DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 12-8-2012
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 26-ter. 
 
  1. Sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera  g-quater),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  l'impresa  di
assicurazione applica  una  imposta  sostitutiva  delle  imposte  sui
redditi nella misura prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo
21 novembre 1997, n. 461. 
  2.  Sui  redditi  di  cui  all'articolo  41,   comma   1,   lettera
g-quinquies), del citato testo unico delle  imposte  sui  redditi,  i
soggetti indicati nel primo  comma  dell'articolo  23  applicano  una
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella  misura  prevista
dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. 
  3. Sui redditi di capitale indicati nei commi  1  e  2,  dovuti  da
soggetti  non  residenti  e  percepiti  da  soggetti  residenti   nel
territorio dello Stato e' dovuta un'imposta sostitutiva  dell'imposta
sui redditi con aliquota del 12,50 per cento.  L'imposta  sostitutiva
puo' essere applicata direttamente  dalle  imprese  di  assicurazioni
estere operanti nel territorio dello Stato in regime di  liberta'  di
prestazione di servizi ovvero da un  rappresentante  fiscale,  scelto
tra i soggetti indicati nell'articolo 23, che risponde in solido  con
l'impresa estera per gli  obblighi  di  determinazione  e  versamento
dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme. ((Nel
caso in cui l'imposta  sostitutiva  non  sia  applicata  direttamente
dalle imprese di assicurazione estere operanti nel  territorio  dello
Stato in regime di liberta' di prestazione di servizi  ovvero  da  un
rappresentante  fiscale,  l'imposta  sostitutiva  e'  applicata   dai
soggetti di cui all'articolo 23 attraverso i quali  sono  riscossi  i
redditi derivanti da tali contratti)). Il  percipiente  e'  tenuto  a
comunicare, ove necessario, i dati e le  informazioni  utili  per  la
determinazione dei redditi consegnando, anche in copia,  la  relativa
documentazione o, in mancanza, una  dichiarazione  sostitutiva  nella
quale attesti i predetti dati ed informazioni.  Nel  caso  in  cui  i
redditi siano  percepiti  direttamente  all'estero  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917. (82) 
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AGGIORNAMENTO (82) 
  Il D.L. 30 settembre 2003, n.269 convertito con modificazioni dalla
L. 24 novembre 2003, n. 326 ha disposto (con l'art. 41-bis  comma  2)
che "Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano  per  i  redditi
percepiti dal 1° gennaio 2004."