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DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2003, n. 173

Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-7-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 29-7-2003
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  11, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
  Visto  l'articolo  9  del  decreto-legge  15  aprile  2002,  n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2002, n. 112;
  Visto  l'articolo  1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, che prevede
la  possibilita' di emanare uno o piu' decreti legislativi correttivi
o   modificativi  di  decreti  legislativi  gia'  emanati,  ai  sensi
dell'articolo  11,  comma  1,  della  legge  15  marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto-legge  6 settembre 2002, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella seduta del 17 gennaio 2003;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
  Acquisito   il   parere   della  Commissione  parlamentare  di  cui
all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 giugno 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica;
                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
       Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
  1.  Al  decreto  legislativo  30  luglio 1999, n. 300, e successive
modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 24:
      1) al comma 1:
        a) alla  lettera  a),  dopo  le  parole: «gestione del debito
pubblico»,   sono   inserite  le  seguenti:  «;  alla  valorizzazione
dell'attivo  e  del patrimonio dello Stato»; prima delle parole «alla
gestione  di  partecipazioni»  e'  soppressa  la congiunzione «e»; in
fine,  sono  aggiunte  le  seguenti  parole:  «alla monetazione; alla
prevenzione delle frodi sui mezzi di pagamento diversi dalla moneta e
dell'utilizzazione  del  sistema  finanziario a scopo di riciclaggio,
ferme restando le competenze del Ministero dell'interno in materia;»;
        b) alla  lettera  b), in fine, dopo la parola: «ordinamento»,
sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le funzioni ispettive ed i
controlli  di  regolarita'  amministrativa e contabile effettuati, ai
sensi  della  normativa  vigente,  dagli Uffici centrali del bilancio
costituiti  presso  i  Ministeri e dalle ragionerie provinciali dello
Stato;»;
        c) alla  lettera  d)  sono  soppresse  le parole: «patrimonio
dello Stato,»;
        d) la  lettera  e)  e' sostituita dalla seguente lettera: «e)
amministrazione   generale,   servizi   indivisibili   e  comuni  del
Ministero,  con  particolare  riguardo  alle attivita' di promozione,
coordinamento    e   sviluppo   della   qualita'   dei   processi   e
dell'organizzazione  e  alla gestione delle risorse; linee generali e
coordinamento delle attivita' concernenti il personale del Ministero;
affari  generali ed attivita' di gestione del personale del Ministero
di  carattere  comune  ed  indivisibile;  programmazione generale del
fabbisogno  del  Ministero e coordinamento delle attivita' in materia
di  reclutamento  del  personale  del Ministero; rappresentanza della
parte  pubblica  nei  rapporti  sindacali  all'interno del Ministero;
tenuta  della  banca  dati,  del  ruolo e del sistema informativo del
personale  del  Ministero;  tenuta  dell'anagrafe degli incarichi del
personale  del  Ministero;  servizi  del tesoro, incluso il pagamento
delle  retribuzioni,  ed  acquisti centralizzati; coordinamento della
comunicazione istituzionale del Ministero.»;
      2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Le funzioni
in   materia   di   organizzazione,  programmazione  del  fabbisogno,
reclutamento,  formazione e gestione del personale delle singole aree
sono svolte nell'ambito delle stesse aree.»;
    b) all'articolo 25:
      1)  alla  fine del comma 1 e' aggiunto il seguente periodo: «Il
Servizio  consultivo  ed  ispettivo  tributario  opera  alle  dirette
dipendenze del Ministro.»;
      2)   il   comma   2  e'  sostituito  dal  seguente  comma:  «2.
L'Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli  di Stato, disciplinata ai
sensi  dell'articolo  4  del  presente decreto legislativo, svolge le
funzioni  attribuite  al  Ministero  dell'economia e delle finanze in
materia  di  giochi,  scommesse  e  concorsi pronostici, ivi comprese
quelle riguardanti i relativi tributi, fatta eccezione per le imposte
dirette  e  l'imposta  sul  valore  aggiunto,  nonche'  in materia di
amministrazione,  riscossione e contenzioso concernenti le accise sui
tabacchi lavorati.»;
    c) all'articolo  59,  comma 2, le parole: «stipulano, per ciascun
esercizio   finanziario,  una  convenzione»,  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «stipulano  una  convenzione  triennale,  con  adeguamento
annuale per ciascun esercizio finanziario»;
    d) le  parole:  «comitato  direttivo» negli articoli dal 64 al 72
sono sostituite dalle seguenti: «comitato di gestione»;
    e) all'articolo 60:
      1)  il  comma  2  e'  sostituito  dal  seguente  comma:  «2. Le
deliberazioni  del  comitato  di  gestione  relative agli statuti, ai
regolamenti  e  agli  atti  di  carattere generale, individuati nella
convenzione  di  cui  all'articolo  59, che regolano il funzionamento
delle   agenzie  sono  trasmesse,  per  l'approvazione,  al  Ministro
dell'economia  e delle finanze. L'approvazione puo' essere negata per
ragioni  di  legittimita'  o di merito. Le deliberazioni si intendono
approvate  ove nei quarantacinque giorni dalla ricezione delle stesse
non  venga  emanato  alcun  provvedimento  ovvero non vengano chiesti
chiarimenti  o  documentazione integrativa; in tale ultima ipotesi il
termine  per  l'approvazione  e' interrotto sino a che non pervengono
gli  elementi  richiesti.  Per l'approvazione dei bilanci e dei piani
pluriennali  di investimento si applicano le disposizioni del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  9  novembre  1998,  n.  439.  Per
l'Agenzia del demanio le disposizioni di cui ai primi tre periodi del
presente  comma  si  applicano con riferimento alle deliberazioni del
comitato  di  gestione  relative  agli  statuti, ai regolamenti ed ai
bilanci»;
      2)  al comma 3 dopo le parole: «sui risultati» sono inserite le
seguenti: «e quanto previsto dal comma 2»;
    f)  all'articolo  61,  comma  1, in fine, e' aggiunto il seguente
periodo: «L'Agenzia del demanio e' ente pubblico economico.»;
    g) all'articolo 62:
      1) al comma 1 dopo le parole: «di altre agenzie,» sono inserite
le seguenti: «amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo,»;
      2)  al  comma  2,  dopo le parole: «entrate erariali o locali»,
sono   inserite   le   seguenti:   «,   entrate   anche   di   natura
extratributaria,»;  dopo  le  parole: «con gli enti impositori», sono
aggiunte le seguenti: «o con gli enti creditori»;
    h) all'articolo  63, comma 1, dopo le parole: «sui consumi,» sono
inserite le seguenti: «escluse quelle sui tabacchi lavorati,»;
    i) all'articolo 65:
      1) al  comma 1 e' aggiunto il seguente periodo: «All'agenzia e'
altresi' attribuita la gestione dei beni confiscati.»;
      2)  dopo  il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. L'Agenzia
del  demanio  e'  dotata  di  un proprio patrimonio, costituito da un
fondo di dotazione e dai beni mobili ed immobili strumentali alla sua
attivita'.  Con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze
sono individuati i beni che costituiscono il patrimonio iniziale.»;
    l)  all'articolo  66,  comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  «L'Agenzia  del  demanio  e'  regolata,  salvo  che non sia
diversamente  disposto  dal  presente decreto legislativo, dal codice
civile   e   dalle  altre  leggi  relative  alle  persone  giuridiche
private.»;
    m) all'articolo 67:
      1)  al  comma 2 le parole: «cinque anni», sono sostituite dalle
seguenti: «tre anni»; sono soppresse le parole: «o pubblica»;
      2)  il  comma  3 e' sostituito dal seguente: «3. Il comitato di
gestione  e'  nominato  per  la  durata  di  tre anni con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta del Ministro
dell'economia  e  delle finanze. Quattro componenti sono scelti fra i
dirigenti dei principali settori dell'agenzia designati dal direttore
dell'agenzia  stessa;  due  componenti  sono scelti tra esperti della
materia  anche  estranei  all'amministrazione.  I  sei componenti del
comitato di gestione dell'Agenzia del demanio sono scelti tra esperti
della materia anche estranei all'amministrazione.»;
      3)  al  secondo  periodo  del  comma  4  la parola: «cinque» e'
sostituita dalla seguente: «tre»;
    n) all'articolo  73,  comma  1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  «Quando  vengono  trattate questioni riguardanti le materie
trattate  dalle agenzie fiscali, alle riunioni della struttura di cui
al  presente  comma  partecipano,  senza  oneri a carico del bilancio
dello Stato, i direttori delle agenzie interessate.»;
    o) all'articolo  74, comma 4, le parole: «dell'articolo 58, comma
3, del presente decreto legislativo disciplina, in conformita' con le
disposizioni  del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n. 29, e
successive   integrazioni  e  modificazioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dell'articolo 4 disciplina».
