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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1998, n. 439

Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di approvazione e di rilascio di pareri, da parte dei Ministeri vigilanti, in ordine alle delibere adottate dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici in materia di approvazione dei bilanci e di programmazione dell'impiego di fondi disponibili, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE: 19/2/1999
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Testo in vigore dal:  19-2-1999

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni;
Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;
Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 1998;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 agosto 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina modalità e termini di approvazione, da parte dei Ministeri vigilanti, delle delibere di approvazione dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi di cui all'articolo 2, nonché delle delibere di approvazione dei piani d'impiego di cui all'articolo 3.
2. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le modalità e i termini di approvazione delle delibere di cui al comma 1, previsti da disposizioni anche di legge, si intendono sostituiti da quelli stabiliti nel presente regolamento.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; si riporta il testo del comma 8 dell'art. 20:
"8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altre l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'articolo 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia".
- Il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, reca: "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali".
- La legge 30 aprile 1969, n. 153 reca: "Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale".
- La legge 20 marzo 1975, n. 70, reca: "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente"; si riporta il testo dell'art. 29:
"Art. 29 (Controllo sulle delibere degli enti). - Le delibere con cui gli enti adottano o modificano il regolamento organico, definiscono o modificano la consistenza organica di ciascuna qualifica, il numero dei dirigenti degli uffici e degli addetti agli uffici stessi, sono rimesse a mezzo di raccomandata per l'approvazione al Ministero cui compete la vigilanza sull'ente e al Ministero del tesoro. Alla stessa approvazione sono soggette le delibere con le quali si provvede ad aumentare o modificare gli stanziamenti relativi a spese generali e di personale in conformità degli accordi sindacali approvati dal Governo.
Per le delibere di cui al primo comma dell'art. 25 è richiesta, per la parte riguardante l'ordinamento dei servizi anche il concerto del Presidente del Consiglio dei Ministri. A tal fine le suddette delibere sono rimesse, ai sensi del comma precedente, anche al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Entro novanta giorni dalla data in cui la deliberazione risulta pervenuta, il Ministro cui compete la vigilanza, di concerto con il Ministro per il tesoro, l'approva o la restituisce all'ente con motivati rilievi per il riesame da parte dell'organo deliberante. Per i rilievi riguardanti vizi di legittimità devono essere espressamente indicate le norme che si ritengono violate anche con riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
I rilievi sono comunicati, per conoscenza, anche al presidente dell'organo interno di controllo dell'ente.
Trascorso il termine di novanta giorni la delibera non restituita diventa esecutiva.
Le delibere diventano comunque esecutive, qualora. nonostante i rilievi, siano motivatamente confermate con nuova deliberazione degli organi amministrativi dell'ente, semprechè i rilievi mossi non attengano a vizi di legittimità e alla consistenza degli organici.
Nel caso di ripetute e gravi inosservanze da parte dell'ente delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Ministero vigilante può procedere allo scioglimento del consiglio di amministrazione dell'ente stesso, se direttamente competente, o, in caso diverso, proporne lo scioglimento".
- La legge 23 dicembre 1978, n. 833, reca: "Istituzione del Servizio sanitario nazionale".
- La legge 11 marzo 1988, n. 67, reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)".
- La legge 9 marzo 1989, n. 88, reca: "Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43, reca: "Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 2 agosto 1989 concernente il personale del comparto degli enti pubblici non economici"; si riporta il testo del comma 14 dell'art. 14:
"14. L'accesso ai livelli differenziati di professionalità avviene per concorso per titoli cui possono partecipare gli appartenenti di ciascuna professionalità della decima qualifica funzionale con almeno sei anni di effettivo servizio nel livello iniziale e dieci nel primo livello differenziato; per il personale in servizio al 1 luglio 1988, rispettivamente, sei e sedici anni nella qualifica".
-Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n,29, reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- La legge 24 dicembre 1993, n. 537, reca: "Interventi correttivi di finanza pubblica"; si riporta il testo dell'art. 3:
"Art. 3 (Pubblico impiego). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 1993, n. 295, nel corso del 1994 non possono essere assunti più di 320 magistrati con decorrenza non anteriore al 1 giugno 1994, nel corso del 1995 non più di 310 magistrati con decorrenza non anteriore al 1 febbraio 1995 e non più di altri 310 con decorrenza non anteriore al 1 dicembre dello stesso anno.
