stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 30 ottobre 1992, n. 443

Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

note: Entrata in vigore del decreto: 5-12-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/12/2023)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal: 5-12-1992
al: 19-2-2020
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
    VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione: 
    VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante ordinamento  del
Corpo di polizia penitenziaria,  ed  in  particolare  l'articolo  14,
comma 1; 
    VISTI l'articolo 19, comma 1, della legge  16  ottobre  1991,  n.
321, e l'articolo 1, comma 2, della legge 18 febbraio 1992, n. 172; 
    SENTITE le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 19, comma
14, della legge n. 395 del 1990; 
    ACQUISITO il  parere  preliminare  delle  competenti  Commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a
norma dell'articolo 28 della citata legge n. 395 del 1990; 
    VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 ottobre 1992; 
    ACQUISITO  il  parere  definitivo  delle   predette   Commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
    VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 ottobre 1992; 
    SULLA PROPOSTA del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro; 
               EMANA il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1 
            (Istituzione dei ruoli e dotazioni organiche) 
1. Sono istituiti i seguenti ruoli del personale del Corpo di polizia
penitenziaria: 
a) ruolo degli agenti e degli assistenti; 
b) ruolo dei sovrintendenti; 
c) ruolo degli ispettori; 
2. Salvo  quanto  specificato  nel  presente  decreto,  il  personale
appartenente  ai  predetti  ruoli,  nello  svolgimento  dei   compiti
istituzionali sanciti dalla legge 15 dicembre 1990,  n.  395,  svolge
anche le attivita' accessorie necessarie al  pieno  assolvimento  dei
compiti di istituto, quali indicati dall'articolo  5  della  legge  e
dalla normativa vigente. 
3. La dotazione organica dei ruoli del personale del Corpo di polizia
penitenziaria  e'  fissata  nella  tabella  A  allegata  al  presente
decreto. 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3 dell testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione di princi'pi e criteri direttivi e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore  di  legge  e  i
          regolamenti.
             -  La legge n. 395/1990, recante l'ordinamento del Corpo
          di  polizia  penitenziaria,  e'  stata   modificata   dagli
          articoli  17  e  18  della  legge  16 ottobre 1991, n. 321,
          recante interventi straordinari per la funzionalita'  degli
          uffici  giudiziari  e per il personale dell'Amministrazione
          della giustizia.
             Il comma 1 dell'art. 19 della stessa legge  n.  321/1991
          ha  differito  al 31 ottobre 1991 il termine per l'adozione
          dei decreti legislativi previsti dalla legge n. 395/1990.
             Il comma 2 dell'art.  1  della  legge  n.  172/1992,  di
          conversione  in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          31 dicembre 1991, n. 419, recante l'istituzione  del  Fondo
          di  sostegno  per  le  vittime  di  richieste estorsive, ha
          ulteriormente differito tale termine al 31 ottobre 1992.
             - Il testo vigente dell'art. 14 comma 1, della legge  n.