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - Il  testo  dell'art.  1 della legge 6 luglio 2002, n.
          137 («Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo
          e  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di
          enti pubblici») e' il seguente:
              «Art.  1  (Deleghe  di  cui  all'art.  11  della  legge
          15 marzo  1997,  n.  59).  -  1.  Il Governo e' delegato ad
          adottare,  entro  diciotto  mesi  dalla  data di entrata in
          vigore  della presente legge, nel rispetto delle competenze
          costituzionali  delle  regioni e delle province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  uno  o  piu'  decreti legislativi,
          correttivi  o  modificativi  di  decreti  legislativi  gia'
          emanati, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettere a), b), c)
          e  d),  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59, e successive
          modificazioni.  Resta  fermo  quanto  previsto dall'art. 28
          della  legge  28  dicembre  2001,  n.  448, come modificato
          dall'art. 2 della presente legge.
              2.  Nell'attuazione  della delega di cui al comma 1, il
          Governo si attiene ai principi e criteri direttivi indicati
          negli  articoli 12,  14, 17 e 18 della legge 15 marzo 1997,
          n. 59, e successive modificazioni.
              3.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1 sono
          adottati  previo parere della commissione di cui all'art. 5
          della  citata legge n. 59 del 1997, da rendere entro trenta
          giorni  dalla  data  di  trasmissione  dei relativi schemi.
          Decorso  tale termine, i decreti legislativi possono essere
          comunque adottati.».
          Note alle premesse:
              - Il  testo  degli  articoli 76 e 87 della Costituzione
          e', rispettivamente, il seguente:
              «Art.  76. - L'esercizio della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti.».
              «Art.  87.  - Il Presidente della Repubblica e' il capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
              - Il  testo  del  comma  1  dell'art.  11  della  legge
          15 marzo   1997,   n.   59   («Delega  al  Governo  per  il
          conferimento  di  funzioni  e  compiti alle regioni ed enti
          locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
          la semplificazione amministrativa») e' il seguente:
              «1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  emanare,  entro  il
          31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti a:
                a) razionalizzare  l'ordinamento della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
          riordino,  la  soppressione  e  la  fusione  di  Ministeri,
          nonche'  di  amministrazioni  centrali anche ad ordinamento
          autonomo;
                b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
          settori   diversi   dalla   assistenza   e  previdenza,  le
          istituzioni  di  diritto  privato e le societa' per azioni,
          controllate  direttamente o indirettamente dallo Stato, che
          operano,  anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
          pubblico al sistema produttivo nazionale;
                c) riordinare   e   potenziare  i  meccanismi  e  gli
          strumenti  di  monitoraggio e di valutazione dei costi, dei
          rendimenti  e  dei  risultati  dell'attivita'  svolta dalle
          amministrazioni pubbliche;
                d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
          a   promuovere   e   sostenere  il  settore  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica  nonche' gli organismi operanti
          nel settore stesso.».
              - Il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca:
          «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11  della  legge  15  marzo  1997, n. 59».     - Il decreto
          legislativo  30 marzo  2001,  n. 165, reca: «Norme generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni  pubbliche».     - Il testo dell'art. 9 del
          decreto-legge   15 aprile   2002,   n.   63  («Disposizioni
          finanziarie  e  fiscali  urgenti in materia di riscossione,
          razionalizzazione  del  sistema di formazione del costo dei
          prodotti    farmaceutici,    adempimenti   ed   adeguamenti
          comunitari,     cartolarizzazioni,    valorizzazione    del
          patrimonio    e   finanziamento   delle   infrastrutture»),
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2002,
          n.  112,  e'  il  seguente:      «Art.  9  (Disposizioni in
          materia di privatizzazione, liquidazione e finanziamento di
          enti  pubblici  e di societa' interamente controllate dallo
          Stato,  nonche'  di cartolarizzazione di immobili). - 1. Il
          termine   previsto   dall'art.  2,  comma  2,  del  decreto
          legislativo    29 ottobre    1999,    n.    419,   per   la
          privatizzazione,   trasformazione   e  fusione  degli  enti
          pubblici  indicati  nella  tabella  A  del predetto decreto
          legislativo, e' differito al 31 dicembre 2002, fatta salva,
          comunque,  la  possibilita'  di applicare anche ai predetti
          enti  quanto  previsto  dagli  articoli 28 e 29 della legge
          28 dicembre 2001, n. 448.
              1-bis.  Gli  enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre
          1956,    n.    1404,    sono   definitivamente   soppressi.
          Conseguentemente:
                a) i  loro  immobili  possono  essere alienati con le
          modalita'   previste   al   capo  l  del  decreto-legge  25
          settemnbre  2001,  n.  351,  convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  23  novembre 2001, n. 410. I relativi decreti
          dirigenziali  sono  adottati  dal Ministero dell'economia e
          delle  finanze  -  Dipartimento  della  ragioneria generale
          dello  Stato.  I  proventi  delle vendite degli immobili ed
          ogni  altra  somma  derivata e derivante dalla liquidazione
          sono versati all'entrata del bilancio dello Stato;
                b) il  personale  finora  adibito  alle  procedure di
          liquidazione  previste  dalla citata legge n. 1404 del 1956
          e'    destinato   prioritariamente   ad   altre   attivita'
          istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze;
                c) ferma   restando   la   titolarita',  in  capo  al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  dei  rapporti
          giuridici  attivi e passivi, la gestione della liquidazione
          nonche'  del  contenzioso puo' essere da questo affidata ad
          una  societa',  direttamente  o  indirettamente controllata
          dallo  Stato,  scelta  in deroga alle norme di contabilita'
          generale    dello    Stato.    La    societa'   si   avvale
          dell'assistenza,  della  rappresentanza  e  della difesa in
          giudizio dell'Avvocatura dello Stato alle stesse condizioni
          e  con le stesse modalita' con le quali se ne avvalgono, ai
          sensi  della  normativa  vigente,  le amministrazioni dello
          Stato.  La  societa' esercita ogni potere finora attribuito
          all'Ispettorato  generale  per  la  liquidazione degli enti
          disciolti  del Dipartimento della ragioneria generale dello
          Stato. Sulla base di criteri di efficacia ed economicita' e
          al  fine  di  eliminare  il  contenzioso pendente, evitando
          l'instaurazione  di  nuove cause, la societa' puo' compiere
          qualsiasi  atto di diritto privato, ivi incluse transazioni
          relative  a  rapporti  concernenti  differenti procedure di
          liquidazione,  cessioni  di aziende, cessioni di crediti in
          blocco  pro  soluto  e  rinunce a domande giudiziali. Sulle
          transazioni   la   societa'   puo'   chiedere   il   parere
          all'Avvocatura   dello   Stato.   La  societa'  puo'  anche
          rinunciare a crediti al di fuori delle ipotesi previste dal
          terzo  comma  dell'art.  9  della  citata legge n. 1404 del
          1956.   In   base   ad   una   apposita  convenzione,  sono
          disciplinati  i  rapporti  con il Ministero dell'economia e
          delle finanze e, in particolare, il compenso spettante alla
          societa',  i  profili  contabili  del  rapporto, nonche' le
          modalita' di rendicontazione e di controllo.
