DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n. 300

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/09/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
Testo in vigore dal: 5-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
                             (Ministeri) 
 
  1. I Ministeri sono i seguenti: 
    1)  Ministero  degli   affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale; 
    2) Ministero dell'interno; 
    3) Ministero della giustizia; 
    4) Ministero della difesa; 
    5) Ministero dell'economia e delle finanze; 
    ((6) Ministero)) delle imprese e del made in Italy; 
    ((7) Ministero)) dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e
delle foreste; 
    ((8) Ministero)) dell'ambiente e della sicurezza energetica; 
    ((9) Ministero)) delle infrastrutture e dei trasporti; 
    10) Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
    ((11) Ministero)) dell'istruzione e del merito; 
    12) Ministero dell'universita' e della ricerca; 
    13) Ministero della cultura; 
    14) Ministero della salute; 
    15) Ministero del turismo. 
  2. I ministeri svolgono, per mezzo  della  propria  organizzazione,
nonche' per mezzo delle agenzie  disciplinate  dal  presente  decreto
legislativo, le funzioni di spettanza statale nelle materie e secondo
le aree funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal presente
decreto, nel  rispetto  degli  obblighi  derivanti  dall'appartenenza
all'Unione europea. 
  3. Sono in ogni caso attribuiti ai ministri, anche con  riferimento
alle agenzie dotate di personalita'  giuridica,  la  titolarita'  dei
poteri di indirizzo politico di cui agli articoli 3 e 14 del  decreto
legislativo n.29 del 1993 e la relativa responsabilita'. 
  4.  I  ministeri  intrattengono,  nelle   materie   di   rispettiva
competenza, i rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni e
le agenzie internazionali di settore fatte salve  le  competenze  del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 
  4-bis. Il numero dei Ministeri e' stabilito in quindici. Il  numero
totale dei componenti del Governo a qualsiasi  titolo,  ivi  compresi
Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non  puo'
essere superiore a sessantacinque e la composizione del Governo  deve
essere coerente con il principio  sancito  nel  secondo  periodo  del
primo comma dell'articolo 51 della Costituzione.