          395/1990,  come modificato dall'art. 17, commi 1 e 2, della
          legge n. 321/1991, e' il seguente:
             "Art. 14 (Ordinamento del personale). - 1.  Il  Governo,
          sentite  le  organizzazioni  sindacali  di cui all'art. 19,
          comma 14, e' delegato ad adottare,  entro  sei  mesi  dalla
          data  di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
          decreti  legislativi  per  provvedere  alla  determinazione
          dell'ordinamento   del   personale  del  Corpo  di  polizia
          penitenziaria,   da   armonizzare,   con   gli    opportuni
          adattamenti,  alle previsioni di cui agli articoli 2, 3 e 4
          della legge 11 luglio 1980, n. 312,  con  l'osservanza  dei
          seguenti princi'pi e criteri direttivi:
               a) previsione delle seguenti qualifiche nell'ambito di
          ciascun ruolo:
               1)  ruolo  degli  agenti  e  degli assistenti: agente,
          agente scelto, assistente, assistente capo;
               2)  ruolo  dei  sovrintendenti:  vice  sovrintendente,
          sovrintendente, sovrintendente capo;
               3)  ruolo  degli ispettori: vice ispettore, ispettore,
          ispettore capo;
               b) determinazione per ciascun  ruolo,  nelle  relative
          qualifiche,  delle specifiche attribuzioni con l'osservanza
          delle seguenti disposizioni:
               1) al personale appartenente al ruolo degli  agenti  e
          degli  assistenti  sono  attribuite  mansioni  esecutive in
          ordine  ai  compiti  istituzionali  con   il   margine   di
          iniziativa  e  di discrezionalita' inerente alle qualifiche
          possedute;   detto   personale   vigila   sulle   attivita'
          lavorative  e  ricreative  organizzate negli istituti per i
          detenuti e gli internati; indica elementi  di  osservazione
          sul    senso   di   responsabilita'   e   correttezza   nel
          comportamento personale e  nelle  relazioni  interpersonali
          interne,  utili  alla formulazione di programmi individuali
          di trattamento; gli appartenenti al ruolo  degli  agenti  e
          degli  assistenti  sono  agenti  di  pubblica  sicurezza ed
          agenti di polizia giudiziaria; agli agenti  scelti  e  agli
          assistenti    possono    essere    conferiti   compiti   di
          coordinamento operativo  di  piu'  agenti  in  servizio  di
          istituto, nonche' eventuali incarichi specialistici;
               2)    al   personale   appartenente   al   ruolo   dei
          sovraintendenti sono attribuite funzioni  rientranti  nello
          stesso   ambito  di  quelle  previste  nel  numero  1),  ma
          implicanti un maggiore livello di responsabilita',  nonche'
          funzioni  di  coordinamento di unita' operative a cui detto
          personale impartisce  disposizioni  delle  quali  controlla
          l'esecuzione  e  di cui risponde; gli appartenenti al ruolo
          dei sovrintendenti sono  agenti  di  pubblica  sicurezza  e
          ufficiali di polizia giudiziaria;
               3)  al personale appartenente al ruolo degli ispettori
          sono  attribuite  mansioni  di  concetto   che   richiedono
          adeguata preparazione professionale e conoscenza dei metodi
          e   della  organizzazione  del  trattamento  penitenziario,
          nonche' specifiche funzioni  nell'ambito  del  servizio  di
          sicurezza  e  nell'organizzazione  dei  servizi di istituto
          secondo le direttive e gli ordini impartiti  dal  direttore
          dell'istituto;   sono   altresi'   attribuite  funzione  di
          direzione, di indirizzo e di coordinamento di unita' opera-
          tive e la responsabilita' per le direttive e le  istruzioni
          impartite  nelle  predette  attivita'  e  per  i  risultati
          conseguiti;  gli  appartenenti  al  ruolo  degli  ispettori
          partecipano alle riunioni di gruppo di cui agli articoli 28
          e  29  del regolamento approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431;  gli  appartenenti
          al  ruolo degli ispettori sono agenti di pubblica sicurezza
          e ufficiali di polizia giudiziaria; l'ispettore destinato a
          capo del personale del Corpo in servizio negli  istituti  e
          servizi  penitenziari  e  nelle scuole e' gerarchicamente e
          funzionalmente dipendente dal direttore dell'istituto,  del
          servizio   o   della   scuola,   con   il  quale  collabora
          nell'organizzazione dei servizi dell'istituto;
               c) determinazione, per ciascuno dei ruoli istituiti e,
          ove  occorra,  per  singole  qualifiche,  delle   dotazioni
          organiche,   in   modo   da   assicurare  la  funzionalita'
          dell'ordinamento    e    l'efficienza    delle    strutture
          dell'amministrazione  e  da  evitare che il personale venga
          distolto  dai  compiti  specificamente  previsti  per  ogni
          ruolo; in particolare:
               1)  previsione  che il personale avente attualmente il
          grado di guardia e guardia scelta  venga  inquadrato  nelle
          qualifiche   di   agente   e   di   agente  scelto  secondo
          l'anzianita' di servizio;
               2) previsione che il personale avente  attualmente  il
          grado  di  appuntato  venga  inquadrato  nella qualifica di
          assistente;
               3)  previsione  che  il personale avente, alla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,  il  grado  di
          appuntato  scelto  e  che  abbia conseguito la qualifica di
          ufficiale di polizia giudiziaria o che sia risultato idoneo
          nei   concorsi   per   il   conferimento   del   grado   di
          vicebrigadiere   venga   inquadrato   nella   qualifica  di
          sovrintendente,  in  soprannumero  riassorbibile   con   la
          cessazione  dal  servizio  del  personale  posto  in questa
          posizione, rispettando  l'ordine  cronologico  dei  singoli
          concorsi e, nell'ambito di ciascun concorso, la graduatoria
          di merito per gli appuntati scelti;
               4)  previsione  che gli appuntati scelti che non siano
          stati inquadrati  nella  qualifica  di  sovrintendente,  ai
          sensi  del  numero  3), siano inquadrati nella qualifica di
          assistente capo;
               5) previsione che il personale avente,  alla  data  di
          entrata  in  vigore  della presente legge, il grado di vice
          brigadiere venga inquadrato, anche in  soprannumero,  nella
          qualifica  di  sovrintendente,  quello  avente  il grado di
          brigadiere  nella  qualifica  di  sovrintendente  e  quello
          avente il grado di brigadiere con cinque anni di anzianita'
          nel grado nella qualifica di sovrintendente capo;
               6) previsione che i marescialli siano inquadrati nelle
          tre  qualifiche  del ruolo degli ispettori in ragione delle
          sottoelencate aliquote:
                 a) per i quattro quinti dei posti disponibili  nella
          qualifica  di  ispettore  capo  previsti  dalla  tabella  A
          allegata alla presente legge;
                 b) per i tre  quinti  dei  posti  disponibili  nella
          qualifica di ispettore;
                 g)  per  i  due  quinti  dei posti disponibili nella
          qualifica di vice ispettore;
               7) previsione che l'inquadramento di cui al numero  6)
          abbia luogo nel seguente modo:
                 a)   nella  qualifica  di  ispettore  capo,  secondo
          l'ordine di graduatoria, i marescialli maggiori, fino  alla
          copertura dell'aliquota prevista alla lettera a) del numero
          6);
                 b)   nelle   qualifiche   di  ispettore  e  di  vice
          ispettore, i maresciali capo e ordinari fino alla copertura
          delle aliquote previste alle lettere b) e g) del numero 6),
          secondo l'ordine di anzianita' nel ruolo di provenienza;
                 g) il personale risultato idoneo nel concorso di cui
          alla  precedente  lettera  b),  che   non   abbia   trovato
          collocazione  nella  prima  qualifica per mancanza di posti
          disponibili, sara' inquadrato, secondo l'ordine di  merito,
          nella qualifica finale del ruolo dei sovrintendenti;
                 d)  il  personale  di  cui  alla  precedenti lettere
          (Beta))  e  g  )  sara'  inquadrato,  secondo  l'ordine  di
          graduatoria  e  ove  non  abbia successivamente demeritato,
          nella prima,  poi  nella  seconda,  e  quindi  nella  terza
          qualifica  del  ruolo  degli ispettori in ragione dei posti
          che si rendano nel tempo disponibili in tali  qualifiche  e
          nei limiti delle aliquote di cui al numero 6);
               8)  previsione  che i marescialli inquadrati nel ruolo
          degli  ispettori  e  le  vigilatrici   penitenziarie   capo
          frequentino presso una scuola dell'Amministrazione un corso
          di aggiornamento di almeno due mesi;
               9)  previsione  che  le vigilatrici penitenziarie capo
          che abbiano maturato il tredicesimo anno di servizio  siano
          inquadrate nella terza qualifica del ruolo degli ispettori;
          previsione   che  le  vigilatrici  penitenziarie  capo  che