              1-ter.  Il  Ministero  dell'economia  e delle finanze -
          Dipartimento  della  ragioneria  generale  dello Stato, con
          provvedimento  da  emanare entro sessanta giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente  decreto,  individua  le  liquidazioni  gravemente
          deficitarie  per  le  quali  si  fa luogo alla liquidazione
          coatta  amministrativa  ovvero le liquidazioni per le quali
          e'  comunque  opportuno  che la gestione liquidatoria resti
          distinta.  Per  queste liquidazioni lo Stato risponde delle
          passivita'    nei    limiti   dell'attivo   della   singola
          liquidazione.   Nelle   more   della  individuazione  della
          societa'   di   cui   alla  lettera  c)  del  comma  1-bis,
          l'Ispettorato  generale  per  la  liquidazione  degli  enti
          disciolti  del Dipartimento della ragioneria generale dello
          Stato  prosegue  le  procedure di liquidazione con i poteri
          previsti  dal terzo, quarto e quinto periodo della medesima
          lettera c) del comma 1-bis.
              1-quater.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  da  emanare  ai  sensi dell'art. 6, comma 2, del
          decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, sono approvate
          le  nuove  dotazioni  organiche del personale del Ministero
          dell'economia e delle finanze.
              1-quinquies.  Nella  citata legge n. 1404 del 1956 sono
          abrogati:
                a) il secondo comma dell'art. 14;
                b) l'art. 15.
              1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, lettera
          c), del presente articolo, determinati nella misura massima
          di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2002, si
          provvede    mediante    corrispondente    riduzione   dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2002-2004,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          parte  corrente  "Fondo speciale" dello stato di previsione
          del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
          2002,  allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
          relativo al Ministero medesimo.
              2. Al pagamento dei creditori dell'EFIM in liquidazione
          coatta  amministrativa  e  delle  societa'  in liquidazione
          coatta amministrativa interamente possedute, direttamente o
          indirettamente,   dall'EFIM   continua   ad  applicarsi  la
          garanzia dello Stato prevista dall'art. 5 del decreto-legge
          19  dicembre  1992,  n. 487, convertito, con modificazioni,
          dalla   legge   17  febbraio  1993,  n.  33,  e  successive
          modificazioni.
              3.    Al    fine    di    favorire   il   processo   di
          ricapitalizzazione,   funzionale  al  raggiungimento  degli
          obiettivi   previsti   nel  piano  biennale  2002-2003,  il
          Ministero  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a
          sottoscrivere  nell'anno  2002 un aumento di capitale della
          societa'  Alitalia  S.p.a.  nella  misura massima di 893,29
          milioni  di  euro,  in  aggiunta  a  quanto  gia'  previsto
          dall'art. 1, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n. 194.
              4.  All'onere  derivante  dal  comma  3 si provvede per
          l'anno   2002,  quanto  a  250  milioni  di  euro  mediante
          corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione  di  spesa
          recata  dall'art.  50,  comma 1, lettera c), della legge 23
          dicembre  1998,  n.  448;  quanto  a  550  milioni  di euro
          mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione di
          spesa di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,
          e  quanto  a 93,290 milioni di euro mediante corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  2002-2004,  nell'ambito dell'unita' previsionale
          di  base  di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
          previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze per
          l'anno   2002,  utilizzando  per  40,822  milioni  di  euro
          l'accantonamento  relativo  al  Ministero  medesimo  e  per
          52,468   milioni   di  euro  l'accantonamento  relativo  al
          Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio. Il
          Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
          apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di
          bilancio.
              4-bis.  All'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001,
          n.  351,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 23
          novembre   2001,   n.   410,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni:
                a) al  comma  5, dopo il secondo periodo, e' aggiunto
          il   seguente:   "La   vendita   si   considera  frazionata
          esclusivamente  nel caso in cui ciascuna unita' immobiliare
          sia   offerta   in   vendita   singolarmente  a  condizioni
          specificatamente  riferite  a  tale  unita'.  Il diritto di
          prelazione  sussiste  anche  se  la  vendita  frazionata e'
          successiva  ad  un  acquisto  in  blocco.  Le  modalita' di
          esercizio  della  prelazione sono determinate con i decreti
          di cui al comma 1.";
                b) dopo  il comma 7, e' aggiunto il seguente: "7-bis.
          Ai  conduttori  delle  unita' immobiliari ad uso diverso da
          quello  residenziale,  nell'ipotesi  di  vendita in blocco,
          spetta  il  diritto  di  opzione  all'acquisto  a  mezzo di
          mandato  collettivo,  a condizione che questo sia conferito
          dai  conduttori  che  rappresentino  il 100 per cento delle
          unita'  facenti  parte  del  blocco  oggetto di vendita. Il
          prezzo  di  acquisto  e'  quello risultante all'esito della
          procedura   competitiva.  Le  modalita'  ed  i  termini  di
          esercizio  del  diritto  di  opzione stabilito dal presente
          comma sono determinati con i decreti di cui al comma 1";
              5.  Dopo  il  comma  3 dell'art. 6 del decreto-legge 25
          settembre  2001,  n.  351,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  23  novembre  2001,  n.  410,  e' aggiunto il
          seguente: "3-bis. Alle cessioni ed ai conferimenti ai fondi
          di   investimento  immobiliare  istituiti  ai  sensi  degli
          articoli  37  del testo unico delle disposizioni in materia
          di   intermediazione   finanziaria,   di   cui  al  decreto
          legislativo  24  febbraio 1998, n. 58, e 14-bis della legge
          25  gennaio  1994,  n.  86,  si  applica  l'art. 37-bis del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.  600.  Ai  conferimenti di beni ai medesimi fondi non si
          applicano,  in  ogni  caso,  le  disposizioni  del  decreto
          legislativo 8 ottobre 1997, n. 358."».
              -  Per il testo dell'art. 1 della legge n. 137/2002, si
          veda in nota al titolo.
              -   Il   decreto-legge   6 settembre   2002,   n.  194,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002,
          n.   246,  reca:  «Misure  urgenti  per  il  controllo,  la
          trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica».
              - Il testo dell'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59
          («Delega  al  Governo  per  il  conferimento  di funzioni e
          compiti  alle  regioni ed enti locali, per la riforma della
          pubblica   amministrazione   e   per   la   semplificazione
          amministrativa») e' il seguente:
              «Art.   5.   -   1.   E'   istituita   una  commissione
          parlamentare,  composta da venti senatori e venti deputati,
          nominati  rispettivamente  dai  Presidenti del Senato della
          Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei
          gruppi parlamentari.
