DECRETO-LEGGE 15 aprile 2002, n. 63

Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 18-4-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 giugno 2002, n. 112 (in G.U. 15/06/2002, n.139).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020)
Testo in vigore dal: 1-3-2009
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9.
      Disposizioni in materia di privatizzazione, liquidazione
           e finanziamento di enti pubblici e di societa'
            interamente controllate dallo Stato, nonche'
                  di cartolarizzazione di immobili

  1.  Il  termine  previsto  dall'articolo  2,  comma  2, del decreto
legislativo   29  ottobre  1999,  n.  419,  per  la  privatizzazione,
trasformazione e fusione degli enti pubblici indicati nella tabella A
del  predetto  decreto legislativo, e' differito al 31 dicembre 2002,
fatta salva, comunque, la possibilita' di applicare anche ai predetti
enti  quanto  previsto dagli articoli 28 e 29 della legge 28 dicembre
2001, n. 448.
  1-bis.  Gli  enti  pubblici  di  cui alla legge 4 dicembre 1956, n.
1404, sono definitivamente soppressi. Conseguentemente:
    a)  i  loro  immobili  possono  essere  alienati con le modalita'
previste  al  capo  1  del  decreto-legge  25 settembre 2001, n. 351,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
I   relativi   decreti   dirigenziali  sono  adottati  dal  Ministero
dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato. I proventi delle vendite degli immobili ed ogni
altra  somma  derivata  e  derivante  dalla liquidazione sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato;
    b)  il  personale  finora  adibito alle procedure di liquidazione
previste   dalla   citata   legge  n.  1404  del  1956  e'  destinato
prioritariamente  ad  altre  attivita'  istituzionali  del  Ministero
dell'economia e delle finanze;
    c)   ferma   restando   la  titolarita',  in  capo  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  dei  rapporti  giuridici  attivi e
passivi,  la gestione della liquidazione nonche' del contenzioso puo'
essere   da   questo   affidata   ad  una  societa',  direttamente  o
indirettamente  controllata  dallo Stato, scelta in deroga alle norme
di  contabilita'  generale  dello  Stato.  La societa' puo' avvalersi
anche   dell'assistenza,  della  rappresentanza  e  della  difesa  in
giudizio  dell'Avvocatura dello Stato alle stesse condizioni e con le
stesse  modalita'  con  le  quali  se  ne  avvalgono,  ai sensi della
normativa  vigente,  le  Amministrazioni  dello  Stato.  E' altresi',
facolta'  della  societa'  di  procedere alla revoca dei mandati gia'
conferiti.   La  societa'  esercita  ogni  potere  finora  attribuito
all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del
Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello Stato. Sulla base di
criteri  di  efficacia  ed  economicita'  e  al  fine di eliminare il
contenzioso  pendente,  evitando  l'instaurazione  di nuove cause, la
societa' puo' compiere qualsiasi atto di diritto privato, ivi incluse
transazioni  relative  a rapporti concernenti differenti procedure di
liquidazione,  cessioni di aziende, cessioni di crediti in blocco pro
soluto  e rinunce a domande giudiziali. Sulle transazioni la societa'
puo'  chiedere il parere all'Avvocatura dello Stato. La societa' puo'
anche  rinunciare  a  crediti  al di fuori delle ipotesi previste dai
terzo  comma  dell'articolo 9 della citata legge n. 1404 del 1956. In
base ad una apposita convenzione, sono disciplinati i rapporti con il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e,  in  particolare,  il
compenso  spettante  alla societa', i profili contabili del rapporto,
nonche' le modalita' di rendicontazione e di controllo. ((8))
  1-ter.  Il  Ministero  dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della  Ragioneria  generale dello Stato, con provvedimento da emanare
entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione   del   presente   decreto,   individua  le  liquidazioni
gravemente  deficitarie  per  le  quali si fa luogo alla liquidazione
coatta amministrativa ovvero le liquidazioni per le quali e' comunque
opportuno  che  la  gestione  liquidatoria resti distinta. Per queste
liquidazioni   lo   Stato   risponde   delle  passivita'  nei  limiti
dell'attivo    della   singola   liquidazione.   Nelle   more   della
individuazione della societa' di cui alla lettera c) del comma 1-bis,
l'Ispettorato  generale  per la liquidazione degli enti disciolti del
Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  prosegue  le
procedure  di  liquidazione con i poteri previsti dal terzo, quarto e
quinto periodo della medesima lettera c) del comma 1-bis.
