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LEGGE 3 aprile 1979, n. 103

Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2019)
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Testo in vigore dal:  8-1-1991
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Art. 3


Nella qualifica di avvocato dello Stato sono istituite quattro classi di stipendio.
La prima classe è attribuita con la nomina ad avvocato dello Stato.
La seconda classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e previo giudizio favorevole, agli avvocati dello Stato che abbiano una anzianità di tre anni nella prima classe.
((2))

La terza classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e previo giudizio favorevole, agli avvocati dello Stato che abbiano una anzianità di sette nella seconda classe.
((2))

La quarta classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e previo giudizio favorevole, agli avvocati dello Stato che abbiano una anzianità di otto anni nella terza classe.
Il passaggio alla classe di stipendio superiore è disposto con decreto dell'avvocato generale dello Stato ed ha effetti giuridici ed economici dal giorno del compimento dell'anzianità di cui ai commi precedenti.
È soppresso per gli avvocati dello Stato il rapporto informativo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 3 gennaio 1991 n. 3 ha disposto (con l'art. 1 comma 2) che " con decorrenza economica, per tutti gli avvocati dello Stato in servizio, dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, nel quarto comma dell'articolo 3 della legge 3 aprile 1979, n. 103, la parola "sette" è sostituita dalla parola "cinque" e le anzianità previste dal comma terzo, nonché dal comma quarto, come modificato dalla presente legge, del medesimo articolo 3 sono, nella prima attuazione del presente comma e comunque per un periodo non superiore a due anni, ridotte alla metà".