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LEGGE 3 aprile 1979, n. 103

Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2019)
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Testo in vigore dal:  24-4-1979

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Gli avvocati e procuratori dello Stato si distinguono in:
avvocato generale dello Stato;
avvocati dello Stato;
procuratori dello Stato.
Il ruolo organico degli avvocati e procuratori dello Stato è stabilito in conformità alla tabella A allegata alla presente legge.
La tabella di equiparazione degli avvocati e procuratori dello Stato ai magistrati dell'ordine giudiziario, allegato B al testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è sostituita dalla tabella B allegata alla presente legge.
Le qualifiche di vice avvocato generale, sostituto avvocato generale, vice avvocato, sostituto avvocato, procuratore capo, sostituto procuratore e procuratore aggiunto sono soppresse.