LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

note: Entrata in vigore della legge: 18-2-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
Testo in vigore dal: 13-8-2022
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 33. 
                            Agevolazioni 
 
  1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151. 
  ((2. La lavoratrice madre o, in alternativa, il  lavoratore  padre,
anche adottivi, di minore con disabilita' in situazione  di  gravita'
accertata ai sensi dell'articolo 4,  comma  1,  possono  chiedere  ai
rispettivi  datori  di  lavoro  di  usufruire,  in   alternativa   al
prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale di cui all'articolo
33 del decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,  di  due  ore  di
permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno  di
vita del bambino.)) 
  ((3. Il lavoratore dipendente, pubblico o  privato,  ha  diritto  a
fruire di tre  giorni  di  permesso  mensile  retribuito  coperto  da
contribuzione  figurativa,  anche  in   maniera   continuativa,   per
assistere una persona con disabilita' in situazione di gravita',  che
non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale  il  lavoratore
sia coniuge, parte di un'unione  civile  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di  fatto  ai
sensi dell'articolo 1, comma 36,  della  medesima  legge,  parente  o
affine entro il secondo grado. In caso  di  mancanza  o  decesso  dei
genitori o del coniuge o  della  parte  di  un'unione  civile  o  del
convivente di fatto, ovvero  qualora  gli  stessi  siano  affetti  da
patologie invalidanti o abbiano compiuto  i  sessantacinque  anni  di
eta', il diritto e' riconosciuto a parenti o affini  entro  il  terzo
grado della persona con disabilita' in situazione di gravita'.  Fermo
restando il limite complessivo di tre giorni, per  l'assistenza  allo
stesso individuo  con  disabilita'  in  situazione  di  gravita',  il
diritto puo' essere riconosciuto, su richiesta, a piu'  soggetti  tra
quelli sopra elencati, che possono fruirne  in  via  alternativa  tra
loro. Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza  nei  confronti
di  piu'  persone  con  disabilita'  in  situazione  di  gravita',  a
condizione che si tratti del  coniuge  o  della  parte  di  un'unione
civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20  maggio  2016,
n. 76, o del convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma  36,
della medesima legge o di un parente o affine entro il primo grado  o
entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della  persona
con disabilita' in situazione di gravita' abbiano compiuto i 65  anni
di eta' oppure siano anch'essi affetti  da  patologie  invalidanti  o
siano deceduti o mancanti.)) 
  3-bis. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma  3
per assistere persona in situazione di handicap grave,  residente  in
comune  situato  a  distanza  stradale  superiore  a  150  chilometri
rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo  di
viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento  del  luogo
di residenza dell'assistito. 
  ((4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con  quelli
previsti agli articoli 32 e 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 43, 44 e 56
del citato decreto legislativo n. 151 del 2001.)) 
  5. Il lavoratore di cui al comma 3  ha  diritto  a  scegliere,  ove
possibile, la sede di lavoro piu' vicina al domicilio  della  persona
da assistere e non puo' essere trasferito senza il  suo  consenso  ad
altra sede. 
  6. La persona handicappata maggiorenne in  situazione  di  gravita'
puo' usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2  e  3,
ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu'  vicina
al proprio domicilio e non puo'  essere  trasferita  in  altra  sede,
senza il suo consenso. 
  ((6-bis. I lavoratori che usufruiscono dei permessi di cui ai commi
2 e 3 del presente articolo hanno diritto di  priorita'  nell'accesso
al lavoro agile ai sensi dell'articolo 18, comma 3-bis,  della  legge
22 maggio 2017, n. 81 o ad altre forme di lavoro flessibile.  Restano
ferme  le  eventuali  previsioni  piu'  favorevoli   previste   dalla
contrattazione collettiva nel settore pubblico e privato.)) 
  7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3,  4  e  5  si  applicano
anche agli  affidatari  di  persone  handicappate  in  situazione  di
gravita'.(11) 
  7-bis.   Ferma   restando   la   verifica   dei   presupposti   per
l'accertamento della responsabilita' disciplinare, il  lavoratore  di
cui al comma 3 decade  dai  diritti  di  cui  al  presente  articolo,
qualora il datore di lavoro o l'INPS  accerti  l'insussistenza  o  il
venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione  dei
medesimi  diritti.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica. 