  1-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo  2001,  n. 165, sono approvate le nuove dotazioni organiche del
personale del Ministero dell'economia e delle finanze.
  1-quinquies. Nella citata legge n. 1404 del 1956 sono abrogati:
    a) il secondo comma dell'articolo 14;
    b) l'articolo 15.
  1-sexies.  Agli  oneri  derivanti  dal comma 1-bis, lettera c), del
presente articolo, determinati nella misura massima di 1,5 milioni di
euro   annui   a  decorrere  dall'anno  2002,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
medesimo.
  2.  Al  pagamento  dei  creditori  dell'EFIM in liquidazione coatta
amministrativa e delle societa' in liquidazione coatta amministrativa
interamente   possedute,  direttamente  o  indirettamente,  dall'EFIM
continua ad applicarsi la garanzia dello Stato prevista dall'articolo
5  del  decreto-legge  19  dicembre  1992,  n.  487,  convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  17  febbraio  1993, n. 33, e successive
modificazioni.
  3.   Al   fine  di  favorire  il  processo  di  ricapitalizzazione,
funzionale  al  raggiungimento  degli  obiettivi  previsti  nel piano
biennale  2002-2003,  il  Ministero  dell'economia e delle finanze e'
autorizzato  a  sottoscrivere  nell'anno  2002 un aumento di capitale
della societa' Alitalia S.p.a. nella misura massima di 893,29 milioni
di euro, in aggiunta a quanto gia' previsto dall'articolo 1, comma 4,
della legge 18 giugno 1998, n. 194.
  4.  All'onere  derivante  dal  comma 3 si provvede per l'anno 2002,
quanto  a  250  milioni  di  euro  mediante  corrispondente riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa  recata  dall'articolo  50,  comma  1,
lettera  c),  della  legge  23  dicembre  1998,  n. 448; quanto a 550
milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di  spesa di cui all'articoli 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e
quanto  a  93,290  milioni  di euro mediante corrispondente riduzione
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
2002-2004,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di conto
capitale  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando per 40,822
milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e per
52,468   milioni  di  euro  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'ambiente   e   della   tutela   del   territorio.   Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  4-bis.  All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al comma 5, dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente:
"La  vendita  si  considera frazionata esclusivamente nel caso in cui
ciascuna  unita'  immobiliare  sia offerta in vendita singolarmente a
condizioni specificatamente riferite a tale unita'.";
    b) dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
"7-bis.  Ai  conduttori  delle  unita'  immobiliari ad uso diverso da
quello  residenziale,  nell'ipotesi  di  vendita in blocco, spetta il
diritto  di  opzione  all'acquisto  a  mezzo di mandato collettivo, a
condizione  che questo sia conferito dai conduttori che rappresentino
il  100  per  cento  delle unita' facenti parte del blocco oggetto di
vendita.  Il  prezzo di acquisto e' quello risultante all'esito della
procedura  competitiva.  Le  modalita'  ed i termini di esercizio del
diritto  di opzione stabilito dal presente comma sono determinati con
i decreti di cui al comma 1.".
  5.  All'articolo  6  del  decreto-legge  25 settembre 2001, n. 351,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:
"3-bis.  Alle  cessioni  ed  ai conferimenti ai fondi di investimento
immobiliare  istituiti  ai  sensi  degli  articoli 37 del testo unico
delle  disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui
al  decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e 14-bis della legge
25  gennaio 1994, n. 86, si applica l'articolo 37-bis del decreto del
Presidente   della   Repubblica   29   settembre  1973,  n.  600.  Ai
conferimenti  di  beni  ai  medesimi  fondi non si applicano, in ogni
caso,  le  disposizioni  del  decreto  legislativo 8 ottobre 1997, n.
358".
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AGGIORNAMENTO (8)
  Il  D.L.  30  dicembre  2008,  n. 207, convertito con modificazioni
dalla  L.  27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 41, comma
12)   che   "Le   attivita'  conseguenti  alla  disposizione  di  cui
all'articolo   9,  comma  1-bis,  lettera  c),  ultimo  periodo,  del
decreto-legge  15  aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, proseguono fino al 30 giugno 2009
e  fino  a  tale  data  restano  efficaci  gli  atti convenzionali di
applicazione della predetta disposizione".