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LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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Testo in vigore dal:  31-12-2023
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Art. 78

(Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza e di lavori socialmente utili)
1. La data di presentazione della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è differita al 30 aprile 2001, fermo restando il possesso, alla data del 31 dicembre 1999, dei relativi requisiti.
2. Ferma restando la possibilità di stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti dall'applicazione dell'articolo 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, convenzioni con le regioni in riferimento a situazioni straordinarie che non consentono, entro il 30 giugno 2001, di esaurire il bacino regionale dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000; conseguentemente, a tal fine, il termine del 30 aprile 2001, di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000 è differito al 30 giugno 2001 e il rinnovo di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo potrà avere una durata massima di otto mesi. In particolare le convenzioni prevedono:
a) la realizzazione, da parte della Regione, di programmi di stabilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, con l'indicazione di una quota predeterminata di soggetti da avviare alla stabilizzazione che, per il primo anno, non potrà essere inferiore al 30 per cento del numero dei soggetti appartenenti al bacino regionale; le convenzioni possono essere annualmente rinnovate, a condizione che vengano definiti, anche in base ai risultati raggiunti, gli obiettivi di stabilizzazione dei soggetti di cui al citato articolo 2, comma 1;
b) le risorse finanziarie necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati entro il 31 dicembre 2000, ad esclusione di quelli impegnati in attività progettuali interregionali di competenza nazionale e dei soggetti che maturino il cinquantesimo anno di età entro il 31 dicembre 2000, anche la copertura dell'erogazione della quota di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, pari al 50 per cento dell'assegno per prestazioni in attività socialmente utili e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare, che le regioni si impegnano a versare all'INPS; nonché, nell'ambito delle risorse disponibili a valere sul Fondo per l'occupazione, un ulteriore stanziamento di entità non inferiore al precedente finalizzato ad incentivare la stabilizzazione dei soggetti interessati da situazione di straordinarietà; a tale scopo per l'anno 2001 verranno utilizzate le risorse destinabili alle regioni, ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti dall'applicazione dell'articolo 45, comma 6, della citata legge n. 144 del 1999, che saranno erogati a seguito della stipula delle convenzioni;
c) la possibilità, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, per i soggetti, di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, che abbiano compiuto, alla data del 31 dicembre 2000, il cinquantesimo anno di età, di continuare a percepire in caso di prosecuzione delle attività da parte degli enti utilizzatori, l'assegno per prestazioni in attività socialmente utili e l'assegno per nucleo familiare, nella misura del 100 per cento, a partire dal 1° gennaio 2001 e sino al 31 dicembre 2001;
d) la possibilità di impiego, da parte delle regioni, delle risorse del citato Fondo per l'occupazione, destinate alle attività socialmente utili e non impegnate per il pagamento di assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà. (31) (36) (43) (49) (99) (101) (103) (106)
((107))
3. A seguito dell'attivazione delle convenzioni di cui al comma 2, sono trasferite alle regioni le responsabilità di programmazione e di destinazione delle risorse finanziarie, ai sensi del medesimo comma 2, e rese applicabili le misure previste dal citato decreto legislativo n. 81 del 2000 fino al 31 dicembre 2001. Ai fini del rinnovo delle convenzioni di cui al comma 2, lettera a), saranno previste, a partire dall'anno 2002, apposite risorse a tale scopo preordinate, nell'ambito delle disponibilità del Fondo per l'occupazione, per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000, di pertinenza del bacino regionale, inclusi i soggetti di cui al comma 2, lettera c), non stabilizzati entro il 31 dicembre 2001.
4. All'articolo 9, comma 11, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è soppressa la parola "assicurativi".
5. I soggetti impegnati in prestazioni di attività socialmente utili, ai sensi della lettera d) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999 e che a quest'ultima data siano esclusi da ogni trattamento previdenziale, se in possesso, dei requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui alla lettera a), comma 5, dell'articolo 12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, possono presentare la relativa domanda intesa ad ottenere il solo beneficio di cui alla medesima lettera a) bei limiti e condizioni ivi previsti, e nei limiti delle risorse stabilite nel predetto comma 5 entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo.
6. In deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e limitatamente agli anni 2001, 2002 e 2003, le regioni e gli altri enti locali che hanno vuoti in organico e nell'ambito delle disponibilità finanziarie possono, relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, effettuare assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili. L'incentivo previsto all'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, è esteso agli enti locali e agli enti pubblici dotati di autonomia finanziaria, per le assunzioni ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997.
7. Resta ferma la facoltà di cui all'articolo 45, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
8. In attesa della definizione, tra le parti sociali, dei criteri di attuazione della normativa di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, recante benefici per le attività usuranti, e successive modificazioni, è riconosciuto, entro i limiti delle disponibilità di cui al comma 13, il beneficio della riduzione dei requisiti di età anagrafica e contributiva previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 8 agosto 1995, n. 335, agli assicurati che:
a) per il periodo successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 374 del 1993, risultino avere svolto prevalentemente mansioni particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggior gravità dell'usura che queste presentano, individuate dall'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999;
b) entro il 31 dicembre 2001 potrebbero far valere:
1) i requisiti per il pensionamento di anzianità tenendo conto della riduzione dei limiti di età anagrafica e di anzianità contributiva previsti rispettivamente dall'articolo 1, comma 36, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come introdotto dall'articolo 1, comma 35, della citata legge n. 335 del 1995;
2) i requisiti per il pensionamento di vecchiaia nel regime retributivo o misto tenendo conto della riduzione dei limiti di età pensionabile e di anzianità contributiva previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni;
3) i requisiti per il pensionamento di vecchiaia nel regime contributivo con la riduzione del limite di età pensionabile prevista dall'articolo 1, comma 37, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
9. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è soppressa la parola: "pubblico";
10. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, come modificato dai commi 3 e 4 dell'articolo 69, presentino domanda entro il 30 giugno 2001, la maggiorazione decorre dal 1° gennaio 2001 o dal mese successivo a quello del compimento dell'età prevista, qualora quest'ultima ipotesi si verifichi in data successiva.
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attestazione dello svolgimento, da parte dei lavoratori, delle attività di cui al citato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999 nonché i criteri per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 8 nella misura determinata dai limiti dello stanziamento di cui al comma 13.
12. La domanda per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 8 deve essere presentata dagli interessati all'ente previdenziale di appartenenza entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 11, a pena di decadenza.
13. All'onere derivante dal riconoscimento di cui al comma 8, corrispondente all'incremento delle aliquote contributive di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 38, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
a) dopo le parole: "acquisti effettuati tramite moneta elettronica" sono inserite le seguenti: "o altro mezzo di pagamento";
b) le parole: "con il titolare della moneta elettronica e" sono soppresse;
c) al terzo periodo, dopo le parole: "fondo pensione" è inserita la seguente: "complementare".
15. Nei limiti delle risorse rispettivamente indicate a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per l'anno 2001:
a) sono prorogati, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità di cui all'articolo 62, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, limitatamente alle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta addetti. L'onere differenziale tra prestazioni, ivi compresa la contribuzione figurativa, e gettito contributivo è pari a lire 50 miliardi;
b) all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dall'articolo 62, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: "31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2001" e le parole: "per ciascuno degli anni 1999 e 2000" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001". L'onere derivante dalla presente disposizione è pari a lire 9 miliardi;
c) all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, le parole: "31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2001". All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede entro il limite massimo di lire 40 miliardi;
d) il comma 5 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è sostituito dal seguente:
"5. A decorrere dal 10 gennaio 1999 all'articolo 49, comma 1, lettera a), della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo le parole: "trasporti e comunicazioni" sono inserite le seguenti: ""delle lavanderie industriali"";
e) le disposizioni previste dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano anche nei casi in cui i lavoratori licenziati beneficiano del trattamento di cui all'articolo 11 della citata legge n. 223 del 1991. L'onere derivante dalla presente disposizione è pari a lire 2 miliardi.
16. I piani di inserimento professionale di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modificazioni, avviati alla data del 30 giugno 2001, possono essere comunque conclusi entro il termine previsto dagli stessi piani. La relativa dotazione finanziaria per l'anno 2001 è pari a lire 50 miliardi, a valere sul Fondo di cui al comma 15.
17. In relazione a quanto disposto al comma 15, lettera d), restano comunque validi agli effetti previdenziali e assistenziali i versamenti contributivi effettuati sulla base dell'articolo 2, comma 215, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 15, lettera d), è pari a lire 525 milioni.
18. All'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: "e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2001" sono sostituite dalle seguenti: ", lire 562 miliardi per il 2001 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2002,".
19. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, è elevata al 40 per cento dal 1 gennaio 2001 e per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni è estesa fino a nove mesi. Tali incrementi non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, né all'indennità ordinaria con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
20. Per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001, il divieto di cumulo di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera tra il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché delle forme esclusive, esonerative e sostitutive della stessa, e la rendita ai superstiti erogata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante, testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle rate di pensione di reversibilità successive alla data del 31 dicembre 2000, anche se la pensione stessa è stata liquidata in data anteriore.
21. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è ridotta di lire 227 miliardi per l'anno 2001 e di lire 317 miliardi a decorrere dall'anno 2002.
22. La contribuzione figurativa accreditata per i periodi successivi al 31 dicembre 2000 per i quali è corrisposto il trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini è utile ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura del trattamento pensionistico, compreso quello di anzianità.
23. Per i lavoratori già impegnati in lavori di sottosuolo presso miniere, cave e torbiere, la cui attività è venuta a cessare a causa della definitiva chiusura delle stesse, e che non hanno maturato i benefici previsti dall'articolo 18 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il numero delle settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativa ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche è moltiplicato per un coefficiente pari a 1,2 se l'attività si è protratta per meno di cinque anni, a 1,225 se l'attività si è protratta per meno di dieci anni e a 1,25 se superiore a tale limite.
24. Il comma 6 dell'articolo 36 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è sostituito dal seguente:
"6. Le disposizioni contenute nell'articolo 25 si applicano ai contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2001".
25. Le risorse finanziarie comunque derivanti dagli effetti dell'applicazione della decisione 2000/128/CE della Commissione delle Comunità europee dell'11 maggio 1999 in materia di contratti di formazione e lavoro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L042 del 15 febbraio 2000, da accertare con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono assegnate al Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per essere destinate, nei limiti delle medesime risorse, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad interventi in materia di ammortizzatori sociali, con particolare riferimento all'incremento dell'indennità di disoccupazione previsto dal comma 19, in caso di indennità di disoccupazione con requisiti ridotti.
26. Alla legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 45, comma 1, lettera a), numero 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con revisione e razionalizzazione del collocamento ordinario, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e con valorizzazione degli strumenti di informatizzazione";
b) all'articolo 55, comma 2, quinto periodo, le parole: "entro un anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro due anni".
27. Agli agenti temporanei, in servizio presso gli organismi dell'Unione europea, che hanno chiesto, anteriormente al 13 maggio 1981, data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 13 maggio 1981, emanato in attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, il trasferimento dell'equivalente attuariale delle posizioni assicurative al Fondo per le pensioni CE in base alle disposizioni del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, e successive modificazioni, si applica il coefficiente attuariale rideterminato sulla base delle tariffe del citato decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981. Lo Stato concorre alla copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione e di quella di cui al comma 28 nel limite massimo di lire 15 miliardi per l'anno 2001; la quota differenziale dei medesimi oneri è a carico degli organismi di cui al presente comma.
28. Per il calcolo delle quote di pensione relative alle posizioni assicurative di cui al comma 27, le retribuzioni di riferimento determinate per ciascun anno solare sono rivalutate in misura corrispondente alle variazioni dell'articolo 3, undicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, per le liquidazioni delle pensioni aventi decorrenza nell'anno 1983.
29. All'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: "entro il 14 febbraio 2000" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2000";
b) le parole: "centoquarantacinque unità e nel limite di lire 7 miliardi e 240 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "duecentottantanove unità e nel limite di lire 14 miliardi".
30. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16 e ai commi da 22 a 29, valutati in lire 76,5 miliardi per l'anno 2001, in lire 7,4 miliardi per l'anno 2002 e in lire 12,4 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede, per gli anni 2002 e 2003, a valere sulle disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
31. Ai fini della stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici, sono definite, in base ai criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, mediante decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, procedure di terziarizzazione, ai sensi della normativa vigente, secondo criteri e modalità che assicurino la trasparenza e la competitività degli affidamenti. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 287 miliardi per l'anno 2001 e di lire 575 miliardi per l'anno 2002. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 249 miliardi per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
32. Per l'integrazione dei servizi informativi catastale e ipotecario e la costituzione dell'Anagrafe dei beni immobiliari, previsti dall'articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da realizzare attraverso un piano pluriennale di attività straordinarie finalizzate all'implementazione e all'integrazione dei dati presenti negli archivi, anche al fine di favorire il processo di decentramento di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero delle finanze e l'agenzia del territorio, a decorrere dalla data di trasferimento a quest'ultima delle funzioni del Dipartimento del territorio, possono provvedere, in attesa di una definitiva stabilizzazione e nei limiti delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 3, comma 193, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla stipulazione di contratti per l'assunzione a tempo determinato, anche parziale, per dodici mesi, anche rinnovabili, e fino ad un massimo di 1650 unità, dei soggetti impiegati nei lavori socialmente utili relativi al progetto denominato "Catasto urbano".
33. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346. La presente disposizione acquista efficacia a decorrere dal 27 gennaio 2001.

