DECRETO-LEGGE 19 settembre 1992, n. 384

Misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali.

note: Entrata in vigore del decreto: 19/9/1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 1992, n. 438 (in G.U. 18/11/1992, n.272).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/08/2001)
Testo in vigore dal: 24-5-2001
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7 
                Misure in materia di pubblico impiego 
 
  1. Resta ferma sino al  31  dicembre  1993  la  vigente  disciplina
emanata sulla base degli accordi di comparto di  cui  alla  legge  29
marzo 1983, n. 93, e successive  modificazioni  e  integrazioni  .  I
nuovi accordi avranno effetto dal 1 gennaio 1994. Per l'anno 1993  al
personale destinatario dei predetti accordi e' corrisposta una  somma
forfettaria di L. 20.000 mensili per tredici mensilita'. Al personale
disciplinato delle leggi 1 aprile 1981, n. 121,  8  agosto  1990,  n.
231, 11 luglio 1988, n. 266, 30 maggio 1988, n. 186, 4  giugno  1985,
n. 281, 15 dicembre 1990, n. 395, 10 ottobre 1990, n.  287  ,  ed  al
personale comunque dipendente da enti pubblici non economici, nonche'
a quello degli enti, delle aziende o societa' produttrici di  servizi
di pubblica utilita', si applicano le disposizioni di cui al presente
comma, fatta salva la diversa decorrenza  del  periodo  contrattuale.
(4) (8) (16) ((17)) 
  2. Per l'anno 1993 non si applicano gli incrementi retributivi  per
il personale dirigente dello Stato e per le categorie di personale ad
esso comunque collegate, previsti dall'articolo  2,  comma  5,  della
legge 6 marzo 1992, n. 216 , nonche' quelli previsti per il personale
di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
dal medesimo articolo 8. 
  3. Per l'anno 1993 non trovano applicazione le norme  che  comunque
comportano incrementi retributivi in conseguenza sia  di  automatismi
stipendiali, sia  dell'attribuzione  di  trattamenti  economici,  per
progressione automatica  di  carriera,  corrispondenti  a  quelli  di
funzione superiori, ove queste non siano effettivamente esercitate. 
  4. Per l'anno 1993 le somme relative ai fondi di incentivazione  ed
ai fondi per il miglioramento dell'efficienza  dei  servizi  comunque
denominati, previsti dai singoli accordi  di  comparto,  non  possono
essere attribuite in misura superiore ai correlativi stanziamenti  di
bilancio per l'anno finanziario 1991. 
  5. Tutte le  indennita',  compensi,  gratifiche  ed  emolumenti  di
qualsiasi genere, comprensivi,  per  disposizioni  di  legge  o  atto
amministrativo previsto dalla legge o per disposizione  contrattuale,
di una quota di indennita' integrativa speciale di cui alla legge  27
maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ,  o  dell'indennita'
di contingenza prevista per il settore privato o che siano, comunque,
rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita,  sono
corrisposti per l'anno 1993 nella stessa misura dell'anno 1992. 
  6. Le indennita' di missione  e  di  trasferimento,  le  indennita'
sostitutive dell'indennita' di missione e  quelle  aventi  natura  di
rimborso spese, potranno  subire  variazioni  nei  limiti  del  tasso
programmato  di  inflazione  e  con  le  modalita'   previste   dalle
disposizioni in vigore. 
  7. L'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 , va
interpretato nel senso che  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
predetto decreto-legge non possono essere piu' adottati provvedimenti
di  allineamento  stipendiale,  ancorche'  aventi  effetti  anteriori
all'11 luglio 1992. 
  8.  Le  amministrazioni  pubbliche  che  abbiano  provveduto   alla
ridefinizione delle  piante  organiche  possono  indire  concorsi  di
reclutamento, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 28 della legge 23 luglio 1991, n. 223 . In ogni caso per
l'anno 1993, i trasferimenti  e  le  assunzioni  di  personale  nelle
amministrazioni pubbliche, con esclusione  di  quelle  consentite  da
specifiche norme legislative, avvengono secondo  le  disposizioni  di
cui all'articolo 5, commi 1, 3 e 4, della legge 30 dicembre 1991,  n.
412. Tale disciplina si applica anche agli enti di  cui  al  comma  2
dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 . I  riferimenti
temporali gia' prorogati dall'articolo 5, comma  2,  della  legge  30
dicembre 1991, n. 412 , sono  ulteriormente  prorogati  di  un  anno.
PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 14 NOVEMBRE 1992, N. 438. 
  9. Il primario ospedaliero al quale sono affidate  le  funzioni  di
soprintendente o di direttore sanitario ospedaliero non puo' svolgere
attivita' di diagnosi o cura  e  cessa  dalla  responsabilita'  della
divisione o servizio di cui  e'  titolare  per  l'intero  periodo  di
svolgimento delle funzioni. La nomina a coordinatore  sanitario  deve
essere basata sul possesso di  competenze  specifiche  oggettivamente
attestabili nei settori igienico-sanitari. (6) (8)((17)) 
    
