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LEGGE 15 ottobre 1986, n. 664

Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/03/1989)
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Testo in vigore dal:  31-10-1986
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Servizi, classificazione e dotazione organica del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato
1. Il personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato è addetto ai servizi relativi:
a) agli affari generali e amministrativo-contabili;
b) all'attività professionale;
c) all'informazione e alla documentazione.
2. Il personale di cui al precedente comma 1 è classificato nelle qualifiche funzionali di cui all'articolo 2 della legge 1 luglio 1980, n. 312.
3. I contingenti di qualifica sono stabiliti nella misura indicata nella tabella allegata alla presente legge.
4. A successive eventuali variazioni si provvederà nei modi di cui all'articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
NOTE

Nota all'art. 1, comma 2:
Il testo dell'art. 2 della legge n. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) è il seguente:
"Art. 2 (Qualifiche funzionali). - Il personale contemplato nel presente titolo è classificato in otto qualifiche funzionali ad ognuna delle quali corrisponde il livello retributivo stabilito dal successivo art. 24.
Le qualifiche sono le seguenti:
Prima qualifica: attività semplici.
Attività elementari, manuali e non, per il cui esercizio non si richiede alcuna specifica preparazione.
Seconda qualifica: attività semplici con conoscenze elementari.
Attività semplici, manuali e non, comprese quelle di conservazione, riproduzione o smistamento il cui esercizio richieda preparazione e conoscenza elementari.
Terza qualifica: attività tecnico-manuali con conoscenze non specialistiche.
Attività tecnico-manuali che presuppongono conoscenze tecniche non specializzate o, se di natura amministrativa, l'esecuzione di operazioni amministrative, tecniche o contabili elementari. Può essere richiesta anche l'utilizzazione di mezzi, strumenti, apparecchiature di uso semplice.
Quarta qualifica: attività amministrative o tecniche con conoscenze specialistiche e responsabilità personali.
Attività amministrativo-contabili, tecniche e tecnico-manuali che presuppongono conoscenze specifiche nel ramo amministrativo e contabile e preparazione specializzata in quello tecnico-manuale, con capacità di utilizzazione di mezzi o strumenti complessi o di dati nell'ambito di procedure predeterminate.
Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione anche con eventuale esposizione a rischi specifici.
Quinta qualifica: attività con conoscenza specialistica e responsabilità di gruppo.
Attività professionali richiedenti preparazione tecnica, o particolari conoscenze nella tecnologia del lavoro, o perizia nell'esecuzione, o interpretazione di disegni o di grafici e relative elaborazioni. Possono comportare anche responsabilità di guida e di controllo tecnico-pratico di altre persone.
Sesta qualifica: attività con conoscenze professionali e responsabilità di unità operative.
Attività nel campo amministrativo o tecnico nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure o prassi generali; particolare apporto di competenze in operazioni su apparati e attrezzature, richiedenti conoscenze particolari delle relative tecnologie; funzioni di indirizzo e coordinamento di unità operative comprendenti prestazioni lavorative di minor rilievo.
Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da responsabilità per le attività direttamente svolte e per il risultato conseguito dalle unità operative sottordinate.
Settima qualifica: attività con preparazione professionale o con eventuale responsabilità di unità organiche.
Attività professionali comportanti o preposizione a uffici, servizi o altre unità organiche non aventi rilevanza esterna, con margini valutativi per il perseguimento dei risultati, e facoltà di decisione e proposta nell'ambito di direttive generali; ovvero attività di collaborazione istruttoria o di studio, nel campo amministrativo e tecnico, richiedente specializzazione e preparazione professionale di settore a livello universitario.
La preposizione a unità organiche comporta piena responsabilità per le direttive o istruzioni impartite nell'attività di indirizzo e coordinamento e per i risultati conseguiti.
Ottava qualifica: attività con specializzazione professionale o con eventuale responsabilità esterna.
Attività professionali comportanti preposizione a uffici o servizi con rilevanza esterna, a stabilimenti od opifici; ovvero attività di coordinamento e di promozione, nonché di verifica dei risultati conseguiti, relativamente a più unità organiche non aventi rilevanza esterna operanti nello stesso settore, oppure attività di studio e di elaborazione di piani e di programmi richiedenti preparazione professionale di livello universitario, con autonoma determinazione dei processi formativi e attività in ordine agli obiettivi e agli indirizzi impartiti.
Vi è connessa responsabilità organizzativa nonché responsabilità esterna per i risultati conseguiti".

Nota all'art. 1, comma 4:
Il testo dell'art. 6 della legge n. 312/1980 è il seguente:
"Art. 6 (Contingenti di qualifica). - Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, saranno determinate, in attesa della legge di cui al primo comma del precedente art. 5 ed entro la dotazione cumulativa di cui al secondo comma dell'articolo stesso, le dotazioni organiche di ciascuna qualifica e dei profili professionali relativi a ciascuna qualifica in relazione ai fabbisogni funzionali delle varie amministrazioni.
Con gli stessi criteri e procedure si provvederà alle successive variazioni.
Il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e quello delle organizzazioni sindacali si considerano acquisiti se non pervenuti entro 30 giorni dalla loro richiesta".