DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2003, n. 173

Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-7-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
Testo in vigore dal: 22-8-2008
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3
                  Disposizioni transitorie e finali

  1.  In  relazione  alle  prioritarie  esigenze  di  controllo  e di
monitoraggio  degli andamenti della finanza pubblica ed in attesa dei
provvedimenti  di  revisione dell'assetto organizzativo del Ministero
dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 2:
    a)  il  Ministro  dell'economia e delle finanze puo' procedere al
conferimento  di  incarichi  di consulenza, con le modalita' previste
dalla  normativa  vigente,  a soggetti di comprovata professionalita'
estranei   all'amministrazione,   su   materie   di   competenza  dei
Dipartimenti,  con  contestuale indisponibilita' di posti di funzione
dirigenziale  equivalenti  sul  piano finanziario, da individuare con
decreto  ministeriale.  La  predetta  indisponibilita'  puo' avere ad
oggetto un numero di posti di livello dirigenziale non superiore, per
l'intero Ministero, a quindici;
    b)  gli  Uffici  centrali  del bilancio presso i Ministeri di cui
all'articolo  2,  comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300,  e  successive  modificazioni,  si  configurano  come  uffici di
livello  dirigenziale  generale.  Sono  contestualmente soppressi gli
Uffici  centrali  del  bilancio  costituiti sulla base del precedente
ordinamento,  gli  Uffici  centrali di ragioneria presso la Direzione
generale  per  la  cooperazione  allo  sviluppo  e  presso l'Istituto
Superiore  di  sanita'  e l'Istituto Superiore per la previdenza e la
sicurezza   sul   lavoro,   le   cui   competenze   sono  trasferite,
rispettivamente,   all'Ufficio   centrale   del  bilancio  presso  il
Ministero  degli  affari  esteri ed all'Ufficio centrale del bilancio
presso  il  Ministero  della  salute, nonche' l'Ufficio di ragioneria
presso  il  Magistrato  per  il  Po,  le  cui  funzioni  residue sono
esercitate  dalla  Ragioneria  provinciale  dello  Stato  di Parma. I
dipartimenti  provinciali  indicati  al  comma 5 dell'articolo 10 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e
successive  modificazioni,  si  configurano  come  uffici  di livello
dirigenziale  non  generale.  Resta  fermo  il numero complessivo dei
posti di livello dirigenziale generale del Ministero. Resta parimenti
fermo  il  numero  complessivo  dei posti di livello dirigenziale non
generale del Ministero;
    c)  le  funzioni della soppressa Commissione tecnica per la spesa
pubblica  continuano  ad  essere svolte dal Ministero dell'economia e
delle  finanze,  che  puo'  avvalersi  della  struttura  di  supporto
dell'Alta  Commissione  di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre
2002, n. 289;
    d) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133)).
    e) ((PERIODO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133)). La partecipazione
al predetto Comitato di indirizzo e' gratuita;
    f)  della  Commissione  consultiva  per  la riscossione, operante
presso l'Agenzia delle entrate, fa parte il Comandante generale della
Guardia  di  finanza o, in sua sostituzione, un ufficiale generale di
tale Corpo;
    g)  e'  istituita, presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli
di  Stato,  in  sostituzione  degli organismi e delle commissioni che
esercitano  compiti  analoghi, una Commissione per la trasparenza dei
giochi,  con  il compito di vigilare sulla regolarita' dell'esercizio
dei  giochi,  di  esprimere  pareri su questioni giuridiche attinenti
alla materia, anche in ordine alla risoluzione in via amministrativa,
nei  casi previsti dalla legge, delle relative contestazioni, nonche'
di esprimere pareri sulle modifiche normative concernenti la materia.
Le  risorse finanziarie utilizzate per gli organismi e le commissioni
soppressi  ai  sensi  della presente lettera nonche' quelle derivanti
dall'applicazione  del  secondo periodo della lettera d) del presente
comma  sono destinate al funzionamento della predetta commissione per
la trasparenza dei giochi nonche' all'applicazione di quanto previsto
dalla  lettera  f)  del  presente  comma  in  ordine alla Commissione
consultiva  per  la  riscossione. I compensi in favore dei componenti
delle  predette commissioni sono determinati, tenendo conto di quanto
previsto dal periodo precedente, con decreto ministeriale.
  2.  In  sede  di  prima  applicazione  dell'articolo 67 del decreto
legislativo  30  luglio  1999,  n.  300, come modificato dal presente
decreto  legislativo,  ferma  restando  l'applicabilita' ai direttori
delle Agenzie fiscali dell'articolo 6, comma 2, della legge 24 luglio
2002,  n.  145,  il  termine  di  durata  triennale dell'incarico dei
direttori  e dei collegi dei revisori dei conti delle Agenzie decorre
dalla  data  in  cui le Agenzie sono state rese operative. I comitati
direttivi  delle  Agenzie  fiscali  continuano  ad  operare sino alla
costituzione  dei  comitati  di  gestione, da effettuare entro trenta
giorni   dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto
legislativo.
  3. All'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.  165,  e  successive  modificazioni,  dopo  le  parole: "Ministero
dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca", sono aggiunte le
seguenti:  "  e,  per  il  comparto  delle Agenzie fiscali, sentiti i
direttori delle medesime".
  4.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del
presente  decreto  legislativo si provvede, con le modalita' previste
dall'articolo 66, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300,  e  successive modificazioni, all'approvazione del nuovo statuto
dell'Agenzia  del  demanio.  Entro  sessanta giorni dall'approvazione
dello  statuto  il  comitato  di  gestione  delibera,  ai sensi degli
articoli  70,  comma 2, e 71, comma 3, del citato decreto legislativo
n.   300   del  1999,  i  nuovi  regolamenti  di  contabilita'  e  di
amministrazione, da approvare con le modalita' previste dall'articolo
60, comma 2, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999.
  5.  Tutti  gli  atti  connessi  alle  operazioni  di trasformazione
dell'Agenzia  del  demanio in ente pubblico economico sono esclusi da
ogni  tributo  e diritto e vengono, pertanto, effettuati in regime di
neutralita'  fiscale. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo
71  del  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si applicano al
personale   dell'Agenzia  del  demanio  fino  alla  stipulazione  del
relativo contratto collettivo di lavoro, da riferire ad uno specifico
settore  individuato  nello  statuto.  Entro  tre  mesi dalla data di
entrata  in  vigore  del presente decreto legislativo il personale in
servizio  presso  l'Agenzia del demanio puo' optare per la permanenza
nel  comparto  delle  agenzie  fiscali  o  per  il passaggio ad altra
pubblica  amministrazione.  In  tale  caso, sentite le organizzazioni
sindacali  maggiormente rappresentative, il personale che esercita la
predetta  opzione  e'  assegnato  ad altra Agenzia fiscale o ad altra
pubblica amministrazione.
  5-bis.  I  dipendenti  in servizio all'atto della trasformazione in
ente  pubblico  economico mantengono il regime pensionistico e quello
relativo  alla indennita' di buonuscita secondo le regole vigenti per
il  personale  delle  pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla
data  di  entrata  in  vigore  dello  statuto,  i predetti dipendenti
possono  esercitare  opzione  per  il  regime  pensionistico  cui  e'
iscritto il personale assunto successivamente a detta data.
  6.  Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  derivano  nuovi o
maggiori  oneri  a  carico  del  bilancio  dello  Stato.  Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 3 luglio 2003
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Mazzella,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli