DECRETO LEGISLATIVO 30 ottobre 1992, n. 443

Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

note: Entrata in vigore del decreto: 5-12-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 16-12-2010
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7 
                 Dimissioni dai corsi per la nomina 
                 ad agente di polizia penitenziaria 
 
  1. Sono dimessi dal corso: 
    a) gli allievi che non superino il primo ciclo; 
    b) gli allievi e gli agenti in prova che non  siano  riconosciuti
idonei al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria; 
    c) gli allievi e gli agenti in prova che dichiarino di rinunciare
al corso; 
  ((d) gli allievi e gli allievi agenti in prova  che  per  qualsiasi
motivo, salvo che l'assenza sia determinata  dall'adempimento  di  un
dovere, siano stati assenti dal corso per un  periodo  stabilito  con
decreto  del  Ministro  della  giustizia,  il  quale  deve   comunque
prevedere un periodo maggiore  in  caso  di  assenza  determinata  da
infermita' contratta durante il corso e,  in  quest'ultimo  caso,  la
possibilita' per l'allievo o l'agente in prova di  essere  ammesso  a
partecipare al primo corso  successivo  alla  riacquistata  idoneita'
psico-fisica;)) 
    e) gli agenti in prova di cui comma 4 dell'articolo 6. 
  2. Gli allievi e gli agenti in prova di  sesso  femminile,  la  cui
assenza oltre sessanta giorni sia stata  determinata  da  maternita',
sono ammessi a partecipare al primo corso successivo  ai  periodi  di
assenza dal lavoro previsti dalle  disposizioni  sulla  tutela  delle
lavoratrici madri. 
  3. Sono espulsi dal  corso  gli  allievi  e  gli  agenti  in  prova
responsabili di mancanze  punibili  con  sanzioni  disciplinari  piu'
gravi della deplorazione. 
  4. I provvedimenti di dimissione e di  espulsione  dal  corso  sono
adottati con  decreto  del  direttore  generale  dell'Amministrazione
penitenziaria, su proposta del direttore della scuola. 
  5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni  rapporto
con l'Amministrazione. (5) 
 
    
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 13 settembre 1996, n.  479,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 15 novembre 1996, n. 579, ha disposto (con l'art.  1,  comma
7) che "I periodi di tempo previsti dagli articoli 6 e 7 del  decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ridotti  ad  un  quarto  in
relazione ai concorsi banditi alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, e sono ridotti alla meta' in relazione ai  concorsi
banditi successivamente e comunque non oltre il 31 dicembre 1997".