          abbiano espletato fino a tredici  anni  di  servizio  siano
          inquadrate   nella   seconda   qualifica  del  ruolo  degli
          ispettori, con  precedenza  nel  ruolo  su  coloro  che  vi
          accedano successivamente per concorso;
               10)  previsione  che i marescialli capo e ordinari che
          non abbiano partecipato al concorso di cui  al  numero  7),
          lettera  (Beta)),  ovvero  non  lo  abbiano superato, siano
          promossi alla qualifica iniziale del ruolo degli  ispettori
          dal   giorno  precedente  a  quello  della  cessazione  dal
          servizio per limiti di eta', infermita' o decesso,  con  il
          trattamento economico piu' favorevole;
               d)  determinazione  dei  criteri per la promozione per
          merito straordinario anche in soprannumero assorbibile  con
          le  vacanze  ordinarie  dei  ruoli  del  Corpo  di  polizia
          penitenziaria;
               e)   previsione   che   l'accesso   al    ruolo    dei
          sovrintendenti  avvenga mediante concorso interno per esame
          teorico-pratico, al quale sono ammessi gli appartenenti  al
          ruolo  degli  agenti  e degli assistenti che abbiano almeno
          quattro   anni   di   servizio   complessivo   e   superino
          successivamente    un    corso   di   formazione   tecnico-
          professionale; per il personale in servizio  alla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge si applica, per
          quanto attiene all'anzianita' di servizio utile  per  poter
          partecipare  al  concorso  a  sovrintendente,  la normativa
          attualmente prevista per il concorso a vice brigadiere;
               f) determinazione delle modalita' di  preposizione  ai
          vari  uffici  ed  incarichi  e  dei  criteri  di promozione
          nell'ambito dei vari ruoli  in  modo  da  favorire,  tenuto
          conto   dell'anzianita'  di  servizio,  gli  elementi  piu'
          meritevoli per  capacita'  professionale  e  per  incarichi
          assolti;
               g)  determinazione  delle  modalita',  in  relazione a
          particolari   infermita'   o   al   grado   di    idoneita'
          all'assolvimento  dei  servizi di polizia, per il passaggio
          del personale, per esigenze di servizio  o  a  domanda,  ad
          equivalenti  qualifiche di altri ruoli dell'Amminsitrazione
          penitenziaria  o  di  altre  amministrazioni  dello  Stato,
          salvaguardando  i  diritti  e  le  posizioni  del personale
          appartenente a questi ultimi ruoli;
               h) disciplina dello stato giuridico del personale,  ed
          in  particolare  del  comando presso altre amminsitrazioni,
          dell'aspettativa, del collocamento  a  disposizione,  delle
          incompatibilita',  dei  rapporti informativi e dei congedi,
          secondo criteri che tengano conto delle specifiche esigenze
          dei  servizi  di  sicurezza  e  della  necessita'  di   non
          prevedere  trattamenti di stato inferiori rispetto a quelli
          degli altri dipendenti civili dello Stato;
               i) previsione che, ferma restando per il personale  in
          servizio  alla  data  di  entrata  in vigore della presente
          legge la normativa vigente in  materia  di  collocamento  a
          riposo   d'ufficio   per   raggiunti  limiti  di  eta',  la
          cessazione del rapporto d'impiego,  determinabile  in  modo
          differenziato  per  gli appartenenti ai vari ruoli, avvenga
          non oltre il compimento del sessantesimo anno di eta';
               l)  previsione  che,  al  fine  di  coprire  eventuali
          carenze  di organico, sia possibile il richiamo in servizio
          degli agenti, degli assistenti e dei sovrintendenti, per un
          periodo non superiore a due  anni,  sempre  che  non  siano
          stati  collocati a riposo oltre il cinquantottesimo anno di
          eta';
               m) previsione che  per  la  gestione  delle  questioni
          attinenti  allo  stato ed all'avanzamento del personale del
          Corpo di polizia penitenziaria siano istituiti uno  o  piu'
          organi collegiali, nei quali sia rappresentato il personale
          medesimo;
               n)  determinazione  delle modalita' di assunzione e di
          accesso  ai  vari  ruoli,  con  l'osservanza  dei  seguenti
          criteri:
               1)  previsione che per l'accesso ai ruoli del Corpo di
          polizia penitenziaria siano richiesti i medesimi  requisiti
          psico-fisici  previsti per l'accesso ai ruoli del personale
          della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia,  di
          cui  all'art.  1  del regolamento approvato con decreto del
          Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904;
               2) previsione del concorso  pubblico  per  esami;  per
          l'ammissione  ai  concorsi  per  agente  e assistente e per
          sovrintendente e' richiesto  il  possesso  del  diploma  di
          istruzione  secondaria  di primo grado; per l'ammissione al
          concorso per ispettore e' richiesto il possesso del diploma
          di istruzione secondaria di secondo grado;  riserva  di  un
          quinto  dei  posti  disponibili  in  organico nei ruoli dei
          sovrintendenti e degli ispettori ai vincitori del concorso;
          riserva di posti come previsto dall'art. 14 della legge  11
          luglio 1980, n. 312;
               3) previsione del concorso riservato;
               4) previsione dei corsi di formazione;
               5)  previsione  di  accesso  ai  ruoli  superiori  per
          anzianita' e merito e per merito comparativo;
               o)  fatto  salvo  quanto  previsto  alla  lettera  c),
          determinazione   dell'inquadramento   del   personale   del
          disciolto Corpo degli agenti di custodia  e  del  personale
          del  soppresso  ruolo  delle  vigilatrici penitenziarie nei
          ruoli  e  nelle  corrispondenti  qualifiche  del  Corpo  di
          polizia  penitenziaria  di cui alla tabella B allegata alla
          presente legge, tenuto conto delle disponibilita' dei posti
          in organico, del grado rivestito e dell'anzianita' di grado
          posseduta  e  sentita  una  commissione  presieduta  da  un
          Sottosegretario e di Stato, delegato dal Ministro di grazia
          e    giustizia,   e   composta   dal   direttore   generale
          dell'Amministrazione     penitenziaria,    dal    direttore
          dell'ufficio del personale del Corpo, da quattro  dirigenti
          amministrativi  e da sei rappresentanti del Corpo designati
          dalle organizzazioni sindacali di cui all'art. 19".
             - Il regolamento approvato con il D.P.R. n. 431/1976  e'
          il regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n.
          354,  recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla
          esecuzione  delle  misure  privative  e  limitative   della
          liberta'".
             Le  riunioni  di gruppo di cui agli articoli 28 e 29 del
          citato  D.P.R.  n.   431/1976   riguardano   l'espletamento
          dell'osservazione   scientifica   della   personalita'  dei
          condannati  e  degli  internati  e  la   compilazione   del
          programma individualizzato di trattamento rieducativo.
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  1  del D.P.R. n.
          904/1983 (Approvazione del regolamento sui requisiti psico-
          fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso  gli
          appartenenti  ai ruoli della Polizia di Stato che espletano
          funzioni  di  polizia  ed  i  candidati  ai  concorsi   per
          l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che
          espleta funzioni di polizia):
             "Art.  1  (Requisiti  psico-fisici  per  l'ammissione ai
          concorsi). - I requisiti psico-fisici di cui devono  essere
          in  possesso  i  candidati  ai  concorsi  per  la nomina ad
          allievo  agente,  ad  allievo  vice  ispettore  e  a   vice
          commissario,   nonche'   i   candidati   al   concorso  per
          l'ammissione  al  corso  quadriennale   presso   l'Istituto
          superiore di polizia, sono i seguenti:
               a) sana e robusta costituzione fisica;
               b)  altezza  individuata ai sensi del provvedimento di
          cui all'art. 2 della legge 13 dicembre  1986,  n.  874.  Il
          rapporto  altezza-peso,  il tono e l'efficienza delle masse
          muscolari, la distribuzione  del  pannicolo  adiposo  e  il
          trofismo  devono rispecchiare un'armonia atta a configurare
          la  robusta   costituzione   e   la   necessaria   agilita'
          indispensabile per l'espletamento dei servizi di polizia;
               c)  senso  cromatico  e luminoso normale, campo visivo
          normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e
          steroscopica  sufficiente.  Non  sono  ammesse   correzioni
          chirurgiche delle ametropie;
               d)  per  l'ammissione  al  concorso  per  la nomina ad
          allievo  agente,  visus  naturale  non  inferiore  a  12/10
          complessivi  quale  somma  del visus dei due occhi, con non
          meno di 5/10 nell'occhio che vede di meno. Per l'ammissione