              2.  La  commissione  elegge  tra i propri componenti un
          presidente,  due vicepresidenti e due segretari che insieme
          con  il  presidente  formano  l'ufficio  di  presidenza. La
          commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti
          giorni  dalla  nomina  dei  suoi componenti, per l'elezione
          dell'ufficio  di  presidenza.  Sino alla costituzione della
          commissione,  il  parere, ove occorra, viene espresso dalle
          competenti commissioni parlamentari.
              3.  Alle  spese  necessarie  per il funzionamento della
          commissione  si  provvede,  in  parti  uguali, a carico dei
          bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
              4. La commissione:
                a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
                b) verifica  periodicamente  lo  stato  di attuazione
          delle  riforme previste dalla presente legge e ne riferisce
          ogni sei mesi alle Camere.».
          Note all'art. 1:
              -  Il testo dell'art. 24 del citato decreto legislativo
          n.  300/1999, a seguito delle modificazioni ed integrazioni
          apportate dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
              «Art.  24  (Aree funzionali). - 1. Il Ministero svolge,
          in  particolare,  le  funzioni  di  spettanza statale nelle
          seguenti aree funzionali:
                a) politica  economica e finanziaria, con particolare
          riguardo  all'analisi  dei  problemi  economici, monetari e
          finanziari  interni  e  internazionali,  alla vigilanza sui
          mercati    finanziari    e    sul    sistema    creditizio,
          all'elaborazione  delle linee di programmazione economica e
          finanziaria,  alle  operazioni  di copertura del fabbisogno
          finanziario   e  di  gestione  del  debito  pubblico;  alla
          valorizzazione  dell'attivo  e  del  patrimonio dello Stato
          alla  gestione  di  partecipazioni  azionarie  dello Stato,
          compreso   l'esercizio   dei   diritti   dell'azionista   e
          l'alienazione  dei  titoli  azionari  di  proprieta'  dello
          Stato,  alla  monetazione; alla prevenzione delle frodi sui
          mezzi    di    pagamento    diversi    dalla    moneta    e
          dell'utilizzazione  del  sistema  finanziario  a  scopo  di
          riciclaggio,  ferme  restando  le  competenze del Ministero
          dell'interno in materia;
                b) politiche, processi e adempimenti di bilancio, con
          particolare   riguardo   alla  formazione  e  gestione  del
          bilancio dello Stato, compresi gli adempimenti di tesoreria
          e  la  verifica  dei  relativi andamenti e flussi di cassa,
          assicurandone  il raccordo operativo con gli adempimenti in
          materia  di  copertura  del fabbisogno finanziario previsto
          dalla    lettera    a),   nonche'   alla   verifica   della
          quantificazione  degli  oneri derivanti dai provvedimenti e
          dalle  innovazioni normative ed al monitoraggio della spesa
          pubblica,  coordinandone  e  verificandone  gli andamenti e
          svolgendo   i   controlli  previsti  dall'ordinamento,  ivi
          comprese   le   funzioni   ispettive   ed  i  controlli  di
          regolarita' amministrativa e contabile effettuati, ai sensi
          della normativa vigente, dagli uffici centrali del bilancio
          costituiti   presso   i   Ministeri   e   dalle  ragionerie
          provinciali dello Stato;
                c) programmazione     economica     e    finanziaria,
          coordinamento  e  verifica degli interventi per lo sviluppo
          economico  territoriale  e  settoriale e delle politiche di
          coesione,  anche avvalendosi delle camere di commercio, con
          particolare  riferimento  alle aree depresse, esercitando a
          tal  fine  le funzioni attribuite dalla legge in materia di
          strumenti  di  programmazione negoziata e di programmazione
          dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari;
                d) politiche  fiscali,  con particolare riguardo alle
          funzioni  di  cui  all'art.  56,  all'analisi  del  sistema
          fiscale  e delle scelte inerenti alle entrate tributarie ed
          erariali  in  sede nazionale, comunitaria e internazionale,
          alle  attivita'  di  coordinamento,  indirizzo, vigilanza e
          controllo  previste  dalla  legge  sulle  agenzie fiscali e
          sugli  altri enti o organi che comunque esercitano funzioni
          in  materia  di  tributi  ed entrate erariali di competenza
          dello Stato, al coordinamento, monitoraggio e controllo del
          sistema  informativo della fiscalita' e della rete unitaria
          di  settore,  alla  informazione  istituzionale nel settore
          della  fiscalita',  alle  funzioni  previste dalla legge in
          materia  di  demanio,  catasto e conservatorie dei registri
          immobiliari;
                e) amministrazione  generale,  servizi indivisibili e
          comuni   del   Ministero,  con  particolare  riguardo  alle
          attivita'  di  promozione,  coordinamento  e sviluppo della
          qualita' dei processi e dell'organizzazione e alla gestione
          delle   risorse;   linee  generali  e  coordinamento  delle
          attivita'  concernenti  il  personale del Ministero; affari
          generali   ed  attivita'  di  gestione  del  personale  del
          Ministero    di    carattere    comune   ed   indivisibile;
          programmazione  generale  del  fabbisogno  del  Ministero e
          coordinamento  delle  attivita'  in materia di reclutamento
          del  personale  del  Ministero;  rappresentanza della parte
          pubblica  nei rapporti sindacali all'interno del Ministero;
          tenuta   della   banca   dati,  del  ruolo  e  del  sistema
          informativo    del    personale   del   Ministero;   tenuta
          dell'anagrafe  degli incarichi del personale del Ministero;
          servizi    del   tesoro,   incluso   il   pagamento   delle
          retribuzioni,   ed  acquisti  centralizzati;  coordinamento
          della comunicazione istituzionale del Ministero.
              1-bis.   Le  funzioni  in  materia  di  organizzazione,
          programmazione  del  fabbisogno, reclutamento, formazione e
          gestione  del  personale  delle  singole  aree  sono svolte
          nell'ambito delle stesse aree.».
              -  Il testo dell'art. 25 del citato decreto legislativo
          n.  300/1999, a seguito delle modificazioni ed integrazioni
          apportate dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
              «Art.  25  (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
          in Dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5
          del  presente  decreto. Il numero dei Dipartimenti non puo'
          essere   superiore  a  cinque,  in  riferimento  alle  aree
          funzionali  definite  nel  precedente articolo. Il Servizio
          consultivo  ed  ispettivo  tributario  opera  alle  dirette
          dipendenze del Ministro.
              2.  L'Amministrazione  autonoma  dei monopoli di Stato,
          disciplinata  ai  sensi  dell'art.  4  del presente decreto
          legislativo,  svolge  le  funzioni  attribuite al Ministero
          dell'economia   e  delle  finanze  in  materia  di  giochi,
          scommesse   e  concorsi  pronostici,  ivi  comprese  quelle
          riguardanti  i  relativi  tributi,  fatta  eccezione per le
          imposte dirette e l'imposta sul valore aggiunto, nonche' in
          materia   di   amministrazione  riscossione  e  contenzioso
          concernenti le accise sui tabacchi lavorati.».
