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LEGGE 6 agosto 1984, n. 425

Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2000)
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Testo in vigore dal:  1-1-2001
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Art. 4


La determinazione dei nuovi stipendi di cui all'articolo 3 è effettuata sulla base degli anni di effettivo servizio prestato in magistratura fino al 30 giugno 1983 con le modalità indicate nei commi seguenti.
I periodi di servizio e di attività professionale, richiesti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle carriere di magistratura e di avvocatura dello Stato, sono riconosciuti, in favore dei magistrati e degli avvocati dello Stato nominati a seguito di pubblico concorso, nella misura fissa di cinque anni e sono valutati attribuendo un beneficio del 3 per cento per ciascun anno, da calcolare sullo stipendio o livello retributivo iniziali dell'attuale carriera di appartenenza.
Ai fini esclusivamente economici si considera prestato nella qualifica di consigliere di Stato o della Corte dei conti il periodo di servizio eventualmente svolto nella posizione di dirigente generale dello Stato o di pubbliche amministrazioni.
Per i consiglieri di Stato o della Corte dei conti di nomina governativa che non abbiano ricoperto la posizione di dirigente generale dello Stato o di pubbliche amministrazioni, la determinazione dei nuovi stipendi è effettuata valutando ai soli fini economici, all'atto dell'immissione in ruolo, un'anzianità convenzionale nella qualifica di cinque anni, salva la possibilità di optare per il trattamento più favorevole.
I servizi prestati dai magistrati nelle qualifiche inferiori a quelle di appartenenza sono valutati attribuendo, per ogni anno di servizio o frazione superiore a sei mesi del relativo periodo, un beneficio pari al 3 per cento dello stipendio iniziale della qualifica inferiore a quella di magistrato di corte di appello, al 2 per cento dello stipendio iniziale della qualifica di magistrato di corte di appello o equiparato, all'1,50 per cento dello stipendio iniziale della qualifica di magistrato di cassazione e di magistrato di cassazione nominato alle funzioni direttive ed equiparate.
L'importo complessivo del beneficio derivante dall'applicazione dei precedenti commi si aggiunge allo stipendio iniziale della qualifica rivestita e all'ammontare così ottenuto si somma l'incremento di stipendio conseguente alla progressione economica relativa al servizio prestato nella qualifica stessa. (2)
L'eventuale collocazione del nuovo stipendio tra due classi o tra una classe e l'aumento periodico o tra due aumenti periodici comporta la corresponsione di tale stipendio e il collocamento del personale alla classe o aumento periodico immediatamente inferiore allo stipendio medesimo. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione ai fini economici, va considerata per l'ulteriore progressione economica. La temporizzazione della differenza tra i suddetti stipendi è espressa in mesi ed è pari a ventiquattro volte la differenza stessa divisa per l'importo della classe o dello scatto in corso di maturazione.
Le anzianità maturate nelle carriere di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, diverse da quella di appartenenza, sono valutate tenendo conto dell'equiparazione esistente tra le diverse qualifiche delle varie magistrature e dell'avvocatura dello Stato.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000 N. 388))
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((3))

I consiglieri e i vice procuratori generali della Corte dei conti nonché gli avvocati dello Stato alla terza classe di stipendio conseguono, rispettivamente, il trattamento economico della qualifica superiore e la classe di stipendio superiore al compimento dell'anzianità di complessivi sedici anni di carriera o otto anni di qualifica o classe di stipendio.
Agli effetti della presente legge le categorie degli avvocati dello Stato e dei procuratori dello Stato si considerano appartenenti a carriere distinte.
Le disposizioni di cui ai commi dal secondo all'undicesimo si applicano anche nei confronti del personale che consegue la nomina in magistratura o in avvocatura dello Stato successivamente alla data prevista dal primo comma.
Fermo il disposto del secondo, terzo, quarto e quinto comma, sono escluse le anzianità convenzionali di qualsiasi genere in precedenza riconosciute.
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 24 dicembre 1994 n. 537 ha disposto (con l'art. 3) che " l'art. 4 sesto comma si interpreta nel senso che l'incremento di stipendio conseguente alla progressione economica relativa al servizio prestato nella qualifica di appartenenza al 30 giugno 1983, si calcola sulla base degli stipendi iniziali tabellari come previsto dall'articolo 3, primo comma, della medesima legge 6 agosto 1984, n. 425".
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 50, comma 4) che "il nono comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, si intende abrogato dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992, e perdono ogni efficacia i provvedimenti e le decisioni di autorità giurisdizionali comunque adottati difformemente dalla predetta interpretazione dopo la data suindicata.
In ogni caso non sono dovuti e non possono essere eseguiti pagamenti sulla base dei predetti decisioni o provvedimenti."