          ai concorsi per la nomina ad  allievo  vice-ispettore  e  a
          vice   commissario,   nonche'  per  gli  aspiranti  allievi
          commissari in prova presso l'Istituto superiore di polizia,
          visus non inferiore a 10/10 in ciascun  occhio,  anche  con
          correzione,   purche'   non  superiore  alle  tre  diottrie
          complessive e in particolare per la miopia, l'ipermetropia,
          l'astigmatismo semplice  (miopico  od  ipermetropico),  tre
          diottrie  in  ciascun occhio, per l'astigmatismo composto e
          misto tre diottrie quale somma dei singoli vizi;
               e)  funzione  uditiva  con  soglia  audiometrica media
          sulle   frequenze    500-1000-2000-4000    Hz,    all'esame
          audiometrico  in cabina silente, non superiore a 30 decibel
          all'orecchio che sente di meno e  a  15  decibel  all'altro
          (perdita percentuale totale biauricolare entro il 20%);
               f)  l'apparato dentario deve essere tale da assicurare
          la  funzione  masticatoria  e,  comunque,   devono   essere
          presenti:  i  dodici denti frontali superiori ed inferiori;
          e'  ammessa  la  presenza  di  non  piu'  di  sei  elementi
          sostituiti   con   protesi   fissa;   almeno   due   coppie
          contrapposte  per  ogni  emiarcata  tra   i   venti   denti
          posteriori;   gli  elementi  delle  coppie  possono  essere
          sostituiti da  protesi  efficienti;  il  totale  dei  denti
          mancanti  o sostituiti da protesi non puo' essere superiore
          a sedici elementi".
             - Si trascrive il testo  dell'art.  14  della  legge  n.
          312/1980    (Nuovo   assetto   retributivo-funzionale   del
          personale civile e militare dello Stato):
             "Art. 14 (Riserva di posti).  -  Nei  concorsi  pubblici
          sono riservate le seguenti aliquote di posti:
              50 per cento dalla 1a alla 2a qualifica;
              40  per  cento  dalla  2a  alla  3a  e dalla 3a alla 4a
          qualifica;
              30 per cento dalla 4a alla 5a qualifica;
              30 per cento dalla 5a alla 6a qualifica;
              30 per cento dalla 6a alla 7a qualifica;
              30 per cento dalla 7a alla 8a qualifica.
             Di tali riserve potranno fruire i candidati interni  che
          abbiano   un'anzianita'  di  cinque  anni,  maturata  nella
          qualifica  immediatamente  inferiore  a   quella   cui   si
          concorre,  ed  il  titolo  di studio richiesto ai candidati
          esterni per l'accesso a  tale  qualifica  inferiore,  salvo
          altro titolo di studio.
             Ai  fini  suddetti,  nel  primo  quinquennio  del  nuovo
          ordinamento, viene considerata equipollente  all'anzianita'
          di  qualifica  quella della carriera di appartenenza che ha
          dato titolo all'inquadramento nella stessa qualifica.
             La  riserva  sara'  totale  per   i   profili   la   cui
          professionalita'  di base puo' essere acquisita soltanto in
          un  profilo  appartenente  alla  qualifica   immediatamente
          inferiore,   sempreche'   cio'  risulti  espressamente  dal
          profilo professionale della qualifica di accesso".
             - Il testo  della  tabella  B  allegato  alla  legge  n.
          395/1990,  come  modificata  dal comma 3 dell'art. 17 della
          legge 321/1991 (per l'argomento  si  vedano  le  note  alle
          premesse) e' il seguente:
                                                            TABELLA B
                                                    (articoli 4 e 14)
                                                              PARTE I
   INQUADRAMENTO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA - EQUIPARAZIONE DELLE
 QUALIFICHE CON I GRADI DEL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA E CON LE
        QUALIFICHE DEL RUOLO DELLE VIGILATRICI PENITENZIARIE
                  (Organici nel triennio 1990-1992)
          ----> Vedere Tabella a Pag. 115 della G.U. <----
                                                    Segue: "TABELLA B
                                                             PARTE II
 TABELLA DI EQUIPARAZIONE TRA GLI ORGANICI DEL PERSONALE DI CUSTODIA
             PIANO DI ASSUNZIONI NEL TRIENNIO 1990-1992
          ----> Vedere Tabella a Pag. 116 della G.U. <----
            -  Le  organizzazioni  sindacali di cui all'art. 19 della
          legge n.  395/1990, alle quali fa  riferimento  l'art.  14,
          comma  1,  lettera  o),  della  stessa  legge,  sono quelle
          nazionali maggiormente rappresentative del personale.
