DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n. 300

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/09/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
Testo in vigore dal: 8-12-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 67 
                              (Organi) 
 
  1. Sono organi delle agenzie fiscali: 
    a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a  criteri  di  alta
professionalita',  di  capacita'   manageriale   e   di   qualificata
esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore  operativo
dell'agenzia; 
    b) il comitato di gestione, composto  da  quattro  membri  e  dal
direttore dell'agenzia, che lo presiede; 
    c) il collegio dei revisori dei conti. 
  2. Il direttore  e'  nominato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  previa  deliberazione  del  consiglio  dei  ministri,  su
proposta del ministro delle finanze, sentita la conferenza  unificata
Stato-regioni-autonomie locali. L'incarico ha la  durata  massima  di
tre anni, e' rinnovabile ed e' incompatibile con  altri  rapporti  di
lavoro subordinato e  con  qualsiasi  altra  attivita'  professionale
pubblica o privata. (13) 
  3. Il comitato di gestione e' nominato per la durata  di  tre  anni
con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su  proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze. Meta' dei componenti sono
scelti tra  i  dipendenti  di  pubbliche  amministrazioni  ((,  ferma
restando ai fini della scelta la legittimazione gia'  riconosciuta  a
quelli rientranti nei settori di cui all'articolo 19, comma 6,  terzo
periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,)) ovvero  tra
soggetti ad esse esterni dotati di specifica competenza professionale
attinente ai settori nei quali opera l'agenzia. I restanti componenti
sono scelti tra i dirigenti dell'agenzia. (31) 
  4. Il collegio dei revisori dei conti e' composto  dal  presidente,
da due membri effettivi e due  supplenti  iscritti  al  registro  dei
revisori contabili, nominati con decreto del ministro  delle  finanze
di concerto  con  il  ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica. I revisori durano  in  carica  tre  anni  e
possono essere confermati una sola volta. Il  collegio  dei  revisori
dei conti esercita le funzioni di cui all'articolo  2403  del  codice
civile, in quanto applicabile. 
  5. I componenti del  comitato  di  gestione  non  possono  svolgere
attivita' professionale, ne' essere amministratori  o  dipendenti  di
societa' o imprese, nei settori di intervento dell'agenzia. 
  6. I compensi dei componenti degli organi collegiali sono stabiliti
con decreto del ministro delle finanze, di concerto con  il  ministro
del tesoro, del bilancio e  della  programmazione  economica  e  sono
posti a carico del bilancio dell'agenzia. (13) 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  Il D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173 ha disposto (con l'art. 1, comma 1,
lettera m)) che al comma 2 del presente articolo, sono  soppresse  le
parole: "o pubblica". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 2) che in  sede  di  prima
applicazione del  presente  articolo,  come  modificato  dal  decreto
legislativo 3 luglio 2003, n. 173, ferma restando l'applicabilita' ai
direttori delle Agenzie fiscali dell'articolo 6, comma 2, della legge
24 luglio 2002, n. 145, il termine di durata triennale  dell'incarico
dei direttori e dei collegi dei  revisori  dei  conti  delle  Agenzie
decorre dalla data in cui le Agenzie sono  state  rese  operative.  I
comitati direttivi delle Agenzie fiscali continuano ad  operare  sino
alla costituzione dei  comitati  di  gestione,  da  effettuare  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore  del  suddetto  decreto
legislativo 3 luglio 2003, n. 173. 
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AGGIORNAMENTO (31) 
  Il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni  dalla
L. 24 novembre 2006, n. 286, ha disposto (con l'art. 1, comma 18) che
in sede di prima applicazione della modifica di cui al  comma  3  del
presente articolo, i comitati di gestione delle  agenzie  fiscali  in
carica alla data di entrata in vigore del  decreto  legge  3  ottobre
2006,  n.  262,  cessano   automaticamente   il   trentesimo   giorno
successivo.