LEGGE 27 dicembre 2002, n. 289

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/07/2023)
Testo in vigore dal: 1-3-2006
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3
             Sospensione degli aumenti delle addizionali
            all'imposta sul reddito delle persone fisiche

  1.  In  funzione  dell'attuazione  del titolo V della parte seconda
della  Costituzione  e  in  attesa della legge quadro sul federalismo
fiscale:
a)  gli  aumenti  delle  addizionali  all'imposta  sul  reddito delle
persone  fisiche per ,i comuni e le regioni, nonche' la maggiorazione
dell'aliquota  dell'imposta  regionale  sulle attivita' produttive di
cui  all'articolo  16,  comma  3, del decreto legislativo 15 dicembre
1997,  n.  446, deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e che
non siano confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002, sono
sospesi  fino  a  quando  non  si  raggiunga  un accordo ai sensi del
decreto  legislativo  28  agosto  1997, n. 281, in sede di Conferenza
unificata   tra   Stato,   regioni  ed  enti  locali  sui  meccanismi
strutturali del federalismo fiscale;(11)(23)
b)  fermo  restando  quanto stabilito dall'accordo interistituzionale
tra  il  Governo,  le  regioni,  i comuni, le province e le comunita'
montane  stipulato il 20 giugno 2002, e' istituita l'Alta Commissione
di  studio  per  indicare  al Governo, sulla base dell'accordo di cui
alla  lettera a), i principi generali del coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli articoli 117, terzo
comma,  118  e  119 della Costituzione. Per consentire l'applicazione
del principio della compartecipazione al gettito dei tributi erariali
riferibili  al territorio di comuni, province, citta' metropolitane e
regioni,   previsto  dall'articolo  119  della  Costituzione,  l'Alta
Commissione di cui al precedente periodo propone anche i parametri da
utilizzare  per  la  regionalizzazione  del reddito delle imprese che
hanno  la  sede  legale  e tutta o parte dell'attivita' produttiva in
regioni  diverse.  In  particolare,  ai  fini  dell'applicazione  del
disposto  dell'articolo  37 dello statuto della Regione siciliana, di
cui  al  regio  decreto  legislativo  15  maggio 1946, n. 455, l'Alta
Commissione  propone  le  modalita' mediante le quali, sulla base dei
criteri  stabiliti  dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo
15  dicembre  1997,  n.  446,  e successive modificazioni, i soggetti
passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta
sul   reddito   delle  persone  giuridiche,  che  esercitano  imprese
industriali  e commerciali con sede legale fuori dal territorio della
Regione  siciliana,  ma  che  in  essa  dispongono  di stabilimenti o
impianti, assolvono la relativa obbligazione tributaria nei confronti
della  Regione  stessa.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri,  su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto  con  il  Ministro per gli affari regionali, con il Ministro
dell'interno  e  con  il  Ministro  per le riforme istituzionali e la
devoluzione, e' definita la composizione dell'Alta Commissione, della
quale  fanno  parte  anche  rappresentanti delle regioni e degli enti
locali,  designati  dalla  Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n. 281, sono emanate le
disposizioni  occorrenti  per il suo funzionamento ed e' stabilita la
data  di  inizio  delle  sue attivita'. Il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al precedente periodo eemanato entro il
31  gennaio 2003. L'Alta Commissione di studio presenta al Governo la
sua  relazione entro il ((30 settembre 2006)); il Governo presenta al
Parlamento entro i successivi trenta giorni una relazione nella quale
viene  dato  conto  degli interventi, anche di carattere legislativo,
necessari  per  dare  attuazione all'articolo 119 della Costituzione.
Per  l'espletamento  della sua attivita' l'Alta Commissione si avvale
della  struttura  di  supporto della Commissione tecnica per la spesa
pubblica,  la  quale  e'  soppressa  con  decorrenza  dalla  data  di
costituzione  dell'Alta  Commissione.  Il  Ministero  dell'economia e
delle  finanze  fornisce  i  mezzi  necessari  per  il  funzionamento
dell'Alta  Commissione.  A  tal  fine, le risorse, anche finanziarie,
previste per il funzionamento della soppressa Commissione tecnica per
la   spesa  pubblica  sono  destinate  al  funzionamento  dell'  Alta
Commissione,  ivi  compresi  gli  oneri  relativi  agli emolumenti da
corrispondere   ai  componenti,  fissati  con  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze.  Se  la scadenza del ((30 settembre
2006))  non  e'  rispettata,  la Commissione e' sciolta, tutti i suoi
membri  decadono  e  il Governo riferisce al Parlamento, non oltre il
((31 ottobre 2006)), i motivi per i quali non ha ritenuto di proporre
al  Parlamento  l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione con
particolare  riferimento  ai  principi  costituzionali dell'autonomia
finanziaria  di  entrata e di spese dei comuni, delle province, delle
citta'  metropolitane  e delle regioni e della loro compartecipazione
al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio.(11)
  2.  All'articolo  52  della  legge 10 febbraio 1953, n. 62, dopo il
terzo comma, e' aggiunto il seguente:
"Per  l'espletamento  dei  suoi  compiti  la  Commissione  fruisce di
personale,  ivi  comprese  eventuali collaborazioni esterne, locali e
strumenti  operativi,  messi  a  disposizione  dai  Presidenti  delle
Camere, d'intesa fra loro".
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AGGIORNAMENTO (11)
  La L. 24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto (con l'art. 1, comma 21)
che  fino  al  31  dicembre  2004  restano  sospesi gli effetti degli
aumenti  delle  addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera
a),  comma  1  del  presente  articolo  eventualmente deliberati; gli
effetti  decorrono,  in  ogni caso, a decorrere dal periodo d'imposta
successivo alla predetta data.
  Ha  inoltre  disposto  (con  l'art. 1, comma 22) che nelle more del
completamento  dei  lavori  dell'Alta  Commissione di cui al suddetto
articolo  3,  comma  1,  lettera  b), nelle regioni che hanno emanato
disposizioni  legislative  in tema di tassa automobilistica e di IRAP
in  modo  non  conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia dalla
normativa  statale,  l'applicazione  della  tassa  opera, a decorrere
dalla  data  di  entrata in vigore di tali disposizioni legislative e
fino al periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007, sulla base
di    quanto   stabilito   dalle   medesime   disposizioni   nonche',
relativamente ai profili non interessati dalle predette disposizioni,
sulla base delle norme statali che disciplinano il tributo.
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AGGIORNAMENTO (23)
  La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 61)
che  salvo  quanto  disposto  nel  comma  175  della  L. 311/2004, la
sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito e
delle   maggiorazioni   dell'aliquota  dell'imposta  regionale  sulle
attivita'  produttive  di  cui  all'articolo  3, comma 1, lettera a),
della legge 289/2002, e' confermata sino al 31 dicembre 2005.