             - Il testo dell'art. 28 della legge n.  395/1990  e'  il
          seguente:
             "Art.  28  (Emanazione  dei decreti legislativi). - 1. I
          decreti legislativi  previsti  dalla  presente  legge  sono
          emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il
          Ministro  di  grazia  e  giustizia  e  con  il Ministro del
          tesoro, sentito  il  parere  delle  competenti  Commissioni
          permanenti  della  Camera  dei  deputati e del Senato della
          Repubblica. Tale parere e' espresso con le procedure di cui
          al comma 4 dell'art. 14 della  legge  23  agosto  1988,  n.
          400".
          Note all'art. 1, comma 2:
             -   Si  trascrive  il  testo  dei  primi  quattro  commi
          dell'art. 5 della legge n. 395/1990:
             "Art. 5  (Compiti  istituzionali).  -  1.  Il  Corpo  di
          polizia  penitenziaria espleta tutti i compiti conferitigli
          dalla presente legge, dalla legge 26 luglio 1975,  n.  354,
          dal  regolamento approvato con decreto del Presidente della
          Repubblica 29  aprile  1976,  n.  431,  e  loro  successive
          modificazioni, nonche' dalle altre leggi e regolamenti.
             2.   Il   Corpo  di  polizia  penitenziaria  attende  ad
          assicurare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della
          liberta' personale; garantisce l'ordine  all'interno  degli
          istituti di prevenzione e di pena e ne tutela la sicurezza;
          partecipa,  anche  nell'ambito  di  gruppi  di lavoro, alle
          attivita' di osservazione e di trattamento rieducativo  dei
          detenuti   e   degli  internati;  espleta  il  servizio  di
          traduzione dei detenuti ed  internati  ed  il  servizio  di
          piantonamento  dei  detenuti  ed  internati  ricoverati  in
          luoghi esterni di cura, secondo le modalita' ed i tempi  di
          cui all'art. 4.
             3.  Fatto salvo l'impiego ai sensi dell'art. 16, secondo
          e terzo comma, della legge 1›  aprile  1981,  n.  121,  gli
          appartenenti  al Corpo di polizia penitenziaria non possono
          comunque  essere  impiegati  in  compiti  che   non   siano
          direttamente connessi ai servizi di istituto.
             4.  Fino  a  quando  le esigenze di servizio non saranno
          soddisfatte  dal  personale   di   corrispondente   profilo
          professionale   preposto   ad   attivita'   amministrative,
          contabili e patrimoniali, e comunque  non  oltre  due  anni
          dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, il
          personale appartenente al Corpo degli agenti di custodia  e
          al  ruolo delle vigilatrici penitenziarie che, alla data di
          entrata in vigore della presente legge, espleta le suddette
          attivita', continua, salve eventuali esigenze di servizio e
          fermo  restando  l'inquadramento cui ha diritto, a svolgere
          le attivita' nelle quali e' impiegato".
             - Per l'argomento della legge n. 354/1975 e  del  D.P.R.
          n.  431/1976, si vedano le note alle premesse.
             -  In  base  al secondo e terzo comma dell'art. 16 della
          legge n. 121/1981 (Nuovo  ordinamento  dell'Amministrazione
          della    pubblica   sicurezza),   il   Corpo   di   polizia
          penitenziaria, facente parte  delle  Forze  di  polizia  ai
          sensi  dell'art. 1, comma 3, della legge n.  395/1991, puo'
          essere chiamato a concorrere nell'espletamento  di  servizi
          di  ordine  e  sicurezza  pubblica e puo' essere utilizzato
          anche per il servizio di pubblico soccorso.