LEGGE 20 marzo 1975, n. 70

Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/05/1999)
Testo in vigore dal: 3-4-1975
                              Art. 29.
                (Controllo sulle delibere degli enti)

  Le  delibere  con cui gli enti adottano o modificano il regolamento
organico,   definiscono  o  modificano  la  consistenza  organica  di
ciascuna  qualifica,  il  numero  dei  dirigenti degli uffici e degli
addetti  agli uffici stessi, sono rimesse a mezzo di raccomandata per
l'approvazione  al  Ministero cui compete la vigilanza sull'ente e al
Ministero  del  tesoro.  Alla  stessa  approvazione  sono soggette le
delibere  con  le  quali  si  provvede  ad aumentare o modificare gli
stanziamenti  relativi a spese generali e di personale in conformita'
degli accordi sindacali approvati dal Governo.
  Per  le  delibere  di  cui  al  primo  comma  dell'articolo  25  e'
richiesta,  per  la parte riguardante l'ordinamento dei servizi anche
il  concerto del Presidente del Consiglio dei Ministri. A tal fine le
suddette  delibere sono rimesse, ai sensi del comma precedente, anche
al Presidente del Consiglio dei Ministri.
  Entro  novanta  giorni  dalla  data in cui la deliberazione risulta
pervenuta,  il  Ministro cui compete la vigilanza, di concerto con il
Ministro  per  il  tesoro,  l'approva  o  la restituisce all'ente con
motivati rilievi per il riesame da parte dell'organo deliberante. Per
i   rilievi   riguardanti   vizi   di   legittimita'   devono  essere
espressamente  indicate  le  norme che si ritengono violate anche con
riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
  I  rilievi  sono  comunicati,  per  conoscenza, anche al presidente
dell'organo interno di controllo dell'ente.
  Trascorso  il  termine di novanta giorni la delibera non restituita
diventa  esecutiva.  -  Le  delibere  diventano  comunque  esecutive,
qualora,  nonostante  i  rilievi,  siano motivatamente confermate con
nuova deliberazione degli organi amministrativi dell'ente, sempreche'
i  rilievi  mossi  non  attengano  a  vizi  di  legittimita'  e  alla
consistenza degli organici.
  Nel  caso di ripetute e gravi inosservanze da parte dell'ente delle
disposizioni  contenute nel presente articolo, il Ministero vigilante
puo'  procedere  allo  scioglimento  del consiglio di amministrazione
dell'ente  stesso,  se  direttamente  competente, o, in caso diverso,
proporne lo scioglimento.