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DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 1999, n. 419

Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-11-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-3-2006
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Art. 2

Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti
1. Relativamente agli enti pubblici di cui alla tabella A allegata al presente decreto, con le modalità di cui al comma 2, possono essere adottate, in esito ad istruttoria dei Ministeri competenti, comprensiva di consultazione degli enti stessi e di acquisizione di parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, le seguenti misure di razionalizzazione:
a) privatizzazione di enti, secondo le modalità di cui all'articolo 3;
b) trasformazione di enti in strutture scientifiche universitarie, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 4;
c) fusione o unificazione strutturale di enti appartenenti allo stesso settore di attività, in conformità ai criteri e secondo le modalità di cui all'articolo 5.
2. L'individuazione degli enti oggetto delle misure di cui al comma 1 è effettuata con uno o più elenchi approvati, entro il 30 giugno 2001, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La privatizzazione o la trasformazione degli enti decorre dal 1 gennaio 2002. (2) (3) (5) (6)
((9))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 15 giugno 2002, n. 112 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine previsto dal comma 2 del presente articolo, per la privatizzazione, trasformazione e fusione degli enti pubblici indicati nella tabella A del presente decreto legislativo, è differito al 31 dicembre 2002, fatta salva, comunque, la possibilità di applicare anche ai predetti enti quanto previsto dagli articoli 28 e 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 2002, n. 284, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che il termine di cui al secondo periodo del comma 2 del presente articolo è prorogato al 31 dicembre 2003, limitatamente agli enti di cui alla tabella A del medesimo decreto legislativo per i quali non sia intervenuto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, in caso di fusione o unificazione strutturale, il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47, ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che il termine di cui al secondo periodo del comma 2 del presente articolo, è prorogato al 31 dicembre 2004, limitatamente agli enti di cui alla tabella A del medesimo decreto legislativo per i quali non sia intervenuto il prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, in caso di fusione o unificazione strutturale, il regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 9 novembre 2004, n. 266, convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 2004, n. 306 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che il termine di cui al secondo periodo del comma 2 del presente articolo è prorogato al 31 dicembre 2005, limitatamente agli enti di cui alla tabella A del medesimo decreto legislativo, per i quali non sia intervenuto il prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, in caso di fusione o unificazione strutturale, il regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che il termine di cui al secondo periodo del comma 2 del presente articolo, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2006, limitatamente agli enti di cui alla tabella "A" del presente decreto legislativo, per i quali non sia intervenuto il prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.