stai visualizzando l'atto

LEGGE 23 dicembre 1992, n. 498

Interventi urgenti in materia di finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 13/1/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/10/2023)
Testo in vigore dal:  13-1-1993

Art. 4

1. Per l'anno scolastico 1993-1994, le nomine relative alla copertura dei posti delle dotazioni organiche aggiuntive, determinate ai sensi dell'articolo 13 della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono essere disposte nel limite dell'80 per cento della consistenza delle predette dotazioni organiche e semprechè i docenti così nominati siano utilizzabili in posti che altrimenti andrebbero conferiti per supplenza annuale.
2. A decorrere dall'anno scolastico 1993-1994, le autorizzazioni ad accettare incarichi temporanei per l'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica, di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, possono essere concesse, fino ad un numero non superiore alla metà della totalità degli incarichi di durata non inferiore a quattro mesi attribuiti nell'anno scolastico 1991-1992, solo per incarichi da espletare presso l'Amministrazione della pubblica istruzione e presso l'università. Possono essere autorizzati altresì incarichi presso enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi o enti internazionali, con assegni a carico dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi. Al personale assegnatario di borse di studio da parte di Amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati ed enti stranieri, di organismi o enti internazionali si applica il disposto di cui all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476. Restano confermate tutte le altre disposizioni che disciplinano la materia di cui al citato articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.
3. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, già prorogate di un anno scolastico dalla legge 11 febbraio 1992, n. 151, sono ulteriormente prorogate di un altro anno scolastico. Le gradautorie dei concorsi per titoli ed esami del personale direttivo della scuola sono prorogate di un biennio.
4. La disposizione dell'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 1987, n. 100, si applica solo in caso di trasferimenti nell'ambito del territorio nazionale. Restano ferme le disposizioni della legge 11 febbraio 1980, n. 26, a favore degli impiegati dello Stato il cui coniuge, dipendente militare della pubblica amministazione, presti servizio all'estero.
5. L'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, va interpretato nel senso che per i dipendenti del pubblico impiego, ivi compresi i dirigenti ed equiparati, nonché per il personale di magistratura ed equiparato, non si procede al computo delle maggiori anzianità ivi previste in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale. Gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi, sono conservati ad personam e sono riassorbiti con la normale progressione economica di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza.
6. Le assunzioni di personale tecnico e amministrativo delle università, degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano effettuate nel periodo tra il 1 gennaio 1989 e la data di entrata in vigore della presente legge o comunque relative ai soli vincitori di concorsi già espletati entro tale periodo restano regolate esclusivamente dall'articolo 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e successivi provvedimenti di proroga.