DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1990, n. 43

Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 2 agosto 1989 concernente il personale del comparto degli enti pubblici non economici.

note: Entrata in vigore del decreto: 07/03/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/1990)
Testo in vigore dal: 24-11-1990
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 14. 
 
                   Nuovi stipendi 
  1. I valori stipendiali annui lordi di cui all'art. 17 del  decreto
del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987,  n.  267,  comprensivi
del conglobamento di L. 1.081.000 di cui all'art. 22 del decreto  del
Presidente della Repubblica 17 settembre 1987,  n.  494,  sono  cosi'
stabiliti, a regime: 
    

Qualifica  I                                     L. 6.081.000
    "      II                                     "  6.981.000
    "      III                                    "  7.981.000
    "      IV                                     "  9.031.000
    "      V                                      " 10.081.000
    "      VI                                     " 11.331.000
    "      VII                                    " 13.331.000
    "      VIII                                   " 15.531.000
    "    IX                                     " 18.071.000
 "      X                                      " 19.081.000

    
  2. Gli aumenti stipendiali annui lordi derivanti  dall'applicazione
dei  nuovi  trattamenti  di  cui  al  comma  1  sono  attribuiti  con
decorrenza 1' luglio 1990. 
  3. Dal 1' luglio 1988 al 30 settembre  1989  competono  i  seguenti
aumenti stipendiali annui lordi: 
    

Qualifica  I                                       L. 152.000
     "     II                                       " 190.000
  "     III                                      " 252.000
  "     IV                                       " 310.000
  "     V                                        " 342.000
  "     VI                                       " 392.000
  "     VII                                      " 474.000
  "     VIII                                     " 512.000
  "     IX                                       " 592.000
  " X                                            " 632.000

    
  4. Dal 1' ottobre 1989 al  30  giugno  1990  competono  i  seguenti
aumenti stipendiali annui lordi: 
    

Qualifica  I                                     L. 715.000
 "         II                                    "  894.000
 "         III                                   " 1.187.000
 "         IV                                    " 1.459.000
 "         V                                     " 1.609.000
 "         VI                                    " 1.845.000
 "         VII                                   " 2.231.000
 "         VIII                                  " 2.410.000
 "         IX                                    " 2.789.000
 "         X                                     " 2.975.000

    
  5. Dal 1' luglio 1990  competono  i  seguenti  aumenti  stipendiali
annui lordi: 
    

Qualifica  I                                      L. 1.200.000
   "       II                                      " 1.500.000
   "       III                                     " 2.000.000
   "       IV                                      " 2.450.000
   "       V                                       " 2.700.000
   "       VI                                      " 3.100.000
   "       VII                                     " 3.750.000
   "       VIII                                    " 4.050.000
   "       IX                                      " 4.690.000
   "       X                                       " 5.000.000

    
  6. Ciascuno degli aumenti di cui ai commi 3 e  4  ha  effetto  fino
alla data del conseguimento di quello successivo. 
  7. Per gli appartenenti alla X qualifica funzionale in possesso dei
requisiti di cui all'art. 15, comma  quinto,  della  legge  20  marzo
1975, n. 70, il trattamento stipendiale annuo  lordo,  a  regime,  e'
articolato come segue: 
    

                                        Maggiorazioni
Anni               Stipendio base       stipendiali            Totale

---                     ---                 ---                  ---
 0                   19.081.000             ---               19.081.000
 5                   19.081.000          2.500.000            21.581.000
10                   19.081.000          5.000.000            24.081.000
15                   19.081.000         10.000.000            29.081.000
20                   19.081.000         15.000.000            34.081.000
25                   19.081.000         20.000.000            39.081.000
30                   19.081.000         25.000.000            44.081.000
35                   19.081.000         30.000.000            49.081.000

    
  8. Gli aumenti annui lordi derivanti  dall'applicazione  dei  nuovi
trattamenti di cui al comma  7  sono  attribuiti  con  decorrenza  1'
luglio 1990. 
  9. Dal 1' luglio 1988 al 30 settembre 1989 gli incrementi di cui al
comma 8 competono nella misura del 12 per cento. 
  10. Dal 1' ottobre 1989 al 30 giugno 1990 gli incrementi di cui  al
comma 8 competono nella misura del 60 per cento. 
  11. Dal 1' luglio 1990  competono  i  trattamenti  annui  lordi  di
regime. 
   ((12. Gli enti istituiscono, con effetti economici dal 1 luglio 
1990, per ciascuna professionalita' ricompresa nella decima qualifica
funzionale  due  livelli  differenziati  di  professionalita',  oltre
l'iniziale, per un contingente pari al 40 per  cento  ed  al  20  per
cento  della  dotazione   organica   di   ciascuna   delle   predette
professionalita'. 
   13. Ai predetti livelli  differenziati  di  professionalita'  sono
attribuiti rispettivamente i trattamenti iniziali annui lordi  di  L.
30.000.000 e  di  L.  40.000.000,  ferme  restando  le  maggiorazioni
stipendiali previste al comma 7. 
14. L'accesso ai livelli differenziati  di  professionalita'  avviene
per concorso per titoli cui possono partecipare gli  appartenenti  di
ciascuna  professionalita'  della  decima  qualifica  funzionale  con
almeno sei anni di effettivo servizio nel livello  iniziale  e  dieci
 nel primo livello differenziato; per il personale in servizio al 1 
luglio 1988, rispettivamente, sei e sedici anni nella qualifica. 
   15. Nel passaggio  al  livello  retributivo  superiore  competono,
oltre al nuovo trattamento stipendiale, le maggiorazioni maturate  ai
sensi del comma 8 ed il salario di  anzianita'  di  cui  all'articolo
15.)) 
  16. Le indennita' di coordinamento di cui all'art. 17, comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267,  vanno
determinate esclusivamente con riferimento al trattamento di  cui  al
comma 7 e non rivestono carattere stipendiale. 
  17. Agli appartenenti della X qualifica funzionale, ramo legale, e'
attribuita a decorrere dal 1' luglio 1990 una indennita' annua  lorda
di L. 1.000.000, 2.000.000 e 3.000.000  in  ragione  dei  livelli  di
iscrizione agli albi professionali, rispettivamente,  di  procuratore
legale, di avvocato e di avvocato  abilitato  al  patrocinio  davanti
alle magistrature superiori. Tali indennita' non rivestono  carattere
stipendiale.