              -  Il testo dell'art. 59 del citato decreto legislativo
          n.  300/1999,  a  seguito delle modificazioni apportate dal
          decreto qui pubblicato, e' il seguente:
              «Art.  59  (Rapporti  con  le agenzie fiscali). - 1. Il
          Ministro  delle  finanze  dopo  l'approvazione da parte del
          Parlamento      del     documento     di     programmazione
          economica-finanziaria  ed  in  coerenza con i vincoli e gli
          obiettivi    stabiliti   in   tale   documento,   determina
          annualmente,  e comunque entro il mese di settembre, con un
          proprio   atto   di  indirizzo  e  per  un  periodo  almeno
          triennale,  gli  sviluppi  della politica fiscale, le linee
          generali  e  gli  obiettivi  della  gestione tributaria, le
          grandezze  finanziarie e le altre condizioni nelle quali si
          sviluppa l'attivita' delle agenzie fiscali. Il documento di
          indirizzo e' trasmesso al Parlamento.
              2.  Il  Ministro  e  ciascuna  agenzia,  sulla base del
          documento   di   indirizzo,   stipulano   una   convenzione
          triennale,  con  adeguamento  annuale per ciascun esercizio
          finanziario con la quale vengono fissati:
                a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere;
                b) le  direttive  generali sui criteri della gestione
          ed i vincoli da rispettare;
                c) le strategie per il miglioramento;
                d) le risorse disponibili;
                e) gli  indicatori  ed  i  parametri in base ai quali
          misurare l'andamento della gestione.
              3. La convenzione prevede, inoltre:
                a) le   modalita'   di   verifica  dei  risultati  di
          gestione;
                b) le   disposizioni  necessarie  per  assicurare  al
          Ministero  la  conoscenza  dei  fattori  gestionali interni
          all'agenzia,  quali  l'organizzazione,  i  processi e l'uso
          delle  risorse.  Le  informazioni  devono essere assunte in
          forma organizzata e sistematica ed esser tali da consentire
          una    appropriata    valutazione   dell'attivita'   svolta
          dall'agenzia;
                c) le    modalita'    di    vigilanza    sull'operato
          dell'agenzia    sotto   il   profilo   della   trasparenza,
          dell'imparzialita'  e  della  correttezza nell'applicazione
          delle  norme,  con  particolare  riguardo ai rapporti con i
          contributi.
              4.  Nella  convenzione solo stabiliti, nei limiti delle
          risorse  stanziate su tre capitoli che vanno a comporre una
          unita'  previsionale  di  base  per  ciascuna  agenzia, gli
          importi che vengono trasferiti, distinti per:
                a) gli  oneri  di  gestione calcolati, per le diverse
          attivita' svolte dall'agenzia, sulla base di una efficiente
          conduzione  aziendale e dei vincoli di servizio imposti per
          esigenze di carattere generale;
                b) le spese di investimento necessarie per realizzare
          i miglioramenti programmati;
                c) la  quota  incentivante connessa al raggiungimento
          degli obiettivi della gestione e graduata in modo da tenere
          conto  del  miglioramento  dei  risultati complessivi e del
          recupero di gettito nella lotta all'evasione effettivamente
          conseguiti.
              5. Il Ministero e le agenzie fiscali possono promuovere
          la  costituzione  o  partecipare a societa' e consorzi che,
          secondo  le  disposizioni  del  codice  civile,  abbiano ad
          oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio
          delle  funzioni  pubbliche  ad essi attribuite; a tal fine,
          puo'  essere  ampliato  l'oggetto  sociale  della  societa'
          costituita  in  base  alle disposizioni dell'art. 10, comma
          12,  della  legge 8 maggio 1998, n. 146, fermo restando che
          il  Ministero e le agenzie fiscali detengono la maggioranza
          delle azioni ordinarie della predetta societa'.».
              -  Il testo dell'art. 60 del citato decreto legislativo
          n.  300/1999, a seguito delle modificazioni ed integrazioni
          apportate dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
              «Art.  60  (Controlli  sulle  agenzie fiscali). - 1. Le
          agenzie sono sottoposte all'alta vigilanza del Ministro, il
          quale   la  esercita  secondo  le  modalita'  previste  nel
          presente decreto legislativo.
              2.  Le  deliberazioni del comitato di gestione relative
          agli  statuti,  ai  regolamenti  e  agli  atti di carattere
          generale, individuati nella convenzione di cui all'art. 59,
          che   regolano   il   funzionamento   delle  agenzie,  sono
          trasmesse,  per l'approvazione, al Ministro dell'economia e
          delle   finanze.  L'approvazione  puo'  essere  negata  per
          ragioni  di  legittimita'  o di merito. Le deliberazioni si
          intendono  approvate  ove  nei  quarantacinque giorni dalla
          ricezione    delle   stesse   non   venga   emanato   alcun
          provvedimento  ovvero  non  vengano  chiesti  chiarimenti o
          documentazione  integrativa;  in  tale  ultima  ipotesi  il
          termine  per  l'approvazione  e'  interrotto sino a che non
          pervengono  gli  elementi richiesti. Per l'approvazione dei
          bilanci   e   dei  piani  pluriennali  di  investimento  si
          applicano  le disposizioni del decreto del Presidente della
          Repubblica  9 novembre  1998,  n.  439.  Per  l'Agenzia del
          demanio  le  disposizioni  di  cui ai primi tre periodi del
          presente   comma   si   applicano   con   riferimento  alle
          deliberazioni   del  comitato  di  gestione  relative  agli
          statuti, ai regolamenti ed ai bilanci.
              3.  Fermi  i  controlli sui risultati e quanto previsto
          dal  comma  2, gli altri atti di gestione delle agenzie non
          sono sottoposti a controllo ministeriale preventivo.».
              -  Il testo dell'art. 61 del citato decreto legislativo
          n.  300/1999,  a  seguito  dell'integrazione  apportata dal
          decreto qui pubblicato, e' il seguente:
              «Art.  61  (Principi generali). - 1. Le agenzie fiscali
          hanno personalita' giuridica di diritto pubblico. L'Agenzia
          del demanio e' ente pubblico economico.
              2.  In  conformita'  con  le  disposizioni del presente
          decreto  legislativo  e  dei rispettivi statuti, le agenzie
          fiscali,  hanno  autonomia  regolamentare,  amministrativa,
          patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.
              3.  Le  agenzie  fiscali  operano  nell'esercizio delle
          funzioni  pubbliche ad esse affidate in base ai principi di
          legalita',  imparzialita'  e  trasparenza,  con  criteri di
          efficienza,  economicita'  ed  efficacia  nel perseguimento
          delle rispettive missioni.».
              -  Il testo dell'art. 62 del citato decreto legislativo
          n.  300/1999,  a  seguito  delle integrazioni apportate dal
          decreto qui pubblicato, e' il seguente:
              «Art.  62  (Agenzia  delle  entrate).  - 1. All'agenzia
          delle entrate sono attribuite tutte le funzioni concernenti
          le  entrate tributarie erariali che non sono assegnate alla
          competenza di altre agenzie, amministrazioni dello Stato ad
          ordinamento  autonomo,  enti  od  organi, con il compito di
          perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi
          fiscali  sia  attraverso  l'assistenza ai contribuenti, sia
          attraverso   i   controlli   diretti   a   contrastare  gli
          inadempimenti e l'evasione fiscale.
              2.  L'Agenzia e' competente in particolare a svolgere i
          servizi  relativi  alla amministrazione, alla riscossione e
          al  contenzioso  dei  tributi  diretti  e  dell'imposta sul
          valore  aggiunto,  nonche'  di  tutte le imposte, diritti o
          entrate   erariali   o  locali,  entrate  anche  di  natura
          extratributaria,  gia' di competenza del Dipartimento delle
          entrate  del  Ministero  delle  finanze o affidati alla sua
          gestione  in  base  alla  legge  o  ad apposite convenzioni
          stipulate con gli enti impositori o con gli enti creditori.
