DECRETO-LEGGE 15 dicembre 1979, n. 629

Dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.15 febbraio 1980, n. 25 (in G.U. 16/02/1980, n.46).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1999)
Testo in vigore dal: 17-2-1980
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9.

  Al  fine  di  promuovere  la proprieta' della casa tra le categorie
meno  abbienti,  gli  istituti  e  le  sezioni di credito fondiario e
edilizio possono erogare mutui assistiti dal contributo statale sugli
interessi per l'acquisto ((o la costruzione)) di abitazioni.
  I  mutui possono essere concessi ai soggetti che abbiano un reddito
familiare  complessivo  compreso nei limiti di cui agli articoli 20 e
21  della  legge  5 agosto 1978, n. 457, che non siano proprietari di
altra  abitazione  nel  comune  di  residenza  ne'  in  quello in cui
prestano  la  propria  attivita' lavorativa e nel quale ((ha luogo la
costruzione o si trova l'alloggio da acquistare)).
  I  mutui  devono  essere  utilizzati per l'acquisto dell'abitazione
occupata  dallo  stesso  beneficiario in base a regolare contratto di
locazione,   ((ovvero  per  l'acquisto  o  la  costruzione  di  altra
abitazione,  non  occupata)), nella quale il beneficiario trasferisca
la propria residenza.
  ((La  cessione  o la locazione dell'alloggio entro dieci anni dalla
data  dell'acquisto  o  della  costruzione  dello  alloggio  medesimo
comporta  la  decadenza  dal  beneficio  del contributo statale sugli
interessi)).
  Non  possono  usufruire  dei  mutui  i  soggetti  che  abbiano gia'
beneficiato  di  contributi  pubblici  su mutui destinati ad edilizia
convenzionata e agevolata.
  ((I  mutui  non  possono  essere  utilizzati  per  l'acquisto  o la
costruzione di abitazioni che abbiano caratteristiche di lusso ovvero
siano accatastate nelle categorie A1, A8 e A9)).
  Gli alloggi da acquistare ((o da costruire)) possono essere ubicati
anche  in aree non comprese nell'ambito dei piani di zona di cui alla
legge   18  aprile  1962,  n.  167,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  e  dovranno  essere comunque realizzati in conformita'
alle  previsioni degli strumenti urbanistici vigenti. Per gli alloggi
gia' costruiti non si applica la disposizione di cui all'ultimo comma
dell'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
  Ai  mutui  di cui al presente articolo si applicano le disposizioni
di  cui  agli  articoli 17, 19, 20 e 21 della legge 5 agosto 1978, n.
457.
  Anche  in  deroga  a disposizioni legislative e statutarie il mutuo
puo'  coprire  sino  al cento per cento del prezzo di acquisto ((o di
costruzione)) dell'abitazione e delle eventuali spese di manutenzione
straordinaria  di  cui  all'art. 31, lettera b), della legge 5 agosto
1978, n. 457.
  L'importo  unitario  massimo dei mutui e' quello previsto dal primo
comma dell'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
  Per  le  revisioni  dell'importo  unitario  massimo  dei mutui, dei
limiti   di  reddito  e  dei  tassi  di  interesse  si  applicano  le
disposizioni  degli  articoli  16  e 20 della legge 5 agosto 1978, n.
457, e quelle dell'art. 13 del presente decreto.
  ((Alle   regioni   competono   l'accertamento   dei  requisiti  dei
beneficiari, la concessione dei contributi e la verifica del rispetto
delle priorita' indicate dal Comitato per la edilizia residenziale)).
  La ripartizione dei fondi fra le regioni e' effettuata dal Comitato
per  l'edilizia  residenziale entro sessanta giorni ((dall'entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto)). La gestione
finanziaria del programma di cui al presente articolo e' disciplinata
dal titolo II della legge 5 agosto 1978, n. 457.
  Per  le  province autonome di Trento e di Bolzano si applica l'art.
39 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
  Per  la  concessione  del  concorso dello Stato nel pagamento degli
interessi  dei  mutui  di  cui  al presente articolo sono autorizzati
limiti  di  impegno di lire 70 miliardi per l'anno finanziario 1980 e
di lire 50 miliardi per l'anno finanziario 1981, che saranno iscritti
nello  stato  di previsione del Ministero dei lavori pubblici per gli
anni finanziari medesimi.