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DECRETO LEGISLATIVO 30 ottobre 1992, n. 443

Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

note: Entrata in vigore del decreto: 5-12-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/07/2024)
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Testo in vigore dal:  5-7-2024
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Art. 6

(Corsi per la nomina ad agente di polizia penitenziaria).
1. Gli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria frequentano presso le scuole un corso di durata compresa
((tra quattro e dodici mesi))
, diviso in due cicli. La durata del corso è stabilita, nei limiti anzidetti, con decreto del Ministro della giustizia.
((
1-bis. Nel caso in cui la durata minima del corso è stabilita in quattro mesi, il contingente di agenti assegnato a prestare servizio presso gli istituti penali per minorenni, prima del raggiungimento della sede assegnata, frequenta un corso di specializzazione suppletivo di mesi due.
))
2. Al termine del primo ciclo del corso
((di durata non inferiore a tre mesi))
, gli allievi che abbiano ottenuto giudizio globale di idoneità sulla base dei risultati conseguiti nelle materie di insegnamento e nelle prove pratiche e siano stati riconosciuti idonei al servizio di polizia penitenziaria sono nominati agenti in prova e vengono ammessi a frequentare il secondo ciclo, durante il quale sono sottoposti a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione a servizi che richiedano qualificazione.
3. Gli agenti in prova che abbiano superato gli esami teorico-pratici di fine corso e ottenuto conferma dell'idoneità al servizio di polizia penitenziaria sono nominati agenti di polizia penitenziaria. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.
4. Gli agenti in prova che non abbiano superato gli esami di fine corso, sempre che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio, sono ammessi a ripetere per non più di una volta il secondo ciclo.
Al termine di quest'ultimo, sono ammessi nuovamente agli esami finali. Se l'esito è negativo, sono dimessi dal corso.
5. Gli allievi e gli agenti in prova, per tutta la durata del corso, non possono essere impiegati in servizi di istituto, tranne i servizi funzionali all'attività di formazione.

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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 28 maggio 1993, n. 163, convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 1993, n. 254, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Per il personale assunto ai sensi dell'articolo 2, il corso previsto dal comma I dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, ha la durata complessiva di sei mesi, e può essere articolato in due cicli trimestrali. Il primo ciclo è frequentato immediatamente dopo l'assunzione e il secondo ciclo deve essere completato entro diciotto mesi dall'assunzione".
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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.L. 13 settembre 1996, n. 479, convertito con modificazioni dalla L. 15 novembre 1996, n. 579, ha disposto (con l'art. 1, comma 7) che "I periodi di tempo previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ridotti ad un quarto in relazione ai concorsi banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto, e sono ridotti alla metà in relazione ai concorsi banditi successivamente e comunque non oltre il 31 dicembre 1997".