              3.  In  fase  di  prima  applicazione il Ministro delle
          finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla
          competenza dell'Agenzia.».
              -  Il testo dell'art. 63 del citato decreto legislativo
          n.  300/1999,  a  seguito  delle integrazioni apportate dal
          decreto qui pubblicato, e' il seguente:
              «Art.  63  (Agenzia delle dogane). - 1. L'Agenzia delle
          dogane   e'   competente  a  svolgere  i  servizi  relativi
          all'amministrazione,  alla riscossione e al contenzioso dei
          diritti  doganali  e  della fiscalita' interna negli scambi
          internazionali,   delle   accise  sulla  produzione  e  sui
          consumi,  escluse quelle sui tabacchi lavorati, operando in
          stretto collegamento con gli organi dell'Unione europea nel
          quadro   dei  processi  di  armonizzazione  e  di  sviluppo
          dell'unificazione  europea.  All'Agenzia  spettano tutte le
          funzioni  attualmente  svolte dal Dipartimento delle dogane
          del  Ministero  delle finanze, incluse quelle esercitate in
          base  ai  trattati  dell'Unione  europea  o ad altri atti e
          convenzioni internazionali.
              2.  L'Agenzia  gestisce  con  criteri imprenditoriali i
          laboratori  doganali  di  analisi;  puo'  anche offrire sul
          mercato le relative prestazioni.
              3.  In  fase  di  prima  applicazione il Ministro delle
          finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla
          competenza dell'Agenzia.».
              -  Il testo dell'art. 64 del citato decreto legislativo
          n.  300/1999,  a  seguito delle modificazioni apportate dal
          decreto qui pubblicato, e' il seguente:
              «Art.  64  (Agenzia del territorio). - 1. L'Agenzia del
          territorio  e'  competente a svolgere i servizi relativi al
          catasto,  i  servizi  geotopocartografici e quelli relativi
          alle conservatorie dei registri immobiliari, con il compito
          di costituire l'anagrafe dei beni immobiliari esistenti sul
          territorio  nazionale  sviluppando,  anche  ai  fini  della
          semplificazione dei rapporti con gli utenti, l'integrazione
          fra  i  sistemi informativi attinenti alla funzione fiscale
          ed  alle  trascrizioni  ed iscrizioni in materia di diritti
          sugli  immobili.  L'Agenzia opera in stretta collaborazione
          con  gli enti locali per favorire lo sviluppo di un sistema
          integrato di conoscenze sul territorio.
              2.  L'Agenzia  costituisce  l'organismo  tecnico di cui
          all'art.  67 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
          e   puo'   gestire,  sulla  base  di  apposite  convenzioni
          stipulate  con  i  comuni  o  a  livello provinciale con le
          associazioni  degli  enti  locali,  i servizi relativi alla
          tenuta e all'aggiornamento del catasto.
              3.   L'Agenzia   gestisce  l'osservatorio  del  mercato
          immobiliare  ed  i  connessi  servizi  estimativi  che puo'
          offrire direttamente sul mercato.
              4.  Il  comitato  di  gestione  di  cui all'art. 67 del
          presente  decreto  legislativo  e' integrato, per l'Agenzia
          del  territorio,  da  due  membri  nominati su designazione
          della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
              -  Il testo dell'art. 65 del citato decreto legislativo
          n.  300/1999,  a  seguito  delle integrazioni apportate dal
          decreto qui pubblicato, e' il seguente:
              «Art.  65  (Agenzia  del demanio). - 1. All'Agenzia del
          demanio  e'  attribuita l'amministrazione dei beni immobili
          dello   Stato,   con   il   compito  di  razionalizzarne  e
          valorizzarne    l'impiego,   di   sviluppare   il   sistema
          informativo   sui   beni  del  demanio  e  del  patrimonio,
          utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini
          conoscitivi  ed  operativi,  criteri di mercato, di gestire
          con  criteri  imprenditoriali  i  programmi  di vendita, di
          provvista,  anche  mediante  l'acquisizione sul mercato, di
          utilizzo  e  di  manutenzione  ordinaria e straordinaria di
          tali   immobili.  All'Agenzia  e'  altresi'  attribuita  la
          gestione dei beni confiscati.
              2. L'Agenzia puo' stipulare convenzioni per le gestioni
          dei  beni  immobiliari  con  le  regioni gli enti locali ed
          altri  enti  pubblici.  Puo'  avvalersi,  a  supporto delle
          proprie  attivita'  estimative  e  sulla  base  di apposita
          convenzione, dei dati forniti dall'osservatorio del mercato
          immobiliare dell'Agenzia del territorio.
              2-bis  L'Agenzia  del  demanio  e' dotata di un proprio
          patrimonio,  costituito da un fondo di dotazione e dai beni
          mobili  ed  immobili  strumentali  alla  sua attivita'. Con
          decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze sono
          individuati   i   beni   che  costituiscono  il  patrimonio
          iniziale.».
              -  Il testo dell'art. 66 del citato decreto legislativo
          n.  300/1999, a seguito delle modificazioni ed integrazioni
          apportate dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
              «Art.  66  (Statuti).  -  1.  Le  agenzie  fiscali sono
          regolate  dal  presente  decreto  legislativo,  nonche' dai
          rispettivi  statuti,  deliberati  da  ciascun  comitato  di
          gestione  ed  approvati con le modalita' di cui all'art. 60
          dal  Ministro  delle  finanze.  L'Agenzia  del  demanio  e'
          regolata,  salvo  che  non  sia  diversamente  disposto dal
          presente  decreto  legislativo,  dal  codice civile e dalle
          altre leggi relative alle persone giuridiche private.
              2.  Gli statuti disciplinano le competenze degli organi
          di  direzione  dell'Agenzia,  istituendo  inoltre  apposite
          strutture  di controllo interno, e recano principi generali
          in   ordine   alla   organizzazione   ed  al  funzionamento
          dell'Agenzia,  prevedendo  forme  adeguate di consultazione
          con le organizzazioni sindacali.
              3.  L'articolazione  degli uffici, a livello centrale e
          periferico,  e'  stabilita  con disposizioni interne che si
          conformano   alle   esigenze   della  conduzione  aziendale
          favorendo il decentramento delle responsabilita' operative,
          la  semplificazione  dei  rapporti  con  i  cittadini  e il
          soddisfacimento  delle  necessita'  dei contribuenti meglio
          compatibile  con  i criteri di economicita' e di efficienza
          dei servizi.».
              -  Il testo dell'art. 67 del citato decreto legislativo
          n.  300/1999,  a  seguito delle modificazioni apportate dal
          decreto qui pubblicato, e' il seguente:
              «Art.  67  (Organi).  -  1.  Sono  organi delle agenzie
          fiscali:
                a) il   direttore  dell'Agenzia,  scelto  in  base  a
          criteri  di alta professionalita', di capacita' manageriale
          e  di  qualificata  esperienza  nell'esercizio  di funzioni
          attinenti al settore operativo dell'Agenzia;
                b) il  comitato  di  gestione,  composto da un numero
          massimo  di sei membri e dal direttore dell'Agenzia, che lo
          presiede;
                c) il collegio dei revisori dei conti.
              2.  Il direttore e' nominato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  previa  deliberazione  del Consiglio dei
          Ministri,  su  proposta del Ministro delle finanze, sentita
          la  Conferenza  unificata  Stato-regioni-autonomie  locali.