2. Salve le disposizioni del decreto-legge 28 maggio 1993, n. 163, convertito con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1993, n. 254, concernente l'aumento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, le assunzioni dei vincitori dei concorsi relativi a posti del personale amministrativo non ancora banditi alla data del 31 agosto 1993 non possono superare le 1.000 unità nell'anno 1994. Per le restanti unità le assunzioni non possono superare la quota del 40 per cento dei posti vacanti nell'anno 1995 e la quota del 60 per cento degli stessi nell'anno 1996.
3. Le assunzioni relative all'anno 1994 di cui al comma 2, nonché quelle relative ai concorsi già banditi alla data del 31 agosto 1993, sono effettuate fino al 50 per cento con decorrenza non anteriore al 1 marzo 1994, e per la restante quota con decorrenza non anteriore al 1 settembre 1994.
4. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 3, i capitoli 1497, 1995 e 1998 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia sono ridotti complessivamente di lire 48 miliardi nel 1994.
5. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, provvedono entro il 31 dicembre 1994 e, successivamente, con cadenza biennale, alla verifica dei carichi di lavoro, che deve essere effettuata con specifico riferimento alla quantità totale di atti o di operazioni, prodotti nella media degli ultimi tre anni, ai tempi standard di esecuzione delle attività e, ove rilevi, al grado di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda espressa o potenziale. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro trenta giorni dall'invio della documentazione richiesta, verifica la congruità delle metodologie utilizzate per determinare i carichi di lavoro.
6. Le dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 sono provvisoriamente rideterminate in misura pari ai posti coperti al 31 agosto 1993, nonché ai posti per i quali, alla stessa data, risulti in corso di espletamento un concorso o pubblicato o autorizzato un bando di concorso, negli inquadramenti giuridici ed economici in atto, oppure siano avviate le procedure di selezione tramite le liste di collocamento ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, e dei commi 4-ter e 4-sexies dell'art. 4 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
6-bis. I provvedimenti deliberativi riguardanti il trattamento del personale degli enti locali che, adottati prima del 31 agosto 1993, abbiano previsto profili professionali od operato inquadramenti in molo difforme dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, e successive modificazioni e integrazioni, sono validi ed efficaci. La disposizione del presente comma si applica agli enti locali ancorché dissestati i cui organici, per effetto dei provvedimenti di cui sopra, non superano i rapporti dipendentipopolazione previsti dal comma 14 del presente articolo, così come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515.
7. Restano comunque salve, nell'ambito del limite complessivo del 10 per cento previsto dal comma 8, le piante organiche previste dalla legge 3 gennaio 1991, n. 3, e dalla legge 15 ottobre 1986, n. 664, concernenti l'Avvocatura dello Stato, nonché dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, istitutiva del Dipartimento per i servizi tecnologici nazionali.
8. Fino al 31 dicembre 1996 le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 possono provvedere, previa verifica i carichi di lavoro, alla copertura dei posti resi disponibili per cessazioni, mediante ricorso a procedure di mobilità, nella misura del 5 per cento degli stessi.
Possono, altresì, provvedere a nuove assunzioni entro il limite di un ulteriore 10 per cento delle cessazioni, ove sia accertato il relativo fabbisogno. Continuano ad applicarsi, per il triennio 1994-1996, le disposizioni dell'art. 9, comma 4, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
9. Ferme restando le dotazioni organiche delle amministrazioni per le quali ha provveduto il decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, le assunzioni dei vincitori dei concorsi non ancora banditi alla data del 31 agosto 1993 sono effettuate nei contingenti indicati nel predetto decretolegge, integrati, per quanto riguarda la copertura dei posti disponibili nei ruoli delle stesse amministrazioni non soggetti ai contingentamenti previsti dal medesimo decretolegge, da aliquote determinate annualmente d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, tenuto conto delle complessive esigenze funzionali delle amministrazioni.
10. Per i ruoli operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatti salvi i concorsi interni ai sensi dell'art. 14, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, per la copertura delle vacanze al 31 dicembre 1992. Sono altresì prorogate sino al 31 agosto 1994 le graduatorie degli idonei in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge.
11. In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8 gli enti locali con popolazione non superiore ai 15.000 abitanti, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, non sono tenuti alla rilevazione dei carichi di lavoro. Per gli enti locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, che si trovino nelle stesse condizioni, la rilevazione dei carichi di lavoro constituisce presupposto indispensabile per la rideterminazione delle dotazioni organiche. La metodologia adottata è approvata con deliberazione della giunta che ne attesta, nel medesimo atto, la congruità. Non sono, altresì, tenute alla rilevazione dei carichi di lavoro le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
12. Le disposizioni di cui all'art. 132 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si applicano anche al personale degli enti locali di cui al comma 11.
