DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 13-8-2022
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 32. 
                          Congedo parentale 
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi  1,
                               2 e 3) 
 
  1. Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni  di  vita,  ciascun
genitore ha diritto di astenersi  dal  lavoro  secondo  le  modalita'
stabilite dal presente articolo. I  relativi  congedi  parentali  dei
genitori non possono complessivamente eccedere  il  limite  di  dieci
mesi, fattosalvo il disposto  del  comma  2  del  presente  articolo.
Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi  dal  lavoro
compete: (33) (35) 
    a) alla madre lavoratrice, trascorso il  periodo  di  congedo  di
maternita' di  cui  al  Capo  III,  per  un  periodo  continuativo  o
frazionato non superiore a sei mesi; 
    b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un  periodo
continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette
nel caso di cui al comma 2; 
    ((c) per un periodo continuativo o  frazionato  non  superiore  a
undici mesi, qualora vi sia un solo genitore ovvero un  genitore  nei
confronti del  quale  sia  stato  disposto,  ai  sensi  dell'articolo
337-quater del Codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio.  In
quest'ultimo caso, l'altro genitore perde il diritto al  congedo  non
ancora utilizzato. A tal fine copia del provvedimento di  affidamento
e' trasmessa, a cura del pubblico ministero, all'INPS)). 
  1-bis.  La  contrattazione  collettiva  di  settore  stabilisce  le
modalita' di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base  oraria,
nonche' i criteri di calcolo della base oraria e  l'equiparazione  di
un determinato monte ore alla singola  giornata  lavorativa.  Per  il
personale del comparto sicurezza e difesa di quello  dei  vigili  del
fuoco  e  soccorso  pubblico,  la  disciplina   collettiva   prevede,
altresi', al  fine  di  tenere  conto  delle  peculiari  esigenze  di
funzionalita'  connesse   all'espletamento   dei   relativi   servizi
istituzionali, specifiche e  diverse  modalita'  di  fruizione  e  di
differimento del congedo. 
  1-ter.  In  caso  di  mancata  regolamentazione,  da  parte   della
contrattazione  collettiva,  anche  di   livello   aziendale,   delle
modalita' di fruizione del congedo parentale su base oraria,  ciascun
genitore puo' scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria.
La fruizione su base oraria e' consentita in misura pari  alla  meta'
dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o
mensile immediatamente precedente a quello nel  corso  del  quale  ha
inizio il congedo parentale. Nei casi di cui  al  presente  comma  e'
esclusa la cumulabilita' della fruizione oraria del congedo parentale
con permessi o riposi di cui  al  presente  decreto  legislativo.  Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano  al  personale
del comparto sicurezza e difesa e a quello dei  vigili  del  fuoco  e
soccorso pubblico. (33) (35) 
  2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal
lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore  a  tre
mesi, il limite complessivo dei congedi  parentali  dei  genitori  e'
elevato a undici mesi. 
  3. Ai fini dell'esercizio  del  diritto  di  cui  al  comma  1,  il
genitore  e'  tenuto,  salvo  casi  di  oggettiva  impossibilita',  a
preavvisare il datore di lavoro secondo  le  modalita'  e  i  criteri
definiti dai contratti collettivi e,  comunque,  con  un  termine  di
preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l'inizio e la  fine
del periodo di congedo. Il termine di preavviso e' pari  a  2  giorni
nel caso di congedo parentale su base oraria. (33) (35) 
  4. Il  congedo  parentale  spetta  al  genitore  richiedente  anche
qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. 
  4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore  di
lavoro  concordano,  ove  necessario,  adeguate  misure  di   ripresa
dell'attivita' lavorativa,  tenendo  conto  di  quanto  eventualmente
previsto dalla contrattazione collettiva. 
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AGGIORNAMENTO (33) 
  Il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80 ha disposto: 
  - (con l'art. 26, comma 2) che le presenti modifiche  si  applicano
in via sperimentale esclusivamente per il solo anno  2015  e  per  le
sole giornate di astensione riconosciute nell'anno 2015 medesimo; 
  - (con l'art. 26, comma 3) che "Il riconoscimento dei benefici  per
gli anni successivi al 2015 e' condizionato alla entrata in vigore di
decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge
10  dicembre  2014,  n.  183,  che  individuino  adeguata   copertura
finanziaria"; 
  - (con l'art. 26, comma 4) che "Nel caso  in  cui  non  entrino  in
vigore i provvedimenti di cui al comma 3, a decorrere dal 1°  gennaio
2016 e con riferimento alle giornate  di  astensione  riconosciute  a
decorrere dall'anno 2016, le disposizioni modificate  dagli  articoli
2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 e 16 si applicano nel testo  vigente
prima dell'entrata in vigore del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (35) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 nel modificare l'art. 26, comma
2 del D.Lgs. 15 giugmo 2015, n. 80 ha conseguentemente disposto  (con
l'art. 43, comma 2) che "I benefici di cui agli articoli dal 2 al  24
del decreto legislativo 15 giugno  2015,  n.  80,  sono  riconosciuti
anche per  gli  anni  successivi  al  2015,  in  relazione  ai  quali
continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo
27 del predetto decreto legislativo".