          L'incarico ha la durata massima di tre anni, e' rinnovabile
          ed   e'   incompatibile   con   altri  rapporti  di  lavoro
          subordinato  e  con qualsiasi altra attivita' professionale
          privata.
              3. Il comitato di gestione e' nominato per la durata di
          tre  anni  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri  su  proposta  del  Ministro dell'economia e delle
          finanze. Quattro componenti sono scelti tra i dirigenti dei
          principali  settori  dell'Agenzia  designati  dal direttore
          dell'Agenzia stessa; due componenti sono scelti tra esperti
          della  materia  anche  estranei  all'amministrazione. I sei
          componenti   del  comitato  di  gestione  dell'Agenzia  del
          demanio   sono  scelti  tra  esperti  della  materia  anche
          estranei all'amministrazione.
              4.  Il  collegio dei revisori dei conti e' composto dal
          presidente,   da  due  membri  effettivi  e  due  supplenti
          iscritti  al  registro dei revisori contabili, nominati con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze  di  concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica.  I  revisori durano in carica tre anni e possono
          essere  confermati una sola volta. Il collegio dei revisori
          dei  conti  esercita  le  funzioni di cui all'art. 2403 del
          codice civile, in quanto applicabile.
              5.  I  componenti  del comitato di gestione non possono
          svolgere  attivita' profesionale, ne' essere amministratori
          o   dipendenti  di  societa'  o  imprese,  nei  settori  di
          intervento dell'Agenzia.
              6.  I  compensi  dei componenti degli organi collegiali
          sono  stabiliti  con decreto del Ministro delle finanze, di
          concerto  con  il Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione economica e sono posti a carico del bilancio
          dell'Agenzia.».
              -  Il testo dell'art. 68 del citato decreto legislativo
          n.  300/1999,  a  seguito delle modificazioni apportate dal
          decreto qui pubblicato, e' il seguente:
              «Art.  68  (Funzioni).  -  1.  Il direttore rappresenta
          l'Agenzia  e  la dirige, emanando tutti i provvedimenti che
          non  siano  attribuiti,  in  base  alle  norme del presente
          decreto legislativo o dello statuto, ad altri organi.
              2.  Il  comitato  di gestione delibera, su proposta del
          presidente,  lo  statuto, i regolamenti e gli altri atti di
          carattere    generale   che   regolano   il   funzionamento
          dell'Agenzia,  i  bilanci  preventivi e consuntivi, i piani
          aziendali   e   le   spese   che   impegnano   il  bilancio
          dell'Agenzia,  anche  se  ripartite  in  piu' esercizi, per
          importi  superiori  al  limite  fissato  dallo  statuto. Il
          direttore   sottopone  alla  valutazione  del  comitato  di
          gestione  le  scelte  strategiche aziendali e le nomine dei
          dirigenti responsabili delle strutture di vertice a livello
          centrale e periferico.».
              -  Il testo dell'art. 69 del citato decreto legislativo
          n.  300/1999,  a  seguito delle modificazioni apportate dal
          decreto qui pubblicato, e' il seguente:
              «Art.  69 (Commissario straordinario). - 1. Nei casi di
          gravi    inosservanze    degli   obblighi   sanciti   nella
          convenzione,  di  risultati  particolarmente negativi della
          gestione,  di  manifesta  impossibilita'  di  funzionamento
          degli  organi  di  vertice  dell'Agenzia  o per altre gravi
          ragioni  di  interesse pubblico, con decreto del Presidente
          del  Consiglio  dei Ministri su proposta del Ministro delle
          finanze  puo' essere nominato un commissario straordinario,
          il  quale  assume  i  poteri, previsti dal presente decreto
          legislativo  e  dallo  statuto  di  ciascuna  agenzia,  del
          direttore  del  comitato  di  gestione  dell'Agenzia. Per i
          compensi  del  commissario  straordinario  si  applicano le
          disposizioni dell'art. 67, comma 6.
              2. La  nomina  e'  disposta per il periodo di un anno e
          puo'   essere   prorogata   per   non  oltre  sei  mesi.  A
          conclusione, dell'incarico del commissario sono nominati il
          direttore e il comitato di gestione subentranti.».
              - Il  testo dell'art. 70 del citato decreto legislativo
          n.  300/1999,  a  seguito delle modificazioni apportate dal
          decreto qui pubblicato, e' il seguente:
              «Art.  70  (Bilancio  e finanziamento). - 1. Le entrate
          delle agenzie fiscali sono costituite da:
                a) i  finanziamenti erogati in base alle disposizioni
          dell'art.  59 del presente decreto legislativo a carico del
          bilancio dello Stato;
                b) i  corrispettivi per i servizi prestati a soggetti
          pubblici  o privati, incluse le amministrazioni statali per
          le  prestazioni  che non rientrano nella convenzione di cui
          all'art. 59;
                c) altri proventi patrimoniali e di gestione.
              2. I  finanziamenti  di  cui  al  comma  1, lettera a),
          vengono determinati ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera
          d)   della  legge  5 agosto  1978,  n.  468,  e  successive
          modificazioni  ed integrazioni. I fondi vengono accreditati
          a   ciascuna  agenzia  su  apposita  contabilita'  speciale
          soggetta ai vincoli del sistema di tesoreria unica.
              3. Le  agenzie,  che  possono stipulare convenzioni con
          aziende   di  credito  per  la  gestione  del  servizio  di
          tesoreria,  non  hanno  facolta' di accendere mutui, ne' di
          adire ad alcuna forma di indebitamento, fatta eccezione per
          le anticipazioni di cassa previste nelle convenzioni per la
          gestione del servizio di tesoreria.
              4. In  sede  di prima attuazione i finanziamenti di cui
          alla  lettera  a)  del  comma 1 sono determinati sulla base
          delle  assegnazioni  di  bilancio  iscritte  nello stato di
          previsione    del   Ministero   delle   finanze   destinate
          all'espletamento   delle  funzioni  trasferite  a  ciascuna
          agenzia.
              5. Il  comitato  di gestione delibera il regolamento di
          contabilita',  che  e' sottoposto al Ministro delle finanze
          secondo  le  disposizioni  dell'art.  60. Il regolamento si
          conforma,  nel  rispetto  delle  disposizioni  generali  in
          materia   di   contabilita'  pubblica  e  anche  prevedendo
          apposite  note di raccordo della contabilita' aziendale, ai
          principi  desumibili  dagli  articoli 2423  e  seguenti del
          codice civile.
              6. Le  agenzie  fiscali non possono impegnare o erogare
          spese  eccedenti  le entrate. I piani di investimento e gli
          impegni  a  carattere  pluriennale  devono  conformarsi  al
          limite costituito dalle risorse finanziarie stabilite dalla
          legge  finanziaria  e  dalle  altre  entrate  proprie delle
          agenzie fiscali.».
              - Il   testo   e   dell'art.   71  del  citato  decreto
          legislativo  n.  300/1999,  a  seguito  delle modificazioni
          apportate dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
              «Art.  71  (Personale).  - 1. Il rapporto di lavoro del
          personale  dipendente delle agenzie fiscali e' disciplinato
          dalla  contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano
          il  rapporto  di lavoro privato, in conformita' delle norme
          del   decreto   legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive  modificazioni ed integrazioni, anche per quanto
          attiene alla definizione del comparto di contrattazione per
          le   agenzie   fiscali;   ciascuna   agenzia  definisce  la
          contrattazione integrativa aziendale di secondo livello.