13. Le procedure indicate dall'art. 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si applicano al personale di cui all'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni, a richiesta dell'ente presso cui lo stesso presta servizio. A tal fine detto personale è equiparato a quello di cui al predetto art. 35, comma 2, lettera a).
14. Gli enti locali che nel triennio 1994-1996 dovessero deliberare lo stato di dissesto di cui all'art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, dichiareranno eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai seguenti rapporti medi, dipendentipopolazione, fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilità di bilancio:
Comuni

=====================================================================
Fascia demografica | Rapporto medio
| dipendenti popolazione
_________________________________________|___________________________

fino a 999 abitanti 1/95
da 1.000 a 2.999 abitanti 1/100
da 3.000 a 9.999 abitanti 1/105
da 10.000 a 59.999 abitanti 1/95
da 60.000 a 249.999 abitanti 1/80
oltre 249.999 abitanti 1/60
Province

=====================================================================
Fascia demografica | Rapporto medio
| dipendenti popolazione
_________________________________________|___________________________

fino a 299.999 abitanti 1/520
da 300.000 a 499.999 abitanti 1/650
da 500.000 a 999.999 abitanti 1/830
da 1.000.000 a 2.000.000 abitanti 1/770
oltre 2.000.000 abitanti 1/1000
A detto personale si applicano le disposizioni di cui ai commi da 47 a 52.
15. Sono escluse dalle limitazioni di cui al comma 14 le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) non ancora privatizzate che svolgano attività di assistenza a favore di anziani e disabili.
Tale deroga, ai sensi dell'art. 31, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non opera qualora tali enti non abbiano provveduto agli adempimenti di cui al medesimo art. 31, comma 1.
16. In deroga a quanto stabilito dai commi 6 e 8 del presente articolo, alla scuola si applica l'art. 4, all'amministrazione della giustizia si applicano le disposizioni dei commi da 1 a 4 del presente articolo, all'università e agli enti di ricerca si applica l'art.
5. In deroga a quanto stabilito dal comma 8 del presente articolo, alla sanità si applica l'art. 8, commi da 1 a 8.
17. È fatta salva l'applicazione dell'art. 4-bis del decreto legislativo 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché quella dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
18. Trascorsi sessanta giorni dall'esperimento delle procedure di mobilità, è consentita l'assunzione di personale per la copertura di posti relativi a profili professionali la cui dotazione non superi l'unità.
19. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 8 si applicano, ferma rimanendo la spesa complessiva, alla somma degli organici e dei ruoli dell'intera amministrazione o servizio considerati, indipendentemente dalla qualifica o dalla funzione nella quale si verifica la cessazione dal servizio.
20. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 del presente articolo assumono personale mediante concorsi pubblici aperti a tutti, fatte salve le ipotesi disciplinate dall'art. 36, comma 1, lettere b) e c), e dall'art. 42 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
21. Le commissioni di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie di concorso. Non possono farne parte componenti degli organi di governo ed elettivi, degli organismi sindacali e di rappresentanza dei dipendenti. Le prove di esame devono consentire una adeguata verifica delle capacità e delle attitudini.
22. La graduatoria concorsuale viene approvata dall'autorità competente. Tale graduatoria rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito, e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso con esclusione delle procedure di concorso relative al personale del comparto scuola. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami del personale docente, approvate in data successiva al 31 agosto 1992, conservano validità anche per gli anni scolastici successivi al 1994-1995 ai fini del conferimento di nomine in ruolo in un numero corrispondente a quello delle cattedre e dei posti che risultavano accantonati a tal fine al 1 settembre 1992 e che, per effetto della riduzione degli organici, nonché per l'applicazione dell'art. 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, non sono stati conferiti per le nomine nell'anno scolastico 1993-1994 e non potranno essere conferiti per le nomine nell'anno scolastico 1994-1995.
23. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 5 di assumere personale a tempo determinato e di stabilire rapporti di lavoro autonomo per prestazioni superiori a tre mesi.
24. La disposizione di cui al comma 23 del presente articolo non si applica al personale della scuola e alle istituzioni universitarie, al personale militare e a quello dell'amministrazione giudiziaria, delle forze di polizia e delle agenzie per l'impiego di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56; non si applica inoltre al personale civile necessario per la formazione del personale militare, per gli accertamenti sanitari della leva e per le strutture sanitarie militari ed al personale a contratto assunto ai sensi della normativa vigente presso gli uffici diplomaticoconsolari e presso le istituzioni culturali e scolastiche all'estero.
