DECRETO LEGISLATIVO 30 ottobre 1992, n. 443

Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

note: Entrata in vigore del decreto: 5-12-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 16-12-2010
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6 
    (( (Corsi per la nomina ad agente di polizia penitenziaria). 
 
  1.  Gli  allievi  agenti  del  Corpo   di   polizia   penitenziaria
frequentano presso le scuole un corso di durata compresa  tra  sei  e
dodici mesi, diviso in due cicli. La durata del corso  e'  stabilita,
nei limiti anzidetti, con decreto del Ministro della giustizia. 
  2. Al termine del primo ciclo del corso, gli  allievi  che  abbiano
ottenuto giudizio globale  di  idoneita'  sulla  base  dei  risultati
conseguiti nelle materie di insegnamento e  nelle  prove  pratiche  e
siano stati riconosciuti idonei al servizio di polizia  penitenziaria
sono nominati agenti in prova e  vengono  ammessi  a  frequentare  il
secondo  ciclo,  durante  il  quale  sono  sottoposti   a   selezione
attitudinale per l'eventuale assegnazione a  servizi  che  richiedano
qualificazione. 
  3.  Gli  agenti  in  prova   che   abbiano   superato   gli   esami
teorico-pratici di fine corso e ottenuto conferma  dell'idoneita'  al
servizio di polizia penitenziaria sono  nominati  agenti  di  polizia
penitenziaria. Essi prestano giuramento  e  sono  immessi  nel  ruolo
secondo la graduatoria finale. 
  4. Gli agenti in prova che non abbiano superato gli esami  di  fine
corso, sempre che abbiano ottenuto giudizio di idoneita' al servizio,
sono ammessi a ripetere per non piu' di una volta il  secondo  ciclo.
Al termine  di  quest'ultimo,  sono  ammessi  nuovamente  agli  esami
finali. Se l'esito e' negativo, sono dimessi dal corso. 
  5. Gli allievi e gli agenti in  prova,  per  tutta  la  durata  del
corso, non possono essere impiegati in servizi di istituto, tranne  i
servizi funzionali all'attivita' di formazione)). 
    
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 28 maggio 1993, n. 163, convertito con modificazioni  dalla
L. 26 luglio 1993, n. 254, ha disposto (con l'art. 3,  comma  1)  che
"Per il personale assunto ai sensi dell'articolo 2, il corso previsto
dal comma I dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre  1992,
n. 443,  ha  la  durata  complessiva  di  sei  mesi,  e  puo'  essere
articolato in due cicli trimestrali. Il primo  ciclo  e'  frequentato
immediatamente dopo l'assunzione  e  il  secondo  ciclo  deve  essere
completato entro diciotto mesi dall'assunzione". 
    
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 13 settembre 1996, n.  479,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 15 novembre 1996, n. 579, ha disposto (con l'art.  1,  comma
7) che "I periodi di tempo previsti dagli articoli 6 e 7 del  decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ridotti  ad  un  quarto  in
relazione ai concorsi banditi alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, e sono ridotti alla meta' in relazione ai  concorsi
banditi successivamente e comunque non oltre il 31 dicembre 1997".