              2. Al  fine  di  garantire  l'imparzialita'  e  il buon
          andamento  nell'esercizio della funzione pubblica assegnata
          alle  agenzie fiscali, con regolamento da emanare entro sei
          mesi   dall'entrata   in   vigore   del   presente  decreto
          legislativo,  ai  sensi  dell'art. 17, comma 2, della legge
          23 agosto  1988, n. 400, sono emanate disposizioni idonee a
          garantire   l'indipendenza   e   l'autonomia   tecnica  del
          personale.
              3. Il  regolamento di amministrazione e' deliberato, su
          proposta   del  direttore  dell'agenzia,  dal  comitato  di
          gestione  ed e' sottoposto al Ministro vigilante secondo le
          disposizioni dell'art. 60 del presente decreto legislativo.
          In   particolare   esso,  in  conformita'  con  i  principi
          contenuti nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
          successive modificazioni ed integrazioni:
                a) disciplina  l'organizzazione  e  il  funzionamento
          dell'agenzia;
                b) detta  le  norme  per  l'assunzione  del personale
          dell'agenzia,  per  l'aggiornamento  e  per  la  formazione
          professionale;
                c) fissa   le  dotazioni  organiche  complessive  del
          personale dipendente dall'agenzia;
                d) determina    le    regole   per   l'accesso   alla
          dirigenza.».
              - Il  testo dell'art. 73 del citato decreto legislativo
          n.  300/1999,  a  seguito  dell'integrazione  apportata dal
          decreto qui pubblico, e' il seguente:
              «Art.  73  (Gestione  e fasi del cambiamento). - 1. Con
          decreto  ministeriale  puo' essere costituita, alle dirette
          dipendenze   del   Ministro   delle   finanze,  un'apposita
          struttura   interdisciplinare   di  elevata  qualificazione
          scientifica  e professionale. La struttura collabora con il
          Ministro  al  fine di curare la transizione durante le fasi
          del cambiamento e fino al pieno funzionamento del regime di
          gestione  previsto  dal  presente decreto legislativo. Alle
          relative  spese  si  provvede con gli stanziamenti ordinari
          dello  stato  di previsione della spesa del Ministero delle
          finanze   e   dello   stato   di   previsione  della  spesa
          dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Quando
          vengono  trattate questioni riguardanti le materie trattate
          dalle agenzie fiscali, alle riunioni della struttura di cui
          al  presente  comma  partecipano,  senza oneri a carico del
          bilancio   dello   Stato,   i   direttori   delle   agenzie
          interessate.
              2. Il   Ministro  delle  finanze  provvede  con  propri
          decreti  a  definire  e  rendere  esecutive  le  fasi della
          trasformazione.
              3. Entro  il  termine di sei mesi dalla data di entrata
          in   vigore   del  presente  decreto  legislativo,  vengono
          nominati  il  direttore  e i comitati direttivi di ciascuna
          agenzia.  Con  propri  decreti  il  Ministro  delle finanze
          approva gli statuti provvisori e le disposizioni necessarie
          al primo funzionamento di ciascuna agenzia.
              4. Il  Ministro  delle  finanze  stabilisce  le  date a
          decorrere  dalle  quali  le  funzioni svolte dal Ministero,
          secondo  l'ordinamento  vigente,  vengono  esercitate dalle
          agenzie.  Da  tale  data  le  funzioni  cessano  di  essere
          esercitate dai Dipartimenti del Ministero.
              5. Il  Ministro  delle  finanze  dispone con decreto in
          ordine alle assegnazioni di beni e personale afferenti alle
          attivita' di ciascuna agenzia.
              6. I termini di cui al presente articolo possono essere
          modificati con decreto del Ministro delle finanze.
              7. Con  l'entrata  in  vigore  del  regolamento  di cui
          all'art.  58,  comma  3, sono abrogate tutte le norme sulla
          organizzazione    e    sulla    disciplina   degli   uffici
          dell'amministrazione   finanziaria   incompatibili  con  le
          disposizioni   del   presente  decreto  legislativo  e,  in
          particolare quelle del regio decreto-legge 8 dicembre 1927,
          n. 2258, e successive integrazioni e modifiche, del decreto
          legislativo   26 aprile   1990,   n.   105,   e  successive
          integrazioni  e  modifiche, della legge 29 ottobre 1991, n.
          358,   e   successive   integrazioni   e  modifiche,  degli
          articoli da  9  a  12 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e
          successive integrazioni e modifiche.».
              - Il  testo dell'art. 74 del citato decreto legislativo
          n.  300/1999,  a  seguito delle modificazioni apportate dal
          decreto qui pubblicato, e' il seguente:
              «Art. 74 (Disposizioni transitorie sul personale). - 1.
          A partire dalla data fissata con decreto del Ministro delle
          finanze,  tutto il personale del Ministero e' incluso in un
          ruolo  speciale  e  distaccato  presso  i  nuovi uffici del
          Ministero  o  presso  le  agenzie  fiscali secondo un piano
          diretto a consentire l'avvio delle attivita' in conformita'
          con  le  trasformazioni  attuate  con  il  presente decreto
          legislativo. Il piano si conforma, previa concertazione con
          le organizzazioni sindacali, a criteri di maggiore aderenza
          alle  funzioni  ed  alle attivita' svolte in precedenza dai
          singoli  dipendenti,  inclusi quelli appartenenti ad uffici
          soppressi.
              2. Il  trattamento giuridico ed economico definito o da
          definire  ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
          n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, continua
          ad  applicarsi  ai  dipendenti  di cui al comma 1 fino alla
          stipulazione  dei  nuovi  contratti  collettivi  di lavoro,
          fermi  altresi' gli istituti e le procedure che regolano le
          relazioni sindacali.
              3. Ciascun  dirigente  svolge il proprio incarico, fino
          alla  scadenza  del relativo termine e secondo le modalita'
          del  contratto individuale, presso il Ministero o l'agenzia
          a  cui  e'  provvisoriamente assegnato. Dopo l'approvazione
          del  contratto collettivo e contemporaneamente alla stipula
          del  successivo  contratto individuale direttamente con una
          agenzia  fiscale,  si  provvede all'inquadramento nel ruolo
          della   stessa   agenzia.   Ai  dirigenti  transitoriamente
          distaccati presso un'agenzia fiscale si applicano, nel caso
          di  mancata  stipulazione  di  un contratto individuale, le
          disposizioni dell'art. 19, comma 10 del decreto legislativo
          3 febbraio   1993,  n.  29,  e  successive  integrazioni  e
          modificazioni.
              4. Il   regolamento   emanato   ai  sensi  dell'art.  4
          disciplina   l'inquadramento   definitivo   dei   dirigenti
          provvisoriamente  distaccati  presso il Ministero a termini
          del  comma  3  del  presente  articolo e puo', a parita' di
          oneri  a  carico  del  bilancio dello Stato, trasformare le
          posizioni  economiche  regolate dalle disposizioni di leggi
          vigenti  per  il  Ministero  delle  finanze  in rapporti di
          lavoro  o  di  consulenza conformi alle funzioni attribuite
          dal presente decreto legislativo al Ministero.
              5. L'inquadramento  definitivo  del  restante personale
          nelle  dotazioni  organiche  del  Ministero e delle agenzie
          fiscali e' disciplinato dal regolamento di cui all'art. 58,
          comma  3  e dai regolamenti di cui all'art. 71, comma 2 del
          presente   decreto   legislativo,   ferma   in   ogni  caso
          l'applicazione    delle    disposizioni    previste   dalla
          legislazione  vigente e dai contratti collettivi a garanzia
          del personale dipendente dai Ministeri.».