25. Per effetto della disposizione di cui al comma 24 le autorizzazioni di spesa di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, così come modificata e integrata dalla legge 2 maggio 1990, n. 104, sono ridotte per l'anno 1994 di lire 14.700 milioni.
26. In relazione alle proprie esigenze funzionali le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 possono rideterminare, con provvedimento da publicare nella Gazzetta Ufficale della Repubblica italiana, la ripartizione territoriale dei posti messi a concorso, ove non risulti già intervenuta l'assegnazione di sede.
27. Non possono essere stabiliti più di due rapporti di lavoro autonomo per prestazioni inferiori a tre mesi con la medesima persona, nell'arco di un anno.
28. Le assunzioni effettuate in violazione di quanto stabilito nei commi da 5 a 27 determinano responsabilità personali, patrimoniali e disciplinari a carico di chi le ha disposte e sono nulle di pieno diritto.
29. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunicano al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro l'elenco nominativo dei propri dipendenti collocati fuori ruolo, comandati o distaccati, nonché dei dipendenti di altre amministrazioni utilizzati in posizione di comando o distacco, indicando la data del relativo provvedimento, la sede e l'ufficio al quale il dipendente è assegnato, i motivi del provvedimento, nonché la permanenza di tali motivi.
30. Il Dipartimento della funzione pubblica, di intesa con il Ministero del tesoro e con i Ministeri interessati. esamina i motivi dei provvedimenti che comportano la sospensione delle prestazioni presso l'amministrazione di appartenenza. Se sono cessate le ragioni di interesse pubblico per le quali i provvedimenti furono adottati, i provvedimenti sono revocati dal Ministro interessato, su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro.
31. Le aspettative ed i permessi sindacali retribuiti previsti dagli accordi sindacali di comparto per il pubblico impiego, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni, sono complessivamente ridotti del 50 per cento. È vietato il cumulo di permessi sindacali giornalieri e/o orari.
32. In tutti i comparti del pubblico impiego si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300. Durante i periodi di aspettativa sindacale i dipendenti pubblici iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria conservano il diritto alle prestazioni previdenziali a carico dei competenti enti preposti all'erogazione delle stesse.
33. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui all'art. 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300, deve essere certificata al capo del personale dell'amministrazione di appartenenza da parte della struttura sindacale presso la quale è stato utilizzato il permesso.
34. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro cento giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dà attuazione a quanto previsto dall'art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
35. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale in materia, che provvedono alle finalità della presentelegge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
36. Continuano ad applicarsi, nel triennio 1994-1996, le disposizioni dell'art. 7, commi 5 e 6, del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
37. (Abrogato).
38. I tre giorni di permesso mensili di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non sono computati al fine del raggiungimento del limite fissato dal terzo comma dell'art. 37 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dal comma 37 del presente articolo.
39. (Abrogato).
40. Le disposizioni di cui al comma 39 non si applicano nei casi di congedo straordinario previsti dall'art. 37, secondo comma, del testo unico a provato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché ai lavoratori per i quali è previsto il diritto all'esenzione dalla spesa sanitaria, appartenenti ad una delle categorie elencate all'art. 6 del decreto del Ministro della sanità 1 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, o affetti da una delle forme morbose comprese negli articoli 1, 2 e 3 dello stesso decreto e individuate con decreto del Ministro della sanità nel caso in cui tali forme morbose richiedano cure ospedaliere o ambulatoriali ricorrenti.
40-bis. Il dipendente che non abbia fruito dell'intero periodo di congedo staordinario può essere collocato in aspettativa, ai sensi dell'art. 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e di altre analoghe disposizioni. soltanto per assenze continuative di durata superiore a sette giorni lavorativi.
41. Le disposizioni di cui ai commi 37, 38 e 39 si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni ancorché i rispettivi ordinamenti non facciano rinvio al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni
42. Salvo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 37 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono abrogate tutte le disposizioni, anche speciali, che prevedono la possibilità per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di essere collocati in congedo straordinario oppure in aspettativa per infermità per attendere alle cure termali, elioterapiche, climatiche e psammoterapiche.
43. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare la disciplina delle indennità di servizio e degli assegni di sede, comunque denominati, spettanti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero.
44. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 43 il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi per quanto concerne il personale dipendente dal Ministero degli affari esteri:
a) contenimento complessivo della spesa;
b) attribuzione delle indennità e degli assegni, che mantengono la loro natura non retributiva, sulla base degli oneri connessi al servizio all'estero;
c) individuazione dei criteri per la determinazione del trattamento economico complessivo che, per le componenti di cui alla lettera b), deve essere commisurato alle necessità di rappresentanza derivanti dalle funzioni esercitate, con speciale riguardo alle esigenze delle singole sedi, ai carichi di famiglia, al costo della vita con particolare riferimento a quello degli alloggi e del personale domestico e dei servizi, agli oneri di varia natura derivanti da condizioni ambientali o di disagio, tenuto conto altresì dei meccanismi e dei livelli che regolano la stessa materia nei Paesi della Comunità europea e negli altri Paesi maggiormente industrializzati; previsione, per il trattamento metropolitano del personale istituzionalmente chiamato a svolgere periodico servizio presso gli uffici all'estero, di specifiche indennità collegate alle effettive esigenze del servizio;
d) previsione di aggiornate e puntuali procedure di controllo e verifica sull'effettuazione delle spese di rappresentanza.
45. Ad analoghi principi e criteri, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti, saranno informati gli altri decreti legislativi intesi a regolare la materia per le categorie di dipendenti non disciplinate dal comma 44.
46. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 43, 44 e 45. sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia.
47 Il Dipartimento della funzione pubblica, acquisito il parere delle rappresentanze sindacali anche in base alle comunicazioni da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici di cui all'art. 1. comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dichiara l'eccedenza dei dipendenti pubblici, in conseguenza dell'attuazione delle operazioni di riordino e di fusione delle amministrazioni e degli enti pubblici; delle operazioni di trasformazione in società di diritto privato delle amministrazioni e aziende autonome e degli enti pubblici economici; della determinazione dei carichi di lavoro, con le modalità stabilite nel comma 5 del presente articolo.
48. I dipendenti pubblici che risultano eccedenti sulla base di criteri di scelta concordati con le organizzazioni sindacali sono collocati in disponibilità. Ad essi è corrisposta, per la durata della disponibilità un'indennità parti all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi emolumento, comunque denominato, ancorché connesso a servizi e funzioni di carattere speciale. L'indennità non può comunque essere di ammontare superiore a L. 1.500.000 lorde mensili, fatta salva la corresponsione, ove dovuta, dell'assegno per il nucleo familiare. Il periodo di disponibilità è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza senza oneri a carico del personale, e non può superare la durata di ventiquattro mesi prorogabili per una sola volta e con un trattamento inferiore del 20 per cento rispetto a quello del precedente biennio sulla base di criteri generali ed obiettivi fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per ulteriori dodici mesi. Tale proroga non può essere applicata a dipendenti pubblici che abbiano rifiutato la proposta di trasferimento nel corso del periodo di collocamento in disponibilità.
49. Sono escluse dalla collocazione in disponibilità le categorie protette assunte in base alle vigenti norme.
50. Per il collocamento in disponibilità, il Governo, con il regolamento di cui al comma 52, determina criteri di priorità. Questi assicurano che la percentuale degli appartenenti a un sesso non possa essere superiore alla percentuale del personale dello stesso sesso presente nel profilo professionale dell'ufficio interessato. Si applica la legge 10 aprile 1991, n. 125.
51. Il dipendente collocato in disponibilità può essere trasferito ad un posto vacante presso un'altra amministrazione secondo le ordinarie procedure di mobilità volontaria o d'ufficio. Il collocamento in disponibilità cessa dalla data di effettiva presa di servizio presso altra amministrazione. Nel caso di mancata accettazione del trasferimento da parte del dipendente ovvero quando non vi siano posti vacanti, l'amministrazione di provenienza dispone la cessazione del rapporto di servizio a decorrere dal termine del periodo di disponibilità. Al dipendente collocato a riposo non si applicano i limiti di età per l'accesso ai pubblici concorsi.
52. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la funzione pubblica, con proprio decreto da adottarsi di concerto con il Ministro del tesoro, definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 47 a 51 del presente articolo, anche in relazione con la disciplina di cui agli articoli 72, 73 e 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
53. L'art. 4, sesto comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, si interpreta nel senso che l'incremento di stipendio conseguente alla progressione economica relativa al servizio prestato nella qualifica di appartenenza al 30 giugno 1983, si calcola sulla base degli stipendi iniziali tabellari come previsto dall'art. 3, primo comma, della medesima legge 6 agosto 1984, n. 425.
54. All'art. 6, primo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, sono soppresse le parole "sull'equo indennizzo".