  ((7-ter. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo  all'esercizio  dei
diritti di cui al  presente  articolo,  ove  rilevati  nei  due  anni
antecedenti alla richiesta  della  certificazione  della  parita'  di
genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo  11  aprile
2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle  regioni  e
dalle province autonome nei rispettivi  ordinamenti,  impediscono  al
datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni)). 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 27 agosto 1993, n. 324, convertito con modificazioni  dalla
L. 27 ottobre 1993, n. 423 ha disposto (con l'art.  2,  comma  3-ter)
che "Al comma 3 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
le parole 'hanno diritto a tre giorni  di  permesso  mensile'  devono
interpretarsi nel senso che il permesso mensile deve essere  comunque
retribuito". 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  La L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto (con l'art. 3, comma 38)
che "I tre giorni di permesso mensili di cui all'articolo  33,  comma
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non sono  computati  al  fine
del raggiungimento del limite fissato dal terzo  comma  dell'articolo
37 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dal  comma  37  del
presente articolo". 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  La L. 8 marzo 2000, n. 53, ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che
"Le disposizioni dell'articolo 33 della legge  5  febbraio  1992,  n.
104, come  modificato  dall'articolo  19  della  presente  legge,  si
applicano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto nonche'
ai genitori ed  ai  familiari  lavoratori,  con  rapporto  di  lavoro
pubblico o privato, che assistono con continuita' e in via  esclusiva
un parente o un affine entro il terzo grado  portatore  di  handicap,
ancorche' non convivente." 
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AGGIORNAMENTO (12a) 
  Il D.P.R. 4 aprile 2008, n. 105, ha disposto (con l'art.  9,  comma
4) che "Le assenze previste dall'articolo 33, comma 3, della legge  5
febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche  ed  integrazioni,  non
sono computate ai fini del  raggiungimento  del  limite  fissato  dai
precedenti commi e non riducono le ferie." 
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AGGIORNAMENTO 15 
  La L. 8 marzo 2000, n. 53, come  modificata  dalla  L.  4  novembre
2010,  n.  183,  ha  disposto  (con  l'art.  20,  comma  1)  che  "Le
disposizioni dell'articolo 33 della legge 5 febbraio  1992,  n.  104,
come modificato dall'articolo 19 della presente legge,  si  applicano
anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto". 
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AGGIORNAMENTO (21) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 5 luglio - 23 settembre 2016,
n.  213  (in  G.U.  1ª  s.s.  28/09/2016   n.   39)   ha   dichiarato
l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 33, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza,  l'integrazione
sociale e i diritti  delle  persone  handicappate),  come  modificato
dall'art. 24, comma 1, lettera a), della legge 4  novembre  2010,  n.
183  (Deleghe  al  Governo  in  materia  di   lavori   usuranti,   di
riorganizzazione di enti, di  congedi,  aspettative  e  permessi,  di
ammortizzatori  sociali,  di  servizi  per  l'impiego,  di  incentivi
all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile,  nonche'
misure contro il lavoro sommerso e disposizioni  in  tema  di  lavoro
pubblico e di controversie di lavoro) nella parte in cui non  include
il convivente - nei sensi di cui in  motivazione  -  tra  i  soggetti
legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l'assistenza
alla persona con handicap in situazione di gravita',  in  alternativa
al coniuge, parente o affine entro il secondo grado." 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto (con l'art. 24,  comma  1)
che  "Il  numero  di  giorni  di  permesso  retribuito   coperto   da
contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, e'  incrementato  di  ulteriori  complessive
dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020". 
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AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L.
24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal D.L. 19  maggio  2020,  n.
34, ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che "Il numero di giorni  di
permesso  retribuito  coperto  da  contribuzione  figurativa  di  cui
all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,  n.  104,  e'
incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei
mesi di marzo  e  aprile  2020  e  di  ulteriori  complessive  dodici
giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020".