DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-5-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-8-2012
aggiornamenti all'articolo
                             Articolo 25 
               Dirigenti delle istituzioni scolastiche 
 (Art.25-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.1 del d.lgs 
n.59 del  1998;  Art.  25-ter  del  d.lgs  n.29  del  1993,  aggiunto
                 dall'art.1 del d.lgs n.59 del 1998) 
 
   1.  Nell'ambito  dell'amministrazione  scolastica  periferica   e'
istituita la qualifica dirigenziale per i capi di  istituto  preposti
alle  istituzioni  scolastiche  ed  educative  alle  quali  e'  stata
attribuita personalita' giuridica ed autonomia a norma  dell'articolo
21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e  successive  modificazioni  ed
integrazioni. I dirigenti scolastici  sono  inquadrati  in  ruoli  di
dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 21,  in
ordine  ai  risultati,  che  sono   valutati   tenuto   conto   della
specificita' delle funzioni e sulla base delle  verifiche  effettuate
da  un  nucleo  di  valutazione  istituito  presso  l'amministrazione
scolastica regionale,  presieduto  da  un  dirigente  e  composto  da
esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa. 
   2.  Il  dirigente  scolastico  assicura   la   gestione   unitaria
dell'istituzione, ne ha la  legale  rappresentanza,  e'  responsabile
della  gestione  delle  risorse  finanziarie  e  strumentali  e   dei
risultati deI servizio. Nel rispetto delle  competenze  degli  organi
collegiali scolastici,  spettano  al  dirigente  scolastico  autonomi
poteri di direzione,  di  coordinamento  e  di  valorizzazione  delle
risorse umane. In  particolare,  il  dirigente  scolastico  organizza
l'attivita' scolastica secondo criteri di efficienza e  di  efficacia
formative ed e' titolare delle relazioni sindacali. 
   3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente
scolastico promuove gli interventi per  assicurare  la  qualita'  dei
processi formativi  e  la  collaborazione  delle  risorse  culturali,
professionali, sociali ed economiche del territorio, per  l'esercizio
della liberta' di insegnamento, intesa anche come liberta' di ricerca
e  innovazione  metodologica  e  didattica,  per  l'esercizio   della
liberta' di scelta educativa delle famiglie e  per  l'attuazione  del
diritto all'apprendimento da parte degli alunni. 
   4.  Nell'ambito  delle  funzioni   attribuite   alle   istituzioni
scolastiche, spetta al  dirigente  l'adozione  dei  provvedimenti  di
gestione delle risorse e del personale. 
   5.  Nello  svolgimento  delle  proprie  funzioni  organizzative  e
amministrative  il  dirigente  puo'  avvalersi  di  docenti  da   lui
individuati, ai quali possono essere delegati specifici  compiti,  ed
e' coadiuvato dal responsabile amministrativo, che  sovrintende,  con
autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite
e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai  servizi
generali  dell'istituzione  scolastica,   coordinando   il   relativo
personale. ((48)) 
   6. Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo  o
al consiglio di istituto motivata  relazione  sulla  direzione  e  il
coordinamento    dell'attivita'    formativa,     organizzativa     e
amministrativa al fine di garantire la piu' ampia informazione  e  un
efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della
istituzione scolastica. 
   7.  I  capi  di  istituto  con  rapporto   di   lavoro   a   tempo
indeterminato, ivi compresi i  rettori  e  vicerettori  dei  convitti
nazionali, le direttrici e vice direttrici degli educandati, assumono
la qualifica di dirigente, previa  frequenza  di  appositi  corsi  di
formazione, all'atto della preposizione alle istituzioni  scolastiche
dotate  di  autonomia  e  della  personalita'   giuridica   a   norma
dell'articolo 21 della legge 15  marzo  1997,  n.  59,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, salvaguardando. per quanto  possibile,
la titolarita' della sede di servizio. 
   8. Il Ministro della pubblica  istruzione,  con  proprio  decreto,
definisce gli obiettivi, i contenuti e la  durata  della  formazione;
determina le modalita' di partecipazione ai diversi moduli  formativi
e delle connesse verifiche; definisce i criteri di valutazione  e  di
certificazione della qualita' di ciascun corso; individua gli  organi
dell'amministrazione scolastica responsabili dell'articolazione e del
coordinamento  dei  corsi  sul  territorio,  definendone  i  criteri;
stabilisce  le  modalita'  di  svolgimento  dei  corsi  con  il  loro
affidamento ad universita', agenzie specializzate ed enti pubblici  e
privati anche tra loro associati o consorziati. 
   9. La direzione dei conservatori di  musica,  delle  accademie  di
belle arti, degli istituti superiori per le  industrie  artistiche  e
delle  accademie  nazionali  di  arte  drammatica  e  di  danza,   e'
equiparata alla  dirigenza  dei  capi  d'istituto.  Con  decreto  del
Ministro della pubblica istruzione sono disciplinate le modalita'  di
designazione e di conferimento e  la  durata  dell'incarico,  facendo
salve le posizioni degli attuali direttori di ruolo. 
   10. Contestualmente all'attribuzione della qualifica dirigenziale,
ai vicerettori dei convitti nazionali  e  alle  vicedirettrici  degli
educandati sono soppressi i corrispondenti  posti.  Alla  conclusione
delle operazioni sono soppressi i relativi ruoli. 
   11. I capi d'istituto  che  rivestano  l'incarico  di  Ministro  o
Sottosegretario di Stato, ovvero siano  in  aspettativa  per  mandato
parlamentare  o  amministrativo  o  siano   in   esonero   sindacale,
distaccati, comandati, utilizzati o  collocati  fuori  ruolo  possono
assolvere all'obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi
moduli nell'ambito della formazione prevista dal  presente  articolo,
ovvero della formazione di cui all'articolo 29. In tale  ultimo  caso
l'inquadramento decorre ai fini giuridici  dalla  prima  applicazione
degli inquadramenti di cui al comma 7 ed ai fini economici dalla data
di assegnazione ad una istituzione scolastica autonoma. 
 
    
----------------
    
AGGIORNAMENTO (48) 
  Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 14, comma 22) che  "Il
comma 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti  non
costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni  vicarie,
anche nel caso in cui detti docenti godano dell'esonero o semiesonero
ai sensi dell'articolo 459 del decreto legislativo n. 297  del  1994.
Il docente delegato puo' essere retribuito  esclusivamente  a  carico
dei fondi disponibili  per  la  remunerazione  accessoria  presso  la
specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi  dell'articolo
88, comma 2, lettera f), del ccnl relativo al personale scolastico".