stai visualizzando l'atto

LEGGE 3 gennaio 1991, n. 3

Misure urgenti relative all'Avvocatura dello Stato.

note: Entrata in vigore della legge: 8/01/1991
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  8-1-1991
La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Le dotazioni organiche degli avvocati dello Stato e dei procuratori dello Stato sono aumentate rispettivamente di quaranta e di venti unità. La tabella A di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 103, è conseguentemente sostituita da quella allegata alla presente legge.
2. Con decorrenza economica, per tutti gli avvocati dello Stato in servizio, dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, nel quarto comma dell'articolo 3 della legge 3 aprile 1979, n. 103, la parola "sette" è sostituita dalla parola "cinque" e le anzianità previste dal comma terzo, nonché dal comma quarto, come modificato dalla presente legge, del medesimo articolo 3 sono, nella prima attuazione del presente comma e comunque per un periodo non superiore a due anni, ridotte alla metà.
3. Per la copertura degli oneri derivanti dalla istituzione di nuove sedi distrettuali e per il potenziamento degli uffici dell'Avvocatura dello Stato, in aggiunta alle normali dotazioni di bilancio, è autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di lire due miliardi.
4. La costituzione di parte civile dello Stato nei procedimenti penali deve essere autorizzata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge qui modificata, della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3 della legge n. 103/1979 (Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 3. - Nella qualifica di avvocato dello Stato sono istituite quattro classi di stipendio.
La prima classe è attribuita con la nomina ad avvocato dello Stato.
La seconda classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e previo giudizio favorevole, agli avvocati dello Stato che abbiano una anzianità di tre anni nella prima classe.
La terza classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e previo giudizio favorevole, agli avvocati dello Stato che abbiano una anzianità di cinque anni nella seconda classe.
La quarta classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e previo giudizio favorevole, gli avvocati dello Stato che abbiano una anzianità di otto anni nella terza classe.
Il passaggio alla classe di stipendio superiore è disposto con decreto dell'avvocato generale dello Stato ed ha effetti giuridici ed economici dal giorno del compimento dell'anzianità di cui ai commi precedenti.
È soppresso per gli avvocati dello Stato il rapporto informativo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155".