LEGGE 5 agosto 1978, n. 457

Norme per l'edilizia residenziale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2002)
Testo in vigore dal: 27-3-1982
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 21.
            (Modalita' per la determinazione del reddito)

  ((Ai  fini  dell'acquisizione  dei  benefici  previsti dal presente
titolo  nonche'  ai  fini  dell'attribuzione  di  eventuali  punteggi
preferenziali  per  la formazione di graduatorie degli aventi diritto
il  reddito  complessivo del nucleo familiare e' diminuito di lire un
milione  per  ogni  figlio  che  risulti essere a carico; agli stessi
fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi
da  lavoro  dipendente,  questi, dopo la detrazione dell'aliquota per
ogni  figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura
del 60 per cento)).
  Per  il  requisito  della  residenza  si  applica  quanto  disposto
dall'articolo  2,  lettera  b),  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.