LEGGE 15 marzo 1997, n. 59

Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa.

note: Entrata in vigore della legge: 1-4-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/11/2016)
Testo in vigore dal: 18-5-1997
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 17.
  1.  Nell'attuazione della delega di cui alla lettera c) del comma 1
dell'articolo  11  il  Governo  si  atterra',  oltreche'  ai principi
generali  desumibili  dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni,  dal  decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e
successive  modificazioni,  dall'articolo  3, comma 6, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a)  prevedere  che  ciascuna amministrazione organizzi un sistema
informativo-statistico  di supporto al controllo interno di gestione,
alimentato  da rilevazioni periodiche, al massimo annuali, dei costi,
delle attivita' e dei prodotti;
    b)  prevedere  e istituire sistemi per la valutazione, sulla base
di parametri oggettivi, dei risultati dell'attivita' amministrativa e
dei  servizi pubblici favorendo ulteriormente l'adozione di carte dei
servizi e assicurando in ogni caso sanzioni per la loro violazione, e
di altri strumenti per la tutela dei diritti dell'utente e per la sua
partecipazione,  anche  in  forme  associate,  alla definizione delle
carte dei servizi ed alla valutazione dei risultati;
    c) prevedere che ciascuna amministrazione provveda periodicamente
e  comunque  annualmente alla elaborazione di specifici indicatori di
efficacia, efficienza ed economicita' ed alla valutazione comparativa
dei costi, rendimenti e risultati;
    d) collegare l'esito dell'attivita' di valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati alla allocazione annuale delle risorse;
    e) costituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una
banca  dati  sull'attivita'  di  valutazione,  collegata con tutte le
amministrazioni  attraverso  i  sistemi  di cui alla lettera a) ed il
sistema  informatico  del  Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello  Stato e accessibile al pubblico, con modalita' da definire con
regolamento  da  emanare  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
    ((  f) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del
procedimento,  di  mancata o ritardata adozione del provvedimento, di
ritardato   o   incompleto   assolvimento   degli  obblighi  e  delle
prestazioni  da  parte  della  pubblica  amministrazione, di forme di
indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti
il  provvedimento;  contestuale  individuazione  delle  modalita'  di
pagamento  e  degli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere
l'indennizzo,  assicurando  la  massima  pubblicita'  e conoscenza da
parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerita' nella
corresponsione dell'indennizzo stesso. ))
  2.  Il  Presidente  del Consiglio dei ministri presenta annualmente
una relazione al Parlamento circa gli esiti delle attivita' di cui al
comma 1.