55. L'art. 7 della legge 6 agosto 1984, n. 425, si interpreta nel senso che l'incremento relativo all'anno 1985 non si considera ai fini della determinazione dello stipendio spettante al 1 gennaio 1986 e al 1 gennaio 1987, ferma restando la sua corresponsione in aggiunta allo stipendio rideterminato ai sensi dell'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, per ciascuno degli anni 1986 e 1987. Gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi da quella stabilita dal presente comma, sono conservati ad personam e riassorbiti con la normale progressione di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza.
56. Per i consiglieri di Stato e della Corte dei conti di nomina governativa, la determinazione del trattamento economico è effettuata valutando esclusivamente il periodo di servizio da dirigente generale dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, o l'anzianità convenzionale di cinque anni prevista dal quarto comma del medesimo articolo. Tale servizio e tale anzianità convenzionale non sono utili per il conseguimento del trattamento economico di cui all'art. 4, decimo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, e all'art. 21 della legge 27 aprile 1982, n. 186. A tale ultimo fine non è altresì consentita, nei confronti di tutto il personale, la valutazione delle maggiori anzianità convenzionali riconosciute ai sensi dell'art. 43 del regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e successive modificazioni, e dell'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336.
57. Nei casi di passaggio di carriera di cui all'art. 202 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed alle altre analoghe disposizioni, al personale con stipendio o retribuzione pensionabile superiore a quello spettante nella nuova posizione è attribuito un assegno personale pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra lo stipendio o retribuzione pensionabile in godimento all'atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione.
58. L'assegno personale di cui al comma 57 non è cumulabile con indennità fisse e continuative, anche se non pensionabili, spettanti nella nuova posizione, salvo che per la parte eventualmente eccedente.
59. L'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, è abrogato.
60. Le disposizioni di cui all'art. 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e alle leggi 22 giugno 1988, n. 221, e 15 febbraio 1989, n. 51, si interpretano nel senso che si applicano al personale in esse espressamente previsto purché in servizio presso le amministrazioni contemplate dalle norme stesse.
61. L'art. 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221, si interpreta nel senso che il riferimento all'indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n 27, è da considerare relativo alle misure vigenti alla data del 1 gennaio 1988, espressamente richiamata dalla disposizione stessa.
62. Ai magistrati collocati fuori ruolo e ai magistrati ai quali comunque vengono corrisposti compensi o indennità di qualsiasi genere per l'espletamento di attività non istituzionali non compete l'indennità di cui al comma 61, salvo il diritto di opzione.
63. I pubblici dipendenti in posizione di comando, di fuori ruolo o in altre analoghe posizioni non possono cumulare indennità, compensi o emolumenti, comunque denominati, anche se pensionabili, corrisposti dall'amministrazione di appartenenza con altri analoghi trattamenti economici accessori previsti da specifiche disposizioni di legge a favore del personale dell'amministrazione presso la quale i predetti pubblici dipendenti prestano servizio.
64. L'art. 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, si interpreta nel senso che esso si applica anche ai provvedimenti giudiziali passati in giudicato in data successiva a quella di entrata in vigore della stessa legge 6 agosto 1984, n. 425, e nei confronti di tutto il personale interessato ancorché collocato a riposo in data anteriore al 1 luglio 1983. Il riassorbimento degli importi erogati o da erogare ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, è effettuato, se necessario, anche sui miglioramenti dovuti a qualsiasi titolo sul trattamento di quiescenza.
65. Il Governo emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare ferme di tre o cinque anni ed incentivare il reclutamento di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, riservando ai volontari congedati senza demerito l'accesso alle carriere iniziali. Nella Difesa, nei Corpi armati e nel Corpo militare della Croce rossa, nell'Arma dei carabinieri, nella Guardia di finanza e nel Corpo forestale dello Stato, l'accesso alle carriere iniziali è assicurato in misura non superiore al 60 per cento dei posti disponibili.
Nella Polizia di Stato e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco la predetta misura è ridotta al 35 per cento.
La riserva di cui all'art. 19 della predetta legge n. 958 del 1986 è elevata per tutte le categorie al 20 per cento. I regolamenti attuativi sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
66. Le disposizioni in materia di rapporti di lavoro dipendente ed autonomo contenute nella presente legge costituiscono norme di indirizzo per le regioni, che provvedono in materia nell'ambito della propria autonomia e nei limiti della propria capacità di spesa".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (per il titolo vedi nelle note alle premesse):
"4. I regolamenti entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge regolatrici dei procedimenti".