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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 ottobre 2000, n. 366

Applicazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni effettuate nel settore delle telecomunicazioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-12-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/10/2003)
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Testo in vigore dal:  26-11-2003
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Art. 4

Servizi forniti al pubblico attraverso l'utilizzo di particolari
mezzi tecnici, posti ed apparati pubblici di telecomunicazione
1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta da corrispondersi dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale, secondo il disposto dell'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si considerano vendite di mezzi tecnici per la fruizione di servizi di telecomunicazione le operazioni, effettuate nei confronti del pubblico, di vendita, distribuzione, abilitazione, riabilitazione, ricarica e simili aventi ad oggetto gettoni, schede elettroniche o magnetiche, carte di credito o di pagamento, codici di accesso ed ogni altro mezzo, sistema o modalità predisposto dalla tecnica per legittimare o consentire l'utilizzazione degli apparati di telecomunicazione fissa o mobile da parte degli utenti. Per le predette operazioni, l'imposta non deve essere comunque indicata, nei documenti eventualmente rilasciati separatamente dal corrispettivo della prestazione, salvo che per quelle effettuate dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza direttamente nei confronti di imprese ed esercenti arti e professioni, utilizzatori del servizio; in tal caso la fattura deve essere emessa dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta. Agli effetti del presente articolo, non si considerano mezzi tecnici i codici di accesso assegnati agli utenti che abbiano sottoscritto specifico contratto di abbonamento.
2. I soggetti indicati nel comma 1, possono annotare in apposito registro tenuto in conformità all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le vendite dei mezzi tecnici di cui al comma precedente. L'annotazione deve evidenziare:
a) il numero dei mezzi tecnici consegnati o spediti ai rivenditori autorizzati e
(( il corrispondente identificativo unitario o codice seriale di ciascun mezzo tecnico, nonché il ))
relativo prezzo unitario, entro il mese successivo a quello di ciascuna consegna o spedizione;
b) il numero dei mezzi tecnici eventualmente restituiti, entro il mese successivo ad ogni restituzione, rilevabile dalle note di restituzione;
c) il numero totale dei mezzi tecnici effettivamente ceduti in ciascun mese, entro il mese successivo. Il titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale annota su appositi registri oppure su supporti magnetici o di immagini, entro il mese successivo, l'ammontare globale dei corrispettivi relativi al mese anteriore, determinato ai sensi del precedente periodo.
3. Le vendite dei mezzi tecnici di cui al comma 1, in unica confezione con le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico di comunicazione, possono considerarsi operazioni accessorie alla cessione delle apparecchiature stesse ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
4. Per i corrispettivi dei servizi soggetti all'aliquota di cui all'articolo 123-bis, tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, resi attraverso posti ed apparati pubblici di telecomunicazione, anche mediante l'uso dei mezzi tecnici indicati nel primo comma, la fattura non deve essere emessa; su eventuali altri documenti rilasciati agli utenti, l'imposta non può essere comunque indicata separatamente dal corrispettivo della prestazione.
5. L'imposta dovuta per i servizi resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico mediante l'utilizzo di gettoni e monete, ancorché riscossa tramite soggetti terzi, è assolta dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale sulla base di registrazioni automatizzate appositamente predisposte su supporti cartacei oppure su supporti magnetici o di immagini, riportanti le risultanze fornite periodicamente dagli appositi organi di rilevazione del traffico e recanti l'indicazione dell'ammontare dei corrispettivi e della relativa imposta. Per i servizi resi attraverso l'uso degli altri mezzi tecnici indicati al comma 1, il titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale annota su appositi registri oppure su supporti magnetici o di immagini, entro il mese successivo, l'ammontare globale dei corrispettivi giornalieri con riferimento alla data dell'incasso.
Qualora l'annotazione sia eseguita, anteriormente all'incasso, con riferimento alla data di consegna o spedizione dei suddetti mezzi tecnici, l'operazione si considera effettuata all'atto della consegna o spedizione ma, in tal caso, per successiva riduzione dell'imponibile o dell'imposta le annotazioni precedentemente eseguite possono essere rettificate nei termini previsti dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
6. Qualora il titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale o comunque l'esercente dei servizi di telecomunicazione domiciliato o residente fuori della Comunità economica europea ovvero domiciliato o residente nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), dell'articolo 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, non abbia nominato un rappresentante ai sensi del secondo comma, dell'articolo 17, del medesimo decreto, gli obblighi relativi all'applicazione dell'imposta sono assolti dai soggetti terzi che provvedono alla vendita o distribuzione nel territorio dello Stato dei mezzi tecnici di cui al comma 1.
7. Per i compensi riconosciuti ai soggetti terzi per i servizi relativi all'esercizio dei posti ed apparati pubblici di telecomunicazione e per le operazioni connesse, nonché per tutti i compensi per le operazioni di cui al primo comma da chiunque effettuate, l'imposta è assolta unitariamente dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente ai sensi dell'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
(( i documenti di acquisto loro rilasciati da parte dei soggetti di cui al comma 1, conseguentemente agli adempimenti in capo ai medesimi ai sensi del comma 2, sono integrati con l'elencazione dell'identificativo unitario o codice seriale assegnato a ciascun mezzo tecnico oggetto della cessione; ))
ai soggetti esercenti i posti e gli apparati pubblici di telecomunicazione, nonché a quelli che effettuano le predette attività non si applicano, limitatamente alle operazioni di cui al presente comma, gli obblighi derivanti dal titolo II del richiamato decreto.