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DECRETO-LEGGE 13 settembre 1996, n. 479

Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, per il servizio di traduzione dei detenuti e per l'accelerazione delle modalità di conclusione degli appalti relativi agli edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-9-1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 novembre 1996, n. 579 (in G.U. 15/11/1996, n.268).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/12/2000)
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Testo in vigore dal:  19-12-2000
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Art. 1

Ampliamento dell'organico del Corpo di polizia
penitenziaria e modalità di reclutamento
1. L'organico del Corpo di polizia penitenziaria stabilito dalla tabella A allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, è aumentato nel ruolo degli agenti e degli assistenti di millequattrocento unità di personale maschile e duecento unità di personale femminile.
2. Alla copertura dei posti portati in aumento dal comma 1 si provvede, prioritariamente, mediante assunzione del personale delle Forze armate che, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, presta servizio volontario nel Corpo di polizia penitenziaria secondo le norme del decreto-legge 17 maggio 1993, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1993, n. 231, e successive modificazioni. Se residuano vacanze si provvede, nella misura del cinquanta per cento, mediante assunzione su domanda dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito, in possesso dei requisiti per l'assunzione nel Corpo e, per la restante parte, mediante assunzione su domanda degli ausiliari in congedo dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di polizia, che non siano cessati dal servizio per motivi disciplinari o per infermità.
3. Il corso di formazione per il personale reclutato a norma del comma 2 ha la durata di tre mesi.
4. Fermo quanto previsto dal comma 2, fino al 31 dicembre 1997 le assunzioni del personale maschile e femminile del Corpo di polizia penitenziaria per l'accesso alla qualifica di agente hanno luogo anche in eccedenza rispetto alla consistenza numerica del ruolo degli agenti e degli assistenti di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, come modificata dal comma 1, ma non oltre il limite delle vacanze esistenti nel ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori di cui alla predetta tabella. Le conseguenti eccedenze nel ruolo degli agenti e degli assistenti sono riassorbite mediante le ordinarie procedure di avanzamento o per effetto delle assunzioni. (2)
((3))
5. Alla copertura dei posti disponibili a norma del comma 4 si provvede mediante l'assunzione dei candidati risultati idonei in precedenti concorsi e, se permangono vacanze, mediante l'assunzione dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito, e successivamente mediante assunzione degli ausiliari in congedo dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di polizia.
((3))
6. Ai fini delle assunzioni a norma dei commi 2, 3, 4 e 5, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande, è istituita un'apposita commissione presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per gli accertamenti psicofisici e sono fissati i criteri per la formazione di distinte graduatorie.
7. I periodi di tempo previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ridotti ad un quarto in relazione ai concorsi banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto, e sono ridotti alla metà in relazione ai concorsi banditi successivamente e comunque non oltre il 31 dicembre 1997.
Sono fatte salve le procedure già avviate per il reclutamento di agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria, le procedure concorsuali già in atto, nonché le procedure per le riammissioni in servizio ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
8. Le facoltà riconosciute all'Amministrazione penitenziaria dall'articolo 14, comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, sono esercitabili sino al 30 giugno 1997, anche al fine di completare l'organico del personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria. Le idonee dei concorsi per vigilatrici penitenziarie espletati nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, possono essere assunte, purché non abbiano superato il quarantesimo anno di età alla data di entrata in vigore del presente decreto e siano in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria.
8-bis. Il personale assunto a norma del presente articolo non può, per almeno cinque anni, essere destinato, a sua richiesta, a sede diversa da quella di prima assegnazione. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 13 marzo 1998, n. 50 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "al fine di consentire il completamento della graduale cessione del servizio di traduzione dei detenuti e degli internati dall'Arma dei carabinieri al Corpo di polizia penitenziaria, continuano ad applicarsi sino al 31 dicembre 1998" le disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo concernenti le assunzioni del personale maschile e femminile del Corpo di polizia penitenziaria.
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 30 novembre 2000, n. 356 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni contenute nei commi 4 e 5 del presente articolo, concernenti le assunzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria, da effettuare secondo le modalità previste dall'articolo 39, commi 2 e 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per la copertura dei posti disponibili, trovano applicazione sino al 31 dicembre 2001.