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AGGIORNAMENTO (4)
 Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 ha disposto (con l'art. 74,  comma
1) che sono abrogati "i riferimenti alle leggi 4 giugno 1985, n. 281,
e 10 ottobre 1990, n. 287, contenuti nell'articolo 7,  comma  1,  del
decreto-legge  19   settembre   1992,   n.   384,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438".
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D. Lgs. 18 novembre 1993, n. 470, nell'introdurre il comma 6-bis
all'art. 73 al D. Lgs. 3 febbraio 1993,  n.  29  ha  conseguentemente
disposto (con l'art.  21,  comma  1)  che  "Le  disposizioni  di  cui
all'art. 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n.  384,  convertito,
con modificazioni, dalla  legge  14  novembre  1992,  n.  438,  vanno
interpretate  nel  senso  che  le  medesime  non  si  riferiscono  al
personale di cui al decreto  legislativo  luogotenenziale  17  maggio
1945, n. 331".
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AGGIORNAMENTO (8)
Il   D.Lgs.   23  dicembre  1993,  n.  546  nel modificare l'art. 73,
comma 6-bis ha conseguentemente disposto  (con l'art. 37, comma 1) che
"le disposizioni  di cui al comma  1  del  presente  articolo,  vanno
interpretate  nel senso che le medesime, salvo quelle di cui al comma
7,  non  si  riferiscono  al  personale di cui al decreto legislativo
luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331".
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AGGIORNAMENTO (14)
La L. 28 dicembre 1995, n. 549   ha  disposto (con l'art. 1, comma 33)
 che "Le disposizioni di cui  all'articolo  7,  commi  5  e  6,  del
decreto-legge  19   settembre   1992,   n.   384,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, prorogate per il
triennio 1994-1996 dall'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, vanno interpretate nel senso  che  tra  le  indennita',
compensi,  gratifiche  ed  emolumenti   di   qualsiasi   genere,   da
corrispondere nella misura prevista per il  1992,  sono  comprese  le
borse di studio di cui  all'articolo  6  del  decreto  legislativo  8
agosto 1991, n. 257".
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AGGIORNAMENTO (16)
La  L. 23  dicembre  2000,  n. 388 ha disposto (con l'art 51, comma 3)
 che "L'articolo  7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n.
384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n.
438, si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della
disciplina  emanata  sulla base degli accordi di comparto di cui alla
legge  29  marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1° gennaio 1988-31
dicembre  1990,  non  modifica  la  data  del  31 dicembre 1990, gia'
stabilita  per la maturazione delle anzianita' di servizio prescritte
ai   fini  delle  maggiorazioni  della  retribuzione  individuale  di
anzianita'".
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AGGIORNAMENTO (17) 
  Il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ha disposto (con l'art. 70,  comma
5)  che  le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  7   vanno
interpretate nel senso che le medesime, salvo quelle di cui al  comma
7, non si riferiscono al personale di cui al decreto  legislativo  26
agosto 1998, n. 319. 
  Ha  inoltre   disposto   (con   l'art.   72,   comma   1,   lettera
p))l'abrogazione del comma 1 del presente articolo, limitatamente  al
personale disciplinato dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281 e 10 ottobre
1990, n. 287.