stai visualizzando l'atto

LEGGE 26 febbraio 1992, n. 211

Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa.

note: Entrata in vigore della legge: 21-3-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/2002)
nascondi
Testo in vigore dal:  13-1-1993
aggiornamenti all'articolo

Art. 6

1. Ferme restando le competenze di cui al testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni, ai fini dell'attuazione degli interventi di cui alla presente legge e per l'esercizio delle competenze di alta sorveglianza sulla esecuzione di lavori, è costituita una commissione di vigilanza, composta da cinque membri, nominata, d'intesa tra loro, dal Ministro dei trasporti e dal Ministro per i problemi delle aree urbane, integrata con un esperto designato dal comune interessato al progetto. Fanno parte della commissione: un consigliere di Stato o un avvocato dello Stato, con funzioni di presidente, due membri in rappresentanza del Ministro dei trasporti e due membri in rappresentanza del Ministro per i problemi delle aree urbane. Per tutte le attività di supporto tecnico-amministrativo, il Ministro dei trasporti ed il Ministro per i problemi delle aree urbane possono avvalersi, nell'ambito delle rispettive competenze, dell'apporto collaborativo di una organizzazione tecnico-professionale che abbia maturato nello specifico settore significative esperienze di supporto ed assistenza a pubbliche amministrazioni.
(( Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per il 1994, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 ))
.