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LEGGE 30 dicembre 1991, n. 412

Disposizioni in materia di finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 31-12-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
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Testo in vigore dal:  31-12-1991

Art. 8

(Perequazione dei trattamenti economici).
1. In osservanza dei principi di omogeneizzazione sanciti dall'articolo 4 della legge 29 marzo 1983, n. 93, gli accordi sindacali dei pubblici dipendenti per il triennio 1991-1993 dovranno ispirarsi a criteri di perequazione dei trattamenti economici complessivi in godimento finalizzati a ridurre gradualmente le differenze derivanti da particolari benefici economici riconosciuti con carattere di settorialità. Lo stesso principio si applica al personale non soggetto a contrattazione in sede di adeguamento del tratamento economico.
2. La disposizione di cui al comma 1 va attuata nell'ambito delle risorse finanziarie destinate ai rinnovi contrattuali per il periodo 1991-1993 dalla legge finanziaria per il 1992 e attraverso una diversa distribuzione e utilizzazione delle disponibilità finanziarie dei fondi per il miglioramento dell'efficienza dei servizi previsti dai vigenti accordi di comparto.
3. In attesa della revisione del sistema di adeguamento automatico della retribuzione stabilito per il personale di magistratura dagli articoli 11 e 12 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituiti dall'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, gli incrementi retributivi spettanti dal 1 gennaio 1992 e dal 1o gennaio 1993 a titolo di acconto sull'adeguamento triennale, sono determinati nella misura del tasso di inflazione programmato per ciascuno degli anni 1992 e 1993 da applicare sugli stipendi in vigore, rispettivamente, al 1› gennaio 1991 ed al 1o gennaio 1992.