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AGGIORNAMENTO (31)

La L. 24 dicembre 2003,n. 350 ha disposto (con l'art. 3, comma 77) che "In presenza delle convenzioni di cui al comma 76 il termine di cui all'articolo 78, comma 2, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2004".
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AGGIORNAMENTO (36)

La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 262) che in presenza delle convenzioni di cui all'art. 1, comma 262 della suddetta legge il termine di cui all'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2005.
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AGGIORNAMENTO (43)

La L. 23 dicembre 2006, n. 266 ha disposto (con l'art. 1, comma 430) che in presenza delle convenzioni di cui all'art. 1, comma 430 della suddetta legge il termine di cui all'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2006".
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AGGIORNAMENTO (49)

La L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con l'art. 1, comma 1166) che in presenza delle convenzioni previste dal comma 1166 dell'art. 1 della suddetta legge, il termine di cui al comma 2 del presente articolo è prorogato al 31 dicembre 2007.
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AGGIORNAMENTO (99)

La L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto (con l'art. 1, comma 162) che "Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono prorogate al 31 dicembre 2020 nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".
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AGGIORNAMENTO (101)

La L. 27 dicembre 2019, n. 160, come modificata dalla L. 30 dicembre 2020, n. 178, ha disposto (con l'art. 1, comma 162) che "Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono prorogate al 31 dicembre 2021 nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".
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AGGIORNAMENTO (103)

La L. 27 dicembre 2019, n. 160, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, ha disposto (con l'art. 1, comma 162) che "Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono prorogate al 31 dicembre 2022 nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".
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AGGIORNAMENTO (106)

La L. 27 dicembre 2019, n. 160, come modificata dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, ha disposto (con l'art. 1, comma 162) che "Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono prorogate al 31 dicembre 2023 nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".
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AGGIORNAMENTO (106)

La L. 27 dicembre 2019, n. 160, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 ha disposto (con l'art. 1, comma 162) che "Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono prorogate al 30 giugno 2024 nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".