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LEGGE 23 luglio 1991, n. 223

Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro.

note: Entrata in vigore delle legge: 11-8-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2022)
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Testo in vigore dal:  11-8-1991

Art. 28

(Riserva annua di posti presso gli uffici pubblici)
1. La riserva annua prevista dall'articolo 1, comma 7, della legge 29 dicembre 1990 n. 407, dei posti disponibili presso gli uffici pubblici situati nelle regioni del Centro Nord, è elevata dal trenta al cinquanta per cento e si applica ai lavoratori sospesi a zero ore beneficiari del trattamento stroardinario di integrazione salariale da un periodo superiore a dodici mesi; con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 1, comma 7, sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione della riserva.
2. Nei confronti dei lavoratori che, senza giustificato motivo, non rispondano alla convocazione ovvero rifiutino l'offerta di lavoro di cui al comma 1, qualora la residenza dei lavoratori stessi nei sei mesi precedenti risulti ad una distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede in cui è situato l'ufficio pubblico, le Commissioni regionali dispongono la decadenza entro novanta giorni dal diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale e la cancellazione dalle liste di lavoratori in cassa integrazione di cui al medesimo articolo 1, comma 7, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
Note all'art. 28:
- Il testo dell'art. 1, comma 7, della legge n. 407/1990 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993) è il seguente:
"7. Per tutte le assunzioni da effettuarsi ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e suc- cessive modificazioni ed integrazioni, per la copertura dei posti disponibili presso gli uffici situati nelle regioni del centro-nord si applica, per tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge una riserva del 30 per cento dei posti per i lavoratori delle aziende operanti nelle suddette regioni che fruiscono a qualsiasi titolo dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per più di dodici mesi, con chiamata da apposite liste di lavoratori in cassa integrazione guadani. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale del tesoro, sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per l'iscrizione nelle predette liste dei lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione salariale straordinaria in possesso dei prescritti requisti per l'accesso ai pubblici impieghi".