, comma
   1,  lettera  c),  numero  3),  del  testo  unico di cui al decreto
   legislativo  24  febbraio  1998, n. 58, distribuiti in costanza di
   partecipazione  nonche' sulla differenza tra il valore di riscatto
   o  di  liquidazione  delle  quote  ed il costo di sottoscrizione o
   acquisto. Il costo di sottoscrizione o acquisto e' documentato dal
   partecipante.   In  mancanza  della  documentazione  il  costo  e'
   documentato con una dichiarazione sostitutiva.
2. La  ritenuta di cui al comma 1 e' applicata a titolo d'acconto nei
   confronti  di:  a)  imprenditori individuali, se le partecipazioni
   sono   relative  all'impresa  commerciale;  b)  societa'  in  nome
   collettivo,  in  accomandita  semplice  ed equiparate; societa' ed
   enti  indicati  nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87
   del  testo  unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
   Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e stabili
   organizzazioni  nel  territorio dello Stato delle societa' e degli
   enti  di  cui alla lettera d) del predetto articolo. Nei confronti
   di  tutti  gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi da
   imposta  sul  reddito  delle  societa', la ritenuta e' applicata a
   titolo   d'imposta.  La  ritenuta  non  e'  operata  sui  proventi
   percepiti  dalle  forme  di  previdenza  complementare  di  cui al
   decreto  legislativo  21  aprile  1993,  n. 124, e dagli organismi
   d'investimento  collettivo  del  risparmio  istituiti  in Italia e
   disciplinati  dal  testo  unico  di  cui al decreto legislativo 24
   febbraio 1998, n. 58.
  3.  Non sono assoggettati ad imposizione i proventi di cui al comma
   1 percepiti dai soggetti non residenti come indicati nell'articolo
   6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239".
  10.  Le  disposizioni  del comma 8 hanno effetto a decorrere dal 1°
   gennaio 2004.
  11.  Le  disposizioni  del  comma  9  hanno  effetto per i proventi
   percepiti  a  decorrere  dal 1° gennaio 2004 sempre che riferiti a
   periodi di attivita' dei fondi che hanno inizio successivamente al
   31 dicembre 2003.
  12.  Per i proventi di ogni tipo percepiti o iscritti in bilancio e
   riferiti  a  periodi  di  attivita'  dei  fondi  chiusi fino al 31
   dicembre   2003   continuano   ad   applicarsi   le   disposizioni
   dell'articolo  7  del  decreto-legge  25  settembre  2001, n. 351,
   convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 23 novembre 2001, n.
   410,  nel  testo  in  vigore  alla  predetta  data.  13. All'onere
   derivante  dal  presente articolo, pari ad euro 15.000.000 per gli
   anni 2004, 2005 e 2006, si provvede con quota parte delle maggiori
   entrate derivanti dal presente articolo.))