stai visualizzando l'atto

LEGGE 23 dicembre 1992, n. 498

Interventi urgenti in materia di finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 13/1/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/10/2023)
Testo in vigore dal: 21-9-1995
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. La facolta' di contrarre mutui con il  concorso  anche  parziale
dello Stato, prevista dalle leggi sotto indicate, e' sospesa fino  al
31 dicembre 1993, fatto salvo quanto disposto al comma  2;  le  somme
derivanti dalle relative autorizzazioni di spesa per l'anno 1993 sono
iscritte in bilancio nell'esercizio successivo a quello  di  scadenza
delle autorizzazioni medesime: 
    a) legge 24 marzo 1989, n. 122, recante "Disposizioni in  materia
di parcheggi, programma triennale per  le  aree  urbane  maggiormente
popolate, nonche' modificazioni di alcune norme del testo unico sulla
disciplina della circolazione stradale,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393"; 
    b) legge 26  febbraio  1992,  n.  211,  recante  "Interventi  nel
settore dei sistemi di trasporto rapido di massa"; 
    c) legge 4 agosto 1990, n. 240, recante "Interventi  dello  Stato
per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto  merci  e
in favore dell'intermodalita'"; 
    d) legge 15 dicembre  1990,  n.  385,  recante  "Disposizioni  in
materia di trasporti", limitatamente all'importo di lire 500 miliardi
di mutui da contrarre nel 1992; 
    e) articolo 4, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 1991,
n. 415, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale
e pluriennale dello Stato (legge  finanziaria  1992)",  limitatamente
all'importo di lire 1.000 miliardi di mutui  autorizzati  per  l'anno
1992, intendendosi la  sospensione  proporzionalmente  riferita  alle
quote indicate nella norma medesima; 
    f) articolo 1, comma 8, del decreto-legge  22  ottobre  1992,  n.
415, concernente "Rifinanziamento della legge 1 marzo  1986,  n.  64,
recante  disciplina  organica   dell'intervento   straordinario   nel
Mezzogiorno", limitatamente al 50 per  cento  delle  quote  di  mutui
autorizzate per gli anni 1992 e 1993. 
  2. Il Comitato interministeriale per  la  programmazione  economica
nel trasporto (CIPET), su proposta del Ministro per i problemi  delle
aree urbane d'intesa con il  Ministro  dei  trasporti,  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  puo'
autorizzare la contrazione nel secondo  semestre  dell'anno  1993  di
mutui ai sensi delle leggi indicate al comma 1, lettere a) e b),  nel
complessivo limite di lire 1.000 miliardi. 
  3. Ferme restando le competenze, le procedure  e  le  modalita'  di
approvazione e di attuazione dei  programmi  d'intervento,  stabilite
dalle leggi indicate  al  comma  1,  lettere  a)  e  b),  i  soggetti
interessati  alla  realizzazione   delle   opere   possono   altresi'
provvedere ai relativi costi, ivi compresi quelli di  manutenzione  e
gestione, anche mediante l'utilizzo di capitali propri, l'apporto  di
capitali di altri soggetti, i  proventi  derivanti  dall'esercizio  e
mediante l'introduzione di regimi tariffari in grado di assicurare la
remunerativita' del capitale investito. 
  4. All'articolo 6, comma 1, della legge 26 febbraio 1992,  n.  211,
l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Per le finalita' di cui
al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 5  miliardi  per
l'anno     1994,     intendendosi     corrispondentemente     ridotta
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11". 
  5. Le norme indicate nel comma 1 continuano ad operare in relazione
a convenzioni, atti di impegno o contratti di  mutuo  gia'  stipulati
alla data di entrata in vigore della presente legge. 
  6.  La  disposizione  di  cui  all'articolo   1,   comma   1,   del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e' prorogata sino al  31  dicembre
1993; la sospensione della concessione di mutui non si applica, oltre
che ai mutui gia' esclusi dalla predetta disposizione, ai  mutui  per
l'edilizia scolastica di cui alla legge 23 dicembre 1991, n. 430,  ai
mutui  per  il  finanziamento  degli  oneri   del   contratto   degli
autoferrotranvieri di cui al decreto-legge 23 gennaio  1991,  n.  24,
convertito dalla legge 21 marzo 1991, n. 97, nonche' ai mutui di  cui
all'articolo 29, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per  lire
20 miliardi nel 1993. 
  7. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 6 febbraio 1985,  n.
16, iscritta al capitolo 8412 dello stato di previsione del Ministero
dei lavori pubblici, e' ridotta di lire 4 miliardi per il 1993  e  di
lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. 
  8. La sospensione dei mutui di cui  al  comma  6  non  ha  altresi'
effetto per i mutui con oneri di  ammortamento  a  carico  del  Fondo
sanitario nazionale - parte in conto capitale - di  cui  all'articolo
4, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n.  412,  e  per  i  mutui
relativi all'edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11
marzo 1988, n. 67, nei limiti dei rifinanziamenti attribuiti al Fondo
sanitario  nazionale  -  parte  in  conto  capitale  -  dalla   legge
finanziaria per il 1993. 
  9. Le annualita' da corrispondere per il 1993 alla Cassa depositi e
prestiti, relative ai limiti di impegno autorizzati dagli articoli 36
e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457; dall'articolo 9 del  decreto-
legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni,  dalla
legge 15 febbraio 1980, n. 25;  dagli  articoli  1,  commi  quarto  e
undicesimo, e 2, comma dodicesimo, del decreto-legge 23 gennaio 1982,
n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  marzo  1982,  n.
94; dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 7 febbraio  1985,  n.
12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118; 
e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n.  67,  sono
conferite alla Cassa medesima nell'esercizio successivo a  quello  di
scadenza dell'ultima annualita' dei rispettivi limiti di impegno. 
  10.  I  contributi  di  cui  al  primo  comma,  lettere  b)  e  c),
dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963,  n.  60,  sono  dovuti
fino al periodo di paga in corso al  31  dicembre  1995.  Le  risorse
derivanti dai  predetti  contributi,  nonche'  quelle  derivanti  dai
contributi versati negli anni precedenti e non ancora utilizzate alla
data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  possono  essere
utilizzate, in misura  complessivamente  non  superiore  a  lire  250
miliardi, per la realizzazione di interventi di  ricostruzione  o  di
riparazione di immobili ad  uso  abitativo  distrutti  o  danneggiati
dalle avversita' atmosferiche di  cui  al  decreto-legge  4  dicembre
1992, n. 471, e al decreto-legge  4  novembre  1992,  n.  426.  Entro
trenta giorni dalla predetta data, il Ministro  dei  lavori  pubblici
stabilisce con proprio decreto,  di  concerto  con  il  Ministro  del
tesoro, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale, le  relative
modalita' di attuazione. ((7)) 
  11. L'ammortamento dei mutui di cui agli articoli  2-bis  e  3  del
decreto-legge  15   settembre   1990,   n.   262,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 1990, n. 334,  e  all'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 19 novembre  1992,  n.  441,  stipulati
dopo la data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  decorre
dall'anno successivo a quello in cui si sono perfezionati i  relativi
contratti e comunque non prima del 1 gennaio 1994. 
 
    
-----------------


    
AGGIORNAMENTO (7) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 6-12 settembre 1995,  n.  424
(in G.U. 1a s.s. 20/9/1995, n. 39)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 10, della legge 23  dicembre  1992,
n.  498  (Interventi  urgenti  in  materia   di   finanza   pubblica)
limitatamente al secondo periodo ("Le risorse derivanti dai  predetti
contributi, nonche' quelle derivanti  dai  contributi  versati  negli
anni precedenti e non ancora  utilizzate  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, possono  essere  utilizzate,  in  misura
complessivamente  non  superiore  a  lire  250   miliardi,   per   la
realizzazione di interventi di  ricostruzione  o  di  riparazione  di
immobili ad uso abitativo distrutti o  danneggiati  dalle  avversita'
atmosferiche di cui al decreto-legge 4 dicembre 1992, n.  471,  e  al
decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426") ed al terzo  periodo  ("Entro
trenta giorni dalla predetta data, il Ministro  dei  lavori  pubblici
stabilisce con proprio decreto,  di  concerto  con  il  Ministro  del
tesoro, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale, le  relative
